CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di Maruggio in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Puglia n.350/2024 depositata il 29/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14087/2024Numero sezionale 3584/2026Numero di raccolta generale 13867/2026Data pubblicazione 13/05/20261.Con ricorso depositato in data 24.10.2016 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inpersona del legale rappresentante p.t., impugnava innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Taranto l’intimazione di pagamenton. 127282 notificata il 26.04.2016 per un importo di euro 13.029,00 chefaceva seguito a due ingiunzioni di pagamento per ICI dovuta al [OSCURATO:PERSONA] nei periodi di imposta 2007, 2008 e 2009.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 465/18 della CTPdi Taranto depositata il 01.03.2018 di rigetto del ricorso.2. L’appello proposto dalla società di capitali veniva definito con sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] della Puglia che confermava leragioni per le quali era stata rigettata la domanda, con condanna allespese.3. Avverso la pronuncia n. 350/2024 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria Regionale di II grado della Puglia – sezione staccata di Tarantoil 06 novembre 2023 e depositata il giorno 29 gennaio 2024, nonnotificata, la società ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidatoa due motivi di ricorso, illustrati con memoria.4. Il Comune di Maruggio e la [OSCURATO:SOCIETA]. si sono costituite in giudiziodepositando controricorso.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 36 comma 2 Dlgs 546/1992, 112, 132 c.p.c., 118disp. di attuazione c.p.c.; Omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio; omesso esamedi punto decisivo della controversia in relazione all’ art. 360 primo commac.p.c. nn. 4 e 5.”, non avendo i giudici regionali rilevato l’inconsistenzaNumero registro generale 14087/2024Numero sezionale 3584/2026Numero di raccolta generale 13867/2026Data pubblicazione 13/05/2026della sentenza di prime cure che non si era espressa su tutti i motivi delricorso introduttivo ed omesso di pronunciarsi su un fatto dirimente ai finidel giudizio relativo alla questione degli interessi moratori che nonpotevano essere superiori al 4%.1.1 Con il secondo motivo di impugnazione, la società ricorrente lamenta“Violazione e falsa applicazione degli artt. 346, 324 e 115 c.p.c. nonchédell’art 56 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art 360, primo comma, n.4, c.p.c..”, per aver i giudici di appello ritenuto che non erano stateritualmente riproposte le questioni non accolte o assorbite dal primogiudice.2. Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso, che con ladiscutibile tecnica redazionale del motivo misto combina la censura sullamotivazione apparente con quella di omesso esame su un punto decisivodella controversia (con specifico riferimento al criterio di calcolo degliinteressi moratori).2.1 Occorre muovere dalla considerazione che secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte Regolatrice che ha trovato la suaespressione nomofilattica con l’arresto delle sezioni unite n. 22232/2016:“…si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché lamotivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentogiudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazioneapparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi,invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomaliamotivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmenteNumero registro generale 14087/2024Numero sezionale 3584/2026Numero di raccolta generale 13867/2026Data pubblicazione 13/05/2026rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta lanullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, explurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n.11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).Nel solco tracciato dalle sezioni unite si è consolidato - diventando cosìgranitico - l’orientamento di questa Corte che ha sancito i confini del viziodella motivazione apparente nei seguenti termini: “La motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture” (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisionecontenente una motivazione fondata sulla riproduzione adesiva dell'atto diappello, in assenza di alcun vaglio critico circa il percorso logico seguitoper disattendere le ragioni dell'appellato ed, inoltre, senza indicare ilcriterio seguito per l'incremento dell'assegno divorzile, il cui importo èstato indicato unicamente nel dispositivo) (cfr. da ultimo Cass. n.1986/25, Cass. n. 6758/22).2.2. Nel caso in esame, non si apprezza il carattere asseritamenteapparente della motivazione, poiché i giudici regionali, sebbene conmotivazione succinta, esplicitano i motivi per i quali hanno ritenuto inprima battuta di condividere le ragioni per le quali è stato rigettato ilricorso introduttivo.Con riferimento, invece, all’omessa pronuncia sulle questioni riproposte inappello, è fuorviante tacciare la sentenza di “apparenza” quando è stataesplicitata la chiara motivazione per la quale non sono state affrontate lequestioni riproposte, poiché secondo i giudici regionali non vi era stata unaNumero registro generale 14087/2024Numero sezionale 3584/2026Numero di raccolta generale 13867/2026Data pubblicazione 13/05/2026deduzione specifica a riguardo che ne consentisse lo scrutinio da parte deigiudici regionali.E’ di palmare evidenza che la pronuncia non è affetta da motivazioneapparente, se il Collegio regionale ha assunto una posizione ben motivata,sulla quale occorre ritornare con lo scrutinio del secondo motivo digravame, che può essere oggetto di disamina proprio perché vi è unamotivazione che non è condivisa dal ricorrente.Non sembra ultroneo ricordare un arresto della Cassazione a sezioni uniten. 8053 del 2014 che ha escluso categoricamente che il sindacato dellaCorte possa estendersi alla sufficienza della motivazione soprattutto aseguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), prevista dald.l. n. 83 del 2012, art. 54: “mentre al compito assegnato alla Corte dicassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza edella razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichiun raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenzaimpugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio delgiudice di merito”.3. Di contro, va accolto il secondo motivo di impugnazione, con il quale lasocietà ricorrente insiste sull’errata valutazione operata dai giudici disecondo grado in ordine alla mancata riproposizione delle questioni nonaccolte o ritenute assorbite nella sentenza di primo grado.3.1 Va rilevato che, come costantemente statuito da questa Corte, laspecificità dei motivi di appello nel rito tributario (d.lgs. n. 546 del 1992,art. 53), - disposizione questa che, peraltro, deve essere interpretatarestrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi didisposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosiconsentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà dicontestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul meritodell'impugnazione (Cass., 15 gennaio 2019, n. 707), - non è esclusa dallariproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste aNumero registro generale 14087/2024Numero sezionale 3584/2026Numero di raccolta generale 13867/2026Data pubblicazione 13/05/2026fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dellecontrodeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica dellapronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., ex plurimis, Cass., 20dicembre 2018, n. 32954; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., 20gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908); e detta specificitàva correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame, ove, dunque, leragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbonodesumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazioneconsiderato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parteespositiva e le conclusioni (v., ex plurimis, Cass., 26 gennaio 2021, n.1571; Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 24 agosto 2017, n.20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346;Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224).Secondo la citata giurisprudenza che il Collegio intende condividere, nelprocesso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dalcontribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivoin contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primogrado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 deld.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio,dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizispecifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito.3.2 Alla luce di tale orientamento, deve ritenersi che la decisione gravatasia affetta dal vizio dedotto, poiché ritiene erroneamente che non via statala specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte o assorbitedalla sentenza di primo grado.Invero, sebbene non via sia un esplicito, analitico e diretto richiamo aimotivi del ricorso introduttivo (come peraltro fatto in altri giudizi tra lemedesime parti trattati da questo Collegio), comunque il caratteredevolutivo dell’appello che si concentra su una critica complessiva allasentenza impugnata consente di ritenere legittimo l’appello che si limiti aNumero registro generale 14087/2024Numero sezionale 3584/2026Numero di raccolta generale 13867/2026Data pubblicazione 13/05/2026sottoporre al giudice di appello le medesime argomentazioni formulateinnanzi al giudice di primo grado e da quest’ultimo respinte, essendo insostanza sufficiente l’emersione di dissenso tale da investire la decisionedi primo grado nella sua interezza.I giudici di appello avrebbero dovuto, quindi, in sostanza ritenereriproposte le questioni non accolte o assorbite dalla decisone di primogrado al fine di un nuovo scrutinio delle stesse, valorizzando il caratteredevolutivo dell’appello e la sostanziale critica mossa alla sentenzaimpugnata che aveva aderito all’impianto decisionale compendiato nellasentenza della CTP di Taranto.4. Ne consegue che in accoglimento del secondo motivo di ricorso, vacassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia che in diversa composizione sarà chiamataanche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Puglia che in diversa composizione provvederà anche allaliquidazione delle spese di questo grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidente