CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Osimo avverso la sentenza del 14/06/2021 del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria Gcritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza; letta la memoria difensiva presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha contestato il ricorso chiedendo di confermare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Ancona ha assolto [OSCURATO:PERSONA], applicando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ordine al reato di minaccia nei confronti di due agenti della Polizia municipale che stavano elevando una contravvenzione alla sua auto, per costringerli a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, fatto commesso in Osimo il 31 ottobre 2015. 2. Con un unico motivo di ricorso il Procuratore generale di Ancona, con ricorso per saltum, ex art. 569 cod. proc. pen, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 131-bis, comma 2, e 336 cod. pen., in quanto il Tribunale aveva applicato la causa di non punibilità ad un reato cui detta causa è preclusa. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato (dall'art. 7 del d.I n. 105 del 2021, conv. dalla legge n. 126 del 2021, n. 126, e ancora dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, conv. dalla legge n. 15 del 2022) e il Procuratore Generale e la difesa hanno depositato le conclusioni scritte in epigrafe riportate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con I. 8 agosto 2019, n. 77, ("Disposizioni urgenti in materia di ordine sicurezza pubblica") che stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma della norma citata, quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. In sostanza la scelta legislativa è quella di escludere dal campo di applicazione dell'esimente alcuni reati commessi ai danni dei pubblici ufficiali, perché ritenuti meritevoli di speciale protezione. Nel caso in esame il fatto contestato all'imputata, [OSCURATO:PERSONA], è stato commesso il 31 ottobre 2015 cioè quando il testo della norma non prevedeva il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. come ostativo all'applicazione della causa di non punibilità in esame, ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti. Da ciò consegue che, essendo il fatto contestato all'imputata antecedente alla modifica legislativa, il giudice di primo grado ha correttamente applicato l'art. 131- I l bis cod. pen. nella sua originaria formulazione, ritenendo la sussistenza degli altri elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla norma, non contestati dal ricorso. 3. L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una causa di non punibilità in senso stretto e ha la finalità di evitare la reazione punitiva dello Stato quando il fatto, pur essendo accertato in tutti i suoi presupposti, sia caratterizzato da un'offensività minimale che rende superflua l'applicazione della sanzione penale. Si tratta di una norma di natura sostanziale che "persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione si intrecciano coerentemente" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Nel caso in esame il menzionato intervento legislativo del 2019, escludendo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per alcuni delitti (artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni), ne ha circoscritto l'ambito così incidendo su una norma di diritto penale sostanziale trattandosi appunto di una causa di non punibilità. Questa, in quanto tale, deroga a norme penali generali, con un'estensione che spetta esclusivamente alla scelta del legislatore in base a giudizi di ponderazione tra ragioni diverse e confliggenti (Corte cost. n. 30 del 2021 e n. 156 del 2020) cosicchè quando il suo ambito è delimitato, prevedendo titoli di reato che ne vengono esclusi, è perché il bene giuridico che essi proteggono è ritenuto meritevole di speciale protezione. Detta innovazione legislativa, quindi, incidendo su norme penali sostanziali impone l'applicazione del principio, costituzionale e convenzionale, di irretroattività della legge più sfavorevole in forza degli artt. 25, comma 2, Cost. e 7 CEDU, per come ulteriormente declinato dall'art. 2, comma 4, cod. pen. cioè della /ex mitior che, nella specie, è quella vigente all'epoca in cui il fatto è stato commesso. Detta conclusione si conforma al pacifico orientamento giurisprudenziale, costituzionale e di legittimità, per cui il concetto di disposizione più favorevole (o più sfavorevole) non si riferisce solo all'entità della sanzione della norma applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni penali che apportano modifiche, in melius (o in peius), al complessivo trattamento riservato al reo, ivi comprese le cause di non punibilità, come appunto quella in esame. 4. Dalle considerazioni che precedono consegue che, nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente applicato la causa di non punibilità per tenuità del fatto, nella formulazione antecedente alla modifica che ha introdotto i reati ostativi, in quanto più favorevole, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24 maggio 2022 L