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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14158/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31824/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliataex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 15 -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 355/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna con ricorso per cassazione affidato ad otto motivi la sentenza della Corte d’Appello di Messina del 14/9/2020, notificata in data 28/9/2020, che, ritenuta non illecita la condotta di [OSCURATO:PERSONA] SpA consistente nella riduzione dell’erogazione di energia elettrica nell’abitazione della Matessi in conseguenza di una morosità della medesima ed a seguito di contatti intercorsi tra le parti, ha tuttavia ritenuto detta condotta non pienamente rispondente a buona fede e correttezza ed ha liquidato in favore dell’utente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 2000; [OSCURATO:PERSONA] SpA resiste con controricorso, contenente anche quattro motivi di ricorso incidentale;la causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis., 1° co. c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo di ricorso– violazione di legge ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.–la ricorrente lamenta che la corte del merito abbia ritenuto provato l’invio da parte di Enel alla Matessi della contestazione della morosità e dell’avviso di distacco pur essendo incerto l’ammontare della contestata morosità; con il secondo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo co, n. 4 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti –la ricorrente lamenta che la corte del merito abbia tratto la prova dell’avvenuta comunicazione, da parte di Enel, sia della contestazione della morosità sia del preavviso di distacco con riferimento ad un documento incomprensibile; con il terzo motivo di ricorso –nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 345 c.p.c. e 2697 c.c. ed in riferimento alla produzione documentale oggetto di deposito non autorizzato del 25/5/2017 in fase di appello-la ricorrente lamenta che il documento al quale la corte del merito si riferisce, per ritenere provato l’avvenuto invio da parte di Enel delle comunicazioni di cui al precedente motivo, sia stato illegittimamente depositato solo in grado di appello, pur essendo nella disponibilità della parte fin dal primo grado del giudizio; con il quarto motivo –violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - la ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza, sempre relativa alla ricevuta della raccomandata, sarebbe in contrasto con il reclamo mosso dall’utente avverso la intimata morosità e con la violazione delle condizioni contrattuali di utenza; con il quinto e con l’ottavo motivo del ricorso la Matessi censura la sentenza nella parte in cui avrebbe disposto la quantificazione del danno non patrimoniale senza dare conto dei criteri di quantificazione seguiti; con il sesto motivo di ricorso –violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente presunto l’esistenza di un credito di € 158,21 a favore della società -lamenta che la corte del merito abbia ritenuto provata la morosità dell’utente senza porre l’onere della prova del regolare – e contestato – funzionamento del contatore in capo alla società elettrica; con il settimo motivo di ricorso – illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 3 e n. 5 in relazione all’art. 1375 c.c. e all’art.166 c.p.c. – la ricorrente insiste nelle stesse censure di cui al precedente motivo; il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile per plurimi e distinti profili; esso non rispetta i criteri di contenuto-forma prescritti dall’art. 366 n. 3 c.p.c. al fine dell’autosufficienza del ricorso, essendo l’esposizione dei fatti oscura ed incompleta; l’esposizione dei motivi viola altresì l’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto la ricorrente non localizza nel presente giudizio di legittimità i documenti su cui basa le proprie difese né provvede a trascriverne in modo adeguato il loro contenuto; non risultano, pertanto, rispettate le condizioni poste da questa Corte sui requisiti di contenuto-forma del ricorso quali espressi, tra le numerose pronunce, da Cass., 3, n. 8117 del 14/3/2022: “Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza”; infine tutti i motivi sono volti ad evocare, da parte di questa Corte, una complessiva rivalutazione del fatto e sono strutturati con una continua commistione tra profili di legittimità ed elementi fattuali; ferma la prospettata inammissibilità di tutti imotivi di ricorso si rileva, quanto al terzo motivo con il quale si fa valere una pretesa inammissibilità della impugnata sentenza nella parte in cui richiama documenti che l’Enel avrebbe depositato solo in grado di appello, qualora esso superasse il preliminare vaglio di inammissibilità sarebbe comunque infondato in quanto la società elettrica risulta aver depositato, fin dalla costituzione nella fase cautelare e poi nella fase di merito, la copia della raccomandata non ritirata dall’utente e giacente presso l’ufficio postale di Messina, sicché l’atto faceva già parte del corredo probatorio del primo grado del giudizio.

Il documento fu solo riallegato al fascicolo d’appello perché non risultava presente nel fascicolo d’ufficio sicchè la società elettrica non è incorsa in alcuna violazione dell’art. 345 c.p.c. limitandosi a ridepositare un atto già depositato in primo grado; passando allo scrutinio del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] SpA si rileva che esso, in quanto notificato in data 5/1/2021 oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza d’appello perfezionata in data 28/9/2020, è tardivo e, in ragione della inammissibilità dell’impugnazione principale, inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo co. c.p.c.; conclusivamenteil ricorso principale è dichiarato inammissibile, mentre l’incidentale è inefficace; in ragione dell’alterno esito dei giudizi di merito le spese del giudizio di cassazione sono compensate; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna parte ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per ciascuno dei ricorsi, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuna delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31824/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliataex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 15 -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 355/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna con ricorso per cassazione affidato ad otto motivi la sentenza della Corte d’Appello di Messina del 14/9/2020, notificata in data 28/9/2020, che, ritenuta non illecita la condotta di [OSCURATO:PERSONA] SpA consistente nella riduzione dell’erogazione di energia elettrica nell’abitazione della Matessi in conseguenza di una morosità della medesima ed a seguito di contatti intercorsi tra le parti, ha tuttavia ritenuto detta condotta non pienamente rispondente a buona fede e correttezza ed ha liquidato in favore dell’utente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 2000; [OSCURATO:PERSONA] SpA resiste con controricorso, contenente anche quattro motivi di ricorso incidentale;la causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis., 1° co. c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso– violazione di legge ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.–la ricorrente lamenta che la corte del merito abbia ritenuto provato l’invio da parte di Enel alla Matessi della contestazione della morosità e dell’avviso di distacco pur essendo incerto l’ammontare della contestata morosità; con il secondo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo co, n. 4 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti –la ricorrente lamenta che la corte del merito abbia tratto la prova dell’avvenuta comunicazione, da parte di Enel, sia della contestazione della morosità sia del preavviso di distacco con riferimento ad un documento incomprensibile; con il terzo motivo di ricorso –nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 345 c.p.c. e 2697 c.c. ed in riferimento alla produzione documentale oggetto di deposito non autorizzato del 25/5/2017 in fase di appello-la ricorrente lamenta che il documento al quale la corte del merito si riferisce, per ritenere provato l’avvenuto invio da parte di Enel delle comunicazioni di cui al precedente motivo, sia stato illegittimamente depositato solo in grado di appello, pur essendo nella disponibilità della parte fin dal primo grado del giudizio; con il quarto motivo –violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - la ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza, sempre relativa alla ricevuta della raccomandata, sarebbe in contrasto con il reclamo mosso dall’utente avverso la intimata morosità e con la violazione delle condizioni contrattuali di utenza; con il quinto e con l’ottavo motivo del ricorso la Matessi censura la sentenza nella parte in cui avrebbe disposto la quantificazione del danno non patrimoniale senza dare conto dei criteri di quantificazione seguiti; con il sesto motivo di ricorso –violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente presunto l’esistenza di un credito di € 158,21 a favore della società -lamenta che la corte del merito abbia ritenuto provata la morosità dell’utente senza porre l’onere della prova del regolare – e contestato – funzionamento del contatore in capo alla società elettrica; con il settimo motivo di ricorso – illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 3 e n. 5 in relazione all’art. 1375 c.c. e all’art.166 c.p.c. – la ricorrente insiste nelle stesse censure di cui al precedente motivo; il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile per plurimi e distinti profili; esso non rispetta i criteri di contenuto-forma prescritti dall’art. 366 n. 3 c.p.c. al fine dell’autosufficienza del ricorso, essendo l’esposizione dei fatti oscura ed incompleta; l’esposizione dei motivi viola altresì l’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto la ricorrente non localizza nel presente giudizio di legittimità i documenti su cui basa le proprie difese né provvede a trascriverne in modo adeguato il loro contenuto; non risultano, pertanto, rispettate le condizioni poste da questa Corte sui requisiti di contenuto-forma del ricorso quali espressi, tra le numerose pronunce, da Cass., 3, n. 8117 del 14/3/2022: “Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza”; infine tutti i motivi sono volti ad evocare, da parte di questa Corte, una complessiva rivalutazione del fatto e sono strutturati con una continua commistione tra profili di legittimità ed elementi fattuali; ferma la prospettata inammissibilità di tutti imotivi di ricorso si rileva, quanto al terzo motivo con il quale si fa valere una pretesa inammissibilità della impugnata sentenza nella parte in cui richiama documenti che l’Enel avrebbe depositato solo in grado di appello, qualora esso superasse il preliminare vaglio di inammissibilità sarebbe comunque infondato in quanto la società elettrica risulta aver depositato, fin dalla costituzione nella fase cautelare e poi nella fase di merito, la copia della raccomandata non ritirata dall’utente e giacente presso l’ufficio postale di Messina, sicché l’atto faceva già parte del corredo probatorio del primo grado del giudizio. Il documento fu solo riallegato al fascicolo d’appello perché non risultava presente nel fascicolo d’ufficio sicchè la società elettrica non è incorsa in alcuna violazione dell’art. 345 c.p.c. limitandosi a ridepositare un atto già depositato in primo grado; passando allo scrutinio del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] SpA si rileva che esso, in quanto notificato in data 5/1/2021 oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza d’appello perfezionata in data 28/9/2020, è tardivo e, in ragione della inammissibilità dell’impugnazione principale, inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo co. c.p.c.; conclusivamenteil ricorso principale è dichiarato inammissibile, mentre l’incidentale è inefficace; in ragione dell’alterno esito dei giudizi di merito le spese del giudizio di cassazione sono compensate; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna parte ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per ciascuno dei ricorsi, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuna delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis d