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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40559/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 settembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto di tutti gli altri ricorsi; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Yeboah, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Brancato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 8 luglio 2020, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - ritenuta la continuazione con la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 642 del 9 novembre 2017, ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] in cinque anni di reclusione, già ridotta per il rito; ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, in quattro anni e dieci mesi di reclusione ed euro 19.000, già ridotta per il rito; - ha confermato nel resto la sentenza impugnata, condannando gli imputati al pagamento delle spese del grado.

2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento.

3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale decisione e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Deduce il ricorrente che la Corte di appello ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base del riconoscimento della collaborazione resa dall'imputato con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 74, settimo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, con giudizio di prevalenza sulla contesta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, precisando che la concessione anche delle generiche avrebbe determinato una duplice valutazione positiva della scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria.

Ad avviso del ricorrente, tuttavia, la motivazione sarebbe illogica, in quanto non vi sarebbe incompatibilità logica nel simultaneo riconoscimento dell'attenuante della collaborazione e delle attenuanti generiche.4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale decisione e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della disciplina della continuazione.

Deduce il ricorrente che con l'atto di appello si è chiesto il riconoscimento della continuazione esterna tra i fatti oggetto di giudizio e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Caltagirone di applicazione della pena di un anno e otto mesi di reclusione ed C. 4.000 di multa per il reato di cui agli articoli 110 cod. pen., e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 25/7/2017.

Il difensore, tuttavia, deduce la sussistenza del bis in idem tra il reato contestato alla [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio al capo 2) e quello accertato con la richiamata sentenza di applicazione della pena, per la coincidenza temporale dei fatti, giacché il primo risulta commesso dal 2016 al giugno 2018, mentre il secondo in data 25 luglio 2017.

Ad avviso del difensore, inoltre, sarebbe carente la motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione.

4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, proponendo la medesima censura già svolta nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

5. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale decisione e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso.

5.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la Corte di appello avrebbe escluso la configurabilità nella specie del fatto lieve sulla base della reiterazione della condotta illecita, della stabilità degli approvvigionamenti da ben tre fornitori e dello svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio.

Ad avviso del difensore, tuttavia, tali elementi non confuterebbero la modesta entità dell'attività illecita posta in essere dall'imputato e illegittimamente valorizzerebbero elementi non considerati dalla fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990.

5.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche all'imputato.6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.

Si duole il ricorrente che la Corte di appello avrebbe travisato la prova, contestando il dato riportato di 837 contatti telefonici, che non troverebbero conferma negli atti del procedimento.

Le uniche due conversazioni dell'imputato "monitorate" sarebbero la n. 10608 del 29 gennaio 201 e le nn. 9, 11 e 13 dell'8 febbraio 2018, integralmente riportate nei motivi di appello.

La Corte di appello avrebbe, inoltre, operato un'inversione di metodo ritenendo che tali conversazioni potessero dare una chiave di lettura delle dichiarazioni dei collaboratori, rimaste prive di riscontri individualizzanti.

7. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 6 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto di tutti gli altri ricorsi.

Con conclusioni scritte depositate in data 8 settembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Yeboah.

Con memoria depositata in data 14 settembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del Brancato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione alla Corte di legittimità a valutare nel merito l'apprezzamento della Corte di appello, sostituendosi alla stessa.

La Corte di appello di Catania, del resto, non ha affermato l'incompatibilità tra la concessione delle attenuanti generiche e l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 74, settimo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, ma si è limitata ad affermare che, nella specie, in assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, la stessa si sarebbe risolta in una illegittima duplicazione della valutazione positiva della scelta dell'imputato di collaborare con gli inquirenti.

Si è, del resto, in presenza di una valutazione di merito che, per come formulata, attraverso un ragionato raffronto tra condotta collaborativa, la gravità dei fatti e l'assenza di ulteriori elementi positivi nella condotta dell'imputato, appare priva di vizi logici o giuridici, apprezzabili in sede di legittimità.

Nessuna violazione di legge è, del resto, ravvisabile sul punto, in quanto il diniego delle attenuanti generiche non è logicamente incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; sono, infatti, diversi i presupposti logico- giuridici delle prime e della seconda, premiando quest'ultima una determinata condotta di un soggetto che può avere una personalità negativa, e può essersi comportato processualmente in modo tutt'altro che lineare, tanto da non meritare le circostanze previste dall'art. 62 bis cod. pen. (Sez. 4, n. 12613 del 04/10/1995, Ivardon, Rv. 203136 - 01, nella fattispecie, le attenuanti generiche erano state negate all'imputato per i numerosi precedenti penali e per il comportamento processuale).

3. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], censura la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della continuazione.

4. Il motivo è infondato.

4.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la contestazione "aperta" del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di stupefacenti, non copre tutti gli episodi accaduti nel periodo di riferimento, ma solo quelli concretamente individuabili alla luce della imputazione e degli elementi di prova introdotti nel processo (ex plurimis: Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise, Rv. 267983 - 01, in motivazione, la Corte ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem nel caso di imputato già condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1889 n. 309 commessi in un arco temporale ampio ed in luoghi diversi, nei cui confronti era intervenuta una successiva condanna per il reato di cessione di stupefacenti riferita a fatti consumati nel medesimo contesto spazio-temporale senza, tuttavia, che risultasse, in termini concretamente plausibili, la loro coincidenza con quelli già giudicati).La contestazione di cui al capo 2) del presente giudizio, dunque, in quanto non riferita ad un reato permanente, ha ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di stupefacenti e, di conseguenza, non "copre" di per sé tutti gli episodi accaduti in quel periodo, ma solo quelli concretamente individuati in sentenza.

Nessuna violazione del ne bis in idem è, dunque, ravvisabile nel caso di specie.

4.2. Infondato è anche il vizio di motivazione denunciato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha giustificato la determinazione della pena inflitta in applicazione della disciplina della continuazione, rilevando il lungo arco temporale (due anni) nel corso del quale si era protratta l'attività di spaccio di stupefacenti, l'elevata consistenza e frequenza (con cadenza settimanale) degli approvvigionamenti di sostanza stupefacente da immettere nella piazza di spaccio di Scordia, la diversa tipologia di sostanze trattate (cocaina e marijuana) e il ruolo assai significativo dell'imputata nella realizzazione della condotta illecita.

5. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

6. Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni già esposte in relazione già svolta con riferimento al motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che è, peraltro, testualmente identico al secondo motivo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso la censura si rivela aspecifica e manifestamente infondata, in quanto la Corte di appello, pur avendo riconosciuto la collaborazione resa dall'imputato con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 74, settimo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, con giudizio di prevalenza sulla contesta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ha ritenuto che la concessione anche delle attenuanti generiche avrebbe determinato una duplice valutazione positiva della scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria.

7. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale decisione e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe escluso la qualificazione della condotta ai sensi del quinto comma sulla base della reiterazione della condotta illecita, della stabilità degli approvvigionamenti da ben tre fornitori e dello svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio.

Ad avviso del difensore, tuttavia, tali elementi non confuterebbero la modesta attività dell'attività illecita posta in essere dall'imputato e valorizzerebbero elementi non considerati dalla fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990.

8. Il motivo è fondato e, dunque, deve essere accolto.

La Corte di appello di Catania ha, infatti, motivato l'esclusione della fattispecie della lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non già sulla base della considerazione mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione contestata ovvero per la qualità e quantità della sostanza, bensì sulla base di una ritenuta stabilità e abitualità nello spaccio, in considerazione dei costanti e frequenti approvvigionamenti di sostanza stupefacente del tipo marijuana da tre fornitori e del numero indeterminato delle cessioni effettuate dall'imputato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (ex plunmis: Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706 - 01; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280849- 01; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, Rv. 268171 - 01).

Né, per converso, la pluralità di sostanza stupefacenti cedute dall'imputato può, di per sé, essere considerata ostativa all'applicazione della fattispecie della lieve entità, in quanto le Sezioni unite di questa Corte hanno sancito che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).Per quanto accertato dalla sentenza della Corte di appello, peraltro, i quantitativi acquistati ogni volta dai fornitori sarebbero ammontare a cinque-dieci grammi.

Le Sezioni unite di questa Corte, del resto, hanno sancito che l'accertamento della lieve entità del fatto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione e, dunque, all'oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente) che all'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno, peraltro, rilevato che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri».

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

L'accoglimento di questo motivo determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso proposto.

9. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.

10. Il motivo è inammissibile, in quanto reitera genericamente censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua, limitandosi a proporre una lettura alternativa degli elementi fattuali e delle intercettazioni, il cui apprezzamento è precluso in sede di legittimità.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La Corte di appello ha, peraltro, rilevato come il contenuto indiziante delle intercettazioni risulti riscontrato dalle dichiarazioni accusatorie rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, la Corte di appello si è, dunque, confrontata congruamente con le doglianze difensive, prendendo in esame alcune delle conversazioni più significative, richiamando l'utilizzo da parte del Brancato di un'utenza intestata ad altra persona, i contatti con [OSCURATO:PERSONA] per fissare appuntamenti e sollecitare pagamenti, le sollecitazioni al pagamento di somme di denaro, rivolte a numerosi soggetti non identificati.

La Corte di appello ha, inoltre, congruamente rilevato come tali elementi abbiano trovato conferma nelle convergenti e precise dichiarazioni accusatorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Porta, intervenute successivamente alla pronuncia del Tribunale del Riesame, che hanno indicato proprio nel Brancato uno dei fornitori sia per la cocaina che per la marijuana, precisando il luogo, le persone deputate agli acquisti, il periodo, il quantitativo acquistato a settimana.

Nella motivazione della sentenza impugnata si valorizza significativamente, inoltre, il rinvenimento, all'esito di perquisizione effettuata il 222/02/2018 presso l'abitazione ed il terreno dell'imputato e di suo padre di Kg. 17,484 di marijuana e di kg. 1,982 di cocaina, occultati in fusti nascosti nel sottosuolo, nonché di materiale per il confezionamento, e il commento all'arresto del Brancato nella conversazione nr. 350 del 22/02/2018 intervenuta tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Gattuso.

11. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

Devono, da ultimo, essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 settembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto di tutti gli altri ricorsi; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Yeboah, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Brancato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 8 luglio 2020, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - ritenuta la continuazione con la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 642 del 9 novembre 2017, ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] in cinque anni di reclusione, già ridotta per il rito; ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, in quattro anni e dieci mesi di reclusione ed euro 19.000, già ridotta per il rito; - ha confermato nel resto la sentenza impugnata, condannando gli imputati al pagamento delle spese del grado. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale decisione e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Deduce il ricorrente che la Corte di appello ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base del riconoscimento della collaborazione resa dall'imputato con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 74, settimo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, con giudizio di prevalenza sulla contesta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, precisando che la concessione anche delle generiche avrebbe determinato una duplice valutazione positiva della scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria. Ad avviso del ricorrente, tuttavia, la motivazione sarebbe illogica, in quanto non vi sarebbe incompatibilità logica nel simultaneo riconoscimento dell'attenuante della collaborazione e delle attenuanti generiche.4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale decisione e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della disciplina della continuazione. Deduce il ricorrente che con l'atto di appello si è chiesto il riconoscimento della continuazione esterna tra i fatti oggetto di giudizio e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Caltagirone di applicazione della pena di un anno e otto mesi di reclusione ed C. 4.000 di multa per il reato di cui agli articoli 110 cod. pen., e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 25/7/2017. Il difensore, tuttavia, deduce la sussistenza del bis in idem tra il reato contestato alla [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio al capo 2) e quello accertato con la richiamata sentenza di applicazione della pena, per la coincidenza temporale dei fatti, giacché il primo risulta commesso dal 2016 al giugno 2018, mentre il secondo in data 25 luglio 2017. Ad avviso del difensore, inoltre, sarebbe carente la motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. 4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, proponendo la medesima censura già svolta nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale decisione e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la Corte di appello avrebbe escluso la configurabilità nella specie del fatto lieve sulla base della reiterazione della condotta illecita, della stabilità degli approvvigionamenti da ben tre fornitori e dello svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio. Ad avviso del difensore, tuttavia, tali elementi non confuterebbero la modesta entità dell'attività illecita posta in essere dall'imputato e illegittimamente valorizzerebbero elementi non considerati dalla fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990. 5.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche all'imputato.6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Si duole il ricorrente che la Corte di appello avrebbe travisato la prova, contestando il dato riportato di 837 contatti telefonici, che non troverebbero conferma negli atti del procedimento. Le uniche due conversazioni dell'imputato "monitorate" sarebbero la n. 10608 del 29 gennaio 201 e le nn. 9, 11 e 13 dell'8 febbraio 2018, integralmente riportate nei motivi di appello. La Corte di appello avrebbe, inoltre, operato un'inversione di metodo ritenendo che tali conversazioni potessero dare una chiave di lettura delle dichiarazioni dei collaboratori, rimaste prive di riscontri individualizzanti. 7. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 6 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto di tutti gli altri ricorsi. Con conclusioni scritte depositate in data 8 settembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Yeboah. Con memoria depositata in data 14 settembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del Brancato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione alla Corte di legittimità a valutare nel merito l'apprezzamento della Corte di appello, sostituendosi alla stessa. La Corte di appello di Catania, del resto, non ha affermato l'incompatibilità tra la concessione delle attenuanti generiche e l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 74, settimo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, ma si è limitata ad affermare che, nella specie, in assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, la stessa si sarebbe risolta in una illegittima duplicazione della valutazione positiva della scelta dell'imputato di collaborare con gli inquirenti. Si è, del resto, in presenza di una valutazione di merito che, per come formulata, attraverso un ragionato raffronto tra condotta collaborativa, la gravità dei fatti e l'assenza di ulteriori elementi positivi nella condotta dell'imputato, appare priva di vizi logici o giuridici, apprezzabili in sede di legittimità. Nessuna violazione di legge è, del resto, ravvisabile sul punto, in quanto il diniego delle attenuanti generiche non è logicamente incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; sono, infatti, diversi i presupposti logico- giuridici delle prime e della seconda, premiando quest'ultima una determinata condotta di un soggetto che può avere una personalità negativa, e può essersi comportato processualmente in modo tutt'altro che lineare, tanto da non meritare le circostanze previste dall'art. 62 bis cod. pen. (Sez. 4, n. 12613 del 04/10/1995, Ivardon, Rv. 203136 - 01, nella fattispecie, le attenuanti generiche erano state negate all'imputato per i numerosi precedenti penali e per il comportamento processuale). 3. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], censura la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della continuazione. 4. Il motivo è infondato. 4.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la contestazione "aperta" del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di stupefacenti, non copre tutti gli episodi accaduti nel periodo di riferimento, ma solo quelli concretamente individuabili alla luce della imputazione e degli elementi di prova introdotti nel processo (ex plurimis: Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise, Rv. 267983 - 01, in motivazione, la Corte ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem nel caso di imputato già condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1889 n. 309 commessi in un arco temporale ampio ed in luoghi diversi, nei cui confronti era intervenuta una successiva condanna per il reato di cessione di stupefacenti riferita a fatti consumati nel medesimo contesto spazio-temporale senza, tuttavia, che risultasse, in termini concretamente plausibili, la loro coincidenza con quelli già giudicati).La contestazione di cui al capo 2) del presente giudizio, dunque, in quanto non riferita ad un reato permanente, ha ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di stupefacenti e, di conseguenza, non "copre" di per sé tutti gli episodi accaduti in quel periodo, ma solo quelli concretamente individuati in sentenza. Nessuna violazione del ne bis in idem è, dunque, ravvisabile nel caso di specie. 4.2. Infondato è anche il vizio di motivazione denunciato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha giustificato la determinazione della pena inflitta in applicazione della disciplina della continuazione, rilevando il lungo arco temporale (due anni) nel corso del quale si era protratta l'attività di spaccio di stupefacenti, l'elevata consistenza e frequenza (con cadenza settimanale) degli approvvigionamenti di sostanza stupefacente da immettere nella piazza di spaccio di Scordia, la diversa tipologia di sostanze trattate (cocaina e marijuana) e il ruolo assai significativo dell'imputata nella realizzazione della condotta illecita. 5. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 6. Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni già esposte in relazione già svolta con riferimento al motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che è, peraltro, testualmente identico al secondo motivo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso la censura si rivela aspecifica e manifestamente infondata, in quanto la Corte di appello, pur avendo riconosciuto la collaborazione resa dall'imputato con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 74, settimo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, con giudizio di prevalenza sulla contesta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ha ritenuto che la concessione anche delle attenuanti generiche avrebbe determinato una duplice valutazione positiva della scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria. 7. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale decisione e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe escluso la qualificazione della condotta ai sensi del quinto comma sulla base della reiterazione della condotta illecita, della stabilità degli approvvigionamenti da ben tre fornitori e dello svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio. Ad avviso del difensore, tuttavia, tali elementi non confuterebbero la modesta attività dell'attività illecita posta in essere dall'imputato e valorizzerebbero elementi non considerati dalla fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990. 8. Il motivo è fondato e, dunque, deve essere accolto. La Corte di appello di Catania ha, infatti, motivato l'esclusione della fattispecie della lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non già sulla base della considerazione mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione contestata ovvero per la qualità e quantità della sostanza, bensì sulla base di una ritenuta stabilità e abitualità nello spaccio, in considerazione dei costanti e frequenti approvvigionamenti di sostanza stupefacente del tipo marijuana da tre fornitori e del numero indeterminato delle cessioni effettuate dall'imputato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (ex plunmis: Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706 - 01; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280849- 01; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, Rv. 268171 - 01). Né, per converso, la pluralità di sostanza stupefacenti cedute dall'imputato può, di per sé, essere considerata ostativa all'applicazione della fattispecie della lieve entità, in quanto le Sezioni unite di questa Corte hanno sancito che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).Per quanto accertato dalla sentenza della Corte di appello, peraltro, i quantitativi acquistati ogni volta dai fornitori sarebbero ammontare a cinque-dieci grammi. Le Sezioni unite di questa Corte, del resto, hanno sancito che l'accertamento della lieve entità del fatto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione e, dunque, all'oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente) che all'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno, peraltro, rilevato che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri». La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. L'accoglimento di questo motivo determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso proposto. 9. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto. 10. Il motivo è inammissibile, in quanto reitera genericamente censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua, limitandosi a proporre una lettura alternativa degli elementi fattuali e delle intercettazioni, il cui apprezzamento è precluso in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello ha, peraltro, rilevato come il contenuto indiziante delle intercettazioni risulti riscontrato dalle dichiarazioni accusatorie rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, la Corte di appello si è, dunque, confrontata congruamente con le doglianze difensive, prendendo in esame alcune delle conversazioni più significative, richiamando l'utilizzo da parte del Brancato di un'utenza intestata ad altra persona, i contatti con [OSCURATO:PERSONA] per fissare appuntamenti e sollecitare pagamenti, le sollecitazioni al pagamento di somme di denaro, rivolte a numerosi soggetti non identificati. La Corte di appello ha, inoltre, congruamente rilevato come tali elementi abbiano trovato conferma nelle convergenti e precise dichiarazioni accusatorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Porta, intervenute successivamente alla pronuncia del Tribunale del Riesame, che hanno indicato proprio nel Brancato uno dei fornitori sia per la cocaina che per la marijuana, precisando il luogo, le persone deputate agli acquisti, il periodo, il quantitativo acquistato a settimana. Nella motivazione della sentenza impugnata si valorizza significativamente, inoltre, il rinvenimento, all'esito di perquisizione effettuata il 222/02/2018 presso l'abitazione ed il terreno dell'imputato e di suo padre di Kg. 17,484 di marijuana e di kg. 1,982 di cocaina, occultati in fusti nascosti nel sottosuolo, nonché di materiale per il confezionamento, e il commento all'arresto del Brancato nella conversazione nr. 350 del 22/02/2018 intervenuta tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Gattuso. 11. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. Devono, da ultimo, essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l
Sentenza Cassazione n. 40559/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris