CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 16196/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con decreto in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di L’Aquila ha qualificato come“generico”, ai sensi dell'art. 35 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), e, quindi, disatteso ilreclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il qualegli era stato impedito di “detenere in cella un mazzo di carte napoletane, di acquistare sigaritoscanelli profumati non inseriti nel mod. 72 e la rivista scarpe e sport tramite mod. 393”.[OSCURATO:PERSONA] ha escluso che la decisione dell’amministrazione abbia prodotto unalesione grave di una posizione di diritto soggettivo.2. Il condannato ha proposto personalmente reclamo al Tribunale di sorveglianza diL’Aquila, che ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli2.1. Trattasi di decisone corretta.Sussiste una netta linea di demarcazione, di carattere ontologico e funzionale, fra i duestrumenti del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., indirizzato ad assicurarela tutela di un mero interesse del detenuto, rispetto alla corretta esecuzione della pena, ed ilreclamo giurisdizionale a norma degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., aventead oggetto la verifica in ordine all'eventuale esistenza di un pregiudizio, di tenore concreto epenitenziaria che risulti lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo e che - pur in carenzadi espressa descrizione normativa - può ben coincidere con la proiezione di un dirittointangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905).A fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è quindichiamato ad effettuare una verifica in ordine alla qualificazione dello strumento giuridicoazionato, accertando - in via prodromica - se possa essere configurata, in relazione aldiniego opposto alla pretesa dedotta, una lesione di diritto soggettivo, riconducibile allacondotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria. Là dove tale riscontro risulti negativo, ilreclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen.,trattandosi di materia non ricompresa entro l'alveo previsionale assoggettato alla tutelagiurisdizionale, con la conseguenza della non impugnabilità del relativo provvedimentoreiettivo. Là dove invece tale verifica porti all'emersione della lesione di un diritto soggettivo,in ipotesi difensiva pregiudicato da un atto o da un comportamento dell'Amministrazionepenitenziaria, risulterà esperibile il rimedio di cui all'art. 35-bis Ord. pen.2.2. Nella concreta fattispecie prima il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha correttamentevalutato come - già restando sul piano della astratta prospettazione - la decisionedell'Amministrazione di negare al detenuto la possibilità di detenere un mazzo di carte,all'interno della cella e di acquistare beni o riviste diverse da quelle consentite dalregolamento non determi, ai sensi dell’art. 69, comma 6, Ord. pen., “un attuale e gravepregiudizio all'esercizio dei diritti”.Il provvedimento che non ha accolto il reclamo generico pertanto non era, pertanto,impugnabile ex art. 35-bis Ord. pen.3. Il ricorso è inammissibile, oltre che perché proposto contro un provvedimento nonimpugnabile, per palese difetto di legittimazione processuale del ricorrente, l'impugnazioneessendo stata proposta personalmente dall'interessato e non da difensore abilitato alpatrocinio presso le giurisdizioni superiori.Trova infatti applicazione, ratione temporis, la vigente formulazione dell'art. 613 cod.proc. pen., comma 1, introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103,con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato.Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), si è stabilito che il ricorsoper cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento, non può essere personalmenteproposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensoriiscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiIn considerazione dell’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), va esclusa la condanna al versamentodella somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente