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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00275/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha ritenuto di ridurre non significativamente il trattamento sanzionatorio risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale nella parte in cui, riducendo la pena da sei anni a cinque anni e sei mesi di reclusione, quale pena base per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, ha dato conto dei profili connessi al rilevante dato ponderale dello stupefacente detenuto e dell'idoneità della condotta, al cospetto di assenza di indicazioni credibili in merito, ad essere significativa di rapporti strutturati con ambienti criminali di alto profilo; che il trattamento sanzionatorio individuato al di sotto del massimo edittale in misura comunque significativa risulta argomentato in maniera logica e completa, pertanto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che manifestamente infondata risulta la parte della censura che deduce la violazione di legge in ordine agli argomenti, ritenuti erronei, della Corte di appello allorché ha rideterminato la pena apprezzando profili correttamente individuati ex art. 133 cod. pen.; che il ricorrente tenta di accreditare una differente lettura delle risultanze probatorie in fatto smentita dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha ritenuto di ridurre non significativamente il trattamento sanzionatorio risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale nella parte in cui, riducendo la pena da sei anni a cinque anni e sei mesi di reclusione, quale pena base per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, ha dato conto dei profili connessi al rilevante dato ponderale dello stupefacente detenuto e dell'idoneità della condotta, al cospetto di assenza di indicazioni credibili in merito, ad essere significativa di rapporti strutturati con ambienti criminali di alto profilo; che il trattamento sanzionatorio individuato al di sotto del massimo edittale in misura comunque significativa risulta argomentato in maniera logica e completa, pertanto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che manifestamente infondata risulta la parte della censura che deduce la violazione di legge in ordine agli argomenti, ritenuti erronei, della Corte di appello allorché ha rideterminato la pena apprezzando profili correttamente individuati ex art. 133 cod. pen.; che il ricorrente tenta di accreditare una differente lettura delle risultanze probatorie in fatto smentita dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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