CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03979/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Guan_ riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, senza incorrere in manifeste illogicità la Corte d'appello ha escluso che la droga (grammi 5,94 di ketamina e grammi 1,94 di exstasy) fosse detenuta dal ricorrente per uso esclusivamente personale evidenziando l'eterogeneità delle sostanze, la loro suddivisone in dosi occultate nelle mutande, il possesso di 1320 euro in contanti, la presenza del ricorrente (già noto agli inquirenti per precedenti di polizia specifici) in un locale pubblico dove è agevole lo spaccio; ritenuto che con congrua motivazione la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando la qualità e la quantità di droga detta, le modalità della condotta e, su queste basi, ha giustificato anche l'applicazione di una pena peraltro non molto distante dai minimi edittali; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso