CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 luglio 2025
Cassazione n. 33028/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Le rlife t-Z • AnyRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 137 del 26/5/2025, depositata il 17/7/2025, la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, ha parzialmente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., riconoscendogli il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita e liquidando in suo favore la somma di euro 1.415,00. 2. La Corte territoriale ha distinto i periodi di restrizione cautelare rilevanti ai fini dell'indennizzo. Ha riconosciuto la natura ingiusta della detenzione nei limiti indicati nel provvedimento, procedendo alla quantificazione dell'indennizzo secondo un criterio matematico rapportato alla tipologia e alla durata della restrizione ritenuta indennizzabile. 2.1. La Corte ha, invece, escluso che potesse essere integralmente computato, come periodo di ingiusta detenzione, quello trascorso in regime di custodia cautelare in carcere a seguito dell'aggravamento degli arresti domiciliari. La misura inframuraria era stata applicata per effetto della violazione delle prescrizioni imposte all'interessato, condotta ritenuta gravemente colposa e causalmente incidente sull'aggravamento del regime cautelare. Per tale periodo, il giudice della riparazione ha riconosciuto soltanto l'importo corrispondente alla misura domiciliare originariamente applicata, escludendo la maggiore indennità riferibile alla custodia carceraria. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 cod. proc. pen. e 24 Cost. Il ricorrente precisa di non contestare direttamente l'importo liquidato, ma le ragioni giuridiche e fattuali poste dalla Corte territoriale a fondamento della relativa determinazione. 3.2. Sostiene la difesa che l'ordinanza impugnata sarebbe incorsa in errore nella ricostruzione delle imputazioni provvisoriamente elevate nei suoi confronti. In particolare, osserva che il giudice per le indagini preliminari aveva escluso, con riguardo al capo 3, la configurabilità del reato di cui all'art. 353 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 323 cod. pen.; aveva altresì escluso la sussistenza dell'aggravante mafiosa. p+ i3.3. Secondo la difesa, avuto riguardo ai reati effettivamente ritenuti dal giudice della cautela, si sarebbe dovuta verificare la configurabilità delle condizioni di applicabilità di una misura custodiale ai sensi degli artt. 273, 280, 284 e 289 cod. proc. pen. Deduce, pertanto, che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto il diritto alla riparazione, avrebbe fondato la quantificazione dell'indennizzo su una ricostruzione non corretta delle imputazioni e dei presupposti normativi della misura cautelare, pervenendo a una valutazione meramente matematica. 3.4. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 104, comma 3, 276 e 314 cod. proc. pen. Censura l'ordinanza nella parte in cui ha escluso la piena indennizzabilità del periodo trascorso in custodia cautelare in carcere, ritenendo che l'aggravamento della misura domiciliare fosse stato determinato da una condotta gravemente colposa dell'interessato, consistita nella violazione delle prescrizioni impostegli. 3.5. La difesa sostiene che la prescrizione violata non potesse essere riferita al [OSCURATO:PERSONA]. Richiama la modificazione dell'art. 104, comma 3, cod. proc. pen. introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, osservando che il differimento dei colloqui con il difensore sarebbe stato consentito soltanto nei procedimenti per i delitti indicati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.. Contesta, quindi, che il mancato rispetto di una prescrizione ritenuta non riferibile all'interessato possa integrare la colpa grave prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo non merita accoglimento. 2.1. La censura muove dalla premessa che l'ordinanza abbia proceduto alla liquidazione dell'indennizzo attraverso una valutazione meramente matematica, senza considerare adeguatamente l'originaria carenza delle condizioni di applicabilità della misura custodiale e l'esatta qualificazione giuridica dei fatti provvisoriamente contestati. Tale prospettazione non coglie, tuttavia, la ratio decidendi del provvedimento impugnato. 2.2. La Corte di appello ha riconosciuto in favore del ricorrente il diritto alla riparazione previsto dall'art. 314 cod. proc. pen., accogliendo, sia pure parzialmente sotto il profilo quantitativo, l'istanza proposta. Il provvedimento 2ha dunque recepito la prospettazione dell'ingiustizia formale della detenzione, ravvisabile quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che la misura sia stata emessa o mantenuta in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. 2.3. Ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Tale interesse deve essere concreto e attuale e deve corrispondere alla possibilità che, mediante l'accoglimento del gravame, la parte consegua un risultato pratico giuridicamente apprezzabile e più favorevole rispetto a quello derivante dal provvedimento impugnato. Perla sussitenza dell'interesse ad impugnare non è, invece, sufficiente la mera aspirazione a una diversa formulazione della motivazione o a una più favorevole ricostruzione teorica dei presupposti della decisione. 2.4. Nel caso in esame, la censura relativa alla sussistenza dell'ingiustizia formale investe una questione decisa in senso favorevole all'istante. La Corte territoriale ha riconosciuto il diritto all'equa riparazione, sicché il ricorrente non ha interesse a ottenere la sostituzione delle ragioni giuridiche poste a fondamento di tale riconoscimento con altre ritenute più corrette. Il giudizio di impugnazione non è diretto alla correzione astratta della motivazione, ma alla rimozione di una statuizione concretamente pregiudizievole. 2.5. Né il motivo dimostra che la dedotta inesattezza nella descrizione delle originarie imputazioni abbia determinato una riduzione dell'indennizzo diversa da quella specificamente giustificata dalla Corte territoriale con riferimento al periodo di aggravamento della misura. Le deduzioni riguardanti gli artt. 323 e 353 cod. pen., l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso e le soglie di applicabilità delle misure personali previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. sono dirette a dimostrare l'ingiustizia formale della custodia, ma non si confrontano con il dato decisivo che il relativo diritto è stato già riconosciuto. 2.6. La doglianza è infondata anche nella parte in cui censura il criterio matematico impiegato per la determinazione dell'indennizzo. La Corte di appello, senza alcuna lacuna logica, ha chiarito quali periodi di restrizione dovessero considerarsi ingiusti, quale regime cautelare fosse applicabile a ciascun periodo, quale parte della custodia inframuraria non potesse essere integralmente indennizzata, per quale ragione dovesse essere riconosciuto il solo parametro corrispondente agli arresti domiciliari e in quale misura il comportamento dell'interessato avesse inciso sull'aggravamento della restrizione. 32.7. Il criterio matematico costituisce, pertanto, il momento conclusivo di una valutazione giuridica previamente esplicitata e non una liquidazione automatica o immotivata. La motivazione consente di ricostruire il procedimento seguito dal giudice della riparazione e le ragioni della somma liquidata; non ricorre, quindi, né la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. né il vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.8. Il primo motivo deve, conclusivamente, essere rigettato, in quanto volto a contestare le ragioni di una statuizione favorevole in difetto di un concreto interesse all'impugnazione e, comunque, infondato nella parte relativa al criterio di determinazione dell'indennizzo, congruamente illustrato dal provvedimento impugnato. 3. Anche il secondo motivo è infondato. 3.1. L'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. riconosce il diritto all'equa riparazione a chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile secondo una delle formule indicate dalla disposizione, purché non abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. La condotta dolosa o gravemente colposa assume rilievo ostativo quando sia legata alla privazione della libertà da un apprezzabile rapporto causale, riferibile non soltanto al momento genetico della misura, ma anche al suo mantenimento, alla sua protrazione o al suo aggravamento. 3.2. La Corte di appello non ha riferito la colpa grave alla condotta oggetto dell'originaria imputazione né ha disconosciuto l'esito favorevole del procedimento penale. Ha individuato una condotta autonoma e successiva, consistita nella violazione delle prescrizioni connesse alla misura in atto, dalla quale era direttamente derivato l'aggravamento degli arresti domiciliari con applicazione della custodia cautelare in carcere. 3.3. Il presupposto fattuale dell'aggravamento è costituito dall'inosservanza delle prescrizioni imposte all'interessato. Tale condotta ha assunto efficacia causale immediata rispetto al mutamento peggiorativo del regime cautelare. Non si tratta di affermare che l'interessato fosse responsabile dei reati per i quali era stato sottoposto ad indagine, ma di verificare se egli abbia, con condotta gravemente negligente, concorso a determinare la più intensa restrizione della propria libertà personale. 3.4. La prospettazione secondo cui il provvedimento relativo al differimento dei colloqui non sarebbe stato legalmente riferibile al ricorrente non esclude il rilievo della violazione accertata. L'ordinanza cautelare e le prescrizioni che la o 4corredano producono effetti finché non siano revocate, modificate o annullate nelle forme previste dall'ordinamento; il destinatario non può unilateralmente disapplicare il comando cautelare sulla base di una propria valutazione circa la sua legittimità. 3.5. L'eventuale erroneità della prescrizione può essere fatta valere mediante gli strumenti previsti dal codice di rito, ma non legittima la consapevole inosservanza del comando. La questione decisiva non consiste nello stabilire in astratto se il provvedimento di differimento dei colloqui potesse essere adottato ai sensi dell'art. 104, comma 3, cod. proc. pen., bensì nel verificare se l'aggravamento della misura sia stato concretamente determinato dalla violazione di una prescrizione formalmente impartita e operante. A tale interrogativo la Corte territoriale ha dato risposta affermativa, ravvisando nella condotta dell'interessato gli estremi della colpa grave. 3.6. Tale valutazione è coerente con l'art. 276 cod. proc. pen., che attribuisce rilievo alla trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare e consente al giudice, valutati l'entità, i motivi e le circostanze della violazione, di disporne la sostituzione o il cumulo con altra più grave. La custodia carceraria è stata, dunque, l'effetto di un fatto sopravvenuto imputabile all'interessato: l'accertata violazione delle prescrizioni applicate durante gli arresti domiciliari. 3.7. Risulta pertanto integrato il rapporto causale richiesto dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. tra la condotta gravemente colposa e il periodo di più intensa restrizione. Correttamente la Corte di appello ha distinto l'ingiustizia della misura originariamente applicata, per la quale è stato riconosciuto il diritto alla riparazione, dall'aggravamento successivo, causalmente determinato dalla violazione delle prescrizioni, escludendo la piena indennizzabilità del periodo di custodia carceraria riferibile a tale aggravamento. 3.8. Anche il secondo motivo deve, pertanto, essere rigettato. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. Non vi è luogo alla liquidazione delle spese in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, resistente nel procedimento, poiché l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria di contenuto generico, 5priva di uno specifico confronto con i motivi di ricorso e non idonea, pertanto, a giustificare la rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M