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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 11455/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22077/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] n. 157/17 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1376/23 della Corte d’Appello di Brescia del 14/09/2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,24 aprile 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22077/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] n. 157/17 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1376/23 della Corte d’Appello di Brescia del 14/09/2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,24 aprile 2024 I
Decreto Cassazione n. 11455/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris