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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00767/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante dell'ingente quantità della droga illecitamente detenuta; Considerato che si tratta di motivo manifestamente infondato in quanto - a tacer d'altro - prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150; di recente, v.

Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, ove si è chiarito che per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, precisandosi che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi, e ciò al fine di rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd.

"droghe leggere" aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della tassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante dell'ingente quantità della droga illecitamente detenuta; Considerato che si tratta di motivo manifestamente infondato in quanto - a tacer d'altro - prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150; di recente, v. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, ove si è chiarito che per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, precisandosi che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi, e ciò al fine di rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. "droghe leggere" aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso il 10 dicem
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