CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 21260/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confronti di: [OSCURATO:PERSONA] Mohamed, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i gennaio 1980; avverso la ordinanza n. 81/2021 del Tribunale di Vicenza del 29 settembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo las dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta. altresì, la memoria per l'intimato a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Verona, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 29 settembre 2021 il Tribunale di Vicenza ha annullato il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], per una serie di reati di carattere fiscale connessi alla emissione di fatture commerciali per operazioni inesistenti. Il Tribunale ha, infatti, osservato che nel caso non sarebbe stato adeguatamente assolto da parte dell'organo della pubblica accusa l'onere probatorio, per quanto attenuato, in ordine alla commissione del reato; in particolare, si è osservato che il provvedimento di sequestro non sarebbe congruamente motivato in relazione alla utilizzazione delle fatture commercialft5relative ad operazioni inesistenti in occasione della presentazione di dichiarazioni fiscali da parte dell'indagato, non essendo sufficiente, dal punto di vista probatorio, rilevare la mera apparenza e non effettiva operatività imprenditoriale della società commerciale che ha emesso le fatture per operazioni ritenute fittizie. Ha interposto ricorso per cassazione il Pm presso i Tribunale di Vicenza, deducendo due motivi di ricorso. Il primo motivo ha come oggetto la violazione di legge per essere la motivazione della ordinanza impugnata priva dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza; in particolare, segnala il ricorrente, la rilevata natura di società "cartiera" della società emittente le fatture è fattore di per sé dimostrativo della esistenza del fumus del delitto di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000. La natura della predetta società comporta che la indicazione di tali fatture nella contabilità costituisce di per sé reato ascrivibile all'utilizzatore. Aggiunge il ricorrente che dalla prova del delitto di cui all'art. 8 del dlgs. n. 74 del 2000 deriva il fumus di quello di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, sicchè la non contestata natura delle ditte emittenti le fatture commerciali in questione non può non ridondare, a pena di una evidente contraddizione della motivazione, sul fumus del reato contestato provvisoriamente all'indagato Ait.Illogico sarebbe il riferimento alla mancata considerazione della floridezza della attività dell'indagato, posto che questa, che sia o meno esistente, in nulla poteva incidere sul fumus commissi delicti. Conclude il ricorrente rilevando che il Tribunale, pur a fronte di evidenti elementi indiziari a carico dell'Alt, ha travalicato i limiti della sua indagine, essendo entrato nel merito della fondatezza della accusa, contestando il fatto che il Gip non avrebbe motivato in ordine ad ogni singola fattura indicati nelle lettere n), o) e p) del capo di imputazione provvisorio, non avendo, invece, tenuto presente il fatto che negli importi indicati dall'Alt nelle sue dichiarazioni dei redditi vi erano anche quelli relativi alle fatture relative alle operazioni inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal Pm di Vicenza è inammissibile. Infatti, secondo la espressa previsione contenuta nell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze emesse dal giudice del riesame ovvero dell'appello cautelare è ammessa esclusivamente la possibilità di ricorrere di fronte a questa Corte di cassazione per il solo motivo di impugnazione legato alla violazione di legge. Tale vincolo astringe nella stessa maniera tutte le parti del processo, quindi, indifferentemente, sia le parti private che il Pubblico ministero. Ora, sebbene sia ben vero che, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, laddove il vizio di motivazione riscontrabile nella ordinanza emessa in sede di riesame ovvero di appello cautelare sia talmente grave ed evidente da comportare che la stessa sia o del tutto mancante ovvero meramente apparente (per tale dovendosi intendere quella motivazione la cui, pur presente, veste grafica, venendo meno alla sua specifica funzione, non consente al lettore di ricostruire l'iter logico giuridico che ha seguito il giudicante nell'emettere la decisione), detto vizio assurge a vera e propria violazione di legge, impingendo una tale modalità decisoria con il precetto contenuto nell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., il quale impone, a pena di nullità che i provvedimenti giurisdizionali aventi carattere decisorio siano dotati di idonea motivazione (nel senso riportato, fra le molte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 febbraio 2017. n. 4919; idem Sezione V penale, 11 novembre 2009, n. 43068), deve, tuttavia rilevarsi che - al di là dei descritti ristretti limiti - la impugnazione del provvedimento emesso dal Tribunale in sede di riesame ovvero di appello cautelare con il quale siano segnalate delle aporie motivazionali della ordinanza impugnata, ricade sotto la previsione di inammissibilità dettata dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Ciò anche nel caso in cui la doglianza abbia ad oggetto la manifesta illogicità della motivazione censurata, posto che una cosa è a mancanza di motivazione, altra, diversa, cosa è la sua manifesta illogicità ovvero la sua contraddittorietà (in tal senso: Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807; idem Sezione V penale, 1 ottobre 2010, n. 35532). Nel caso che interessa la locale Procura della Repubblica - a fronte di un provvedimento con il quale il Tribunale ha accolto la richiesta di riesame presentata dalla difesa dello [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso ai suoi danni dal Gip di Vicenza, avendo osservato che, in assenza di dati obbiettivi in ordine alla utilizzazione da parte dell'indagato delle fatture relative ad operazioni inesistenti, la mera mancanza di operatività da parte della società che ha emesso le fatture in questione non è fattore che possa giustificare la ricorrenza in capo all'Ait, cioè non il soggetto emittente le fatture in questione ma colui il quale ne sarebbe stato l'utilizzatore, del fumus del delitto di cui all'art. 2 del dPR n. 74 del 2000 - ha, indicato quale primo motivo di impugnazione, al di là della sua formale qualificazione come espressivo della doglianza di violazione di legge (fin d'ora può osservarsi, quanto al secondo motivo, che è lo stesso ricorrente che lo qualifica come testualmente tendente a denunziare la "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione", circostanza questa che giustifica la immediata declaratoria di inammissibilità del medesimo), il fatto che il Tribunale non abbia considerato immediatamente dimostrativo della commissione del reato di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, il fatto che vi sia un altro soggetto che abbia emesso fatture relative ad operazioni inesistenti. Si tratta, come evidente, di doglianza che ha ad oggetto la motivazione sulla base della quale il Tribunale non ha ritenuto sussistere gli elementi necessari per procedere alla adozione della misura cautelare reale; essa è, per questo motivo, come tale inammissibile; ciò tanto più ove si consideri che, per come puntualmente rilevato dal giudice del riesame cautelare, ciò che nel caso di specie risultava carente, e sul punto la ricorrente pubblica accusa nulla ha inteso replicare, era la esistenza di una prova, pur non piena ma comunque adeguata ai fini cautelari che ora interessano, non tanto della fittizietà delle fatture emesse, quanto della loro utilizzazione da parte dell'indagato in discorso, posto che l'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 sanziona penalmente colui il quale, al fine di evadere le imposte dirette o sul valore aggiunti, utilizzi tali documenti, indicando elementi gli passivi di reddito fittiziamente rappresentati in tali fatture in una delle dichiarazioni relative a dette imposte. E', pertanto, onere della pubblica accusa fornire elementi (ancorchè non decisivi ma, comunque, rilevanti a livello indiziario) in ordine alla realizzazione della specifica condotta dichiarativa in questione da parte del soggetto indagato. Cosa che il Tribunale, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che nella attuale occasione la pubblica accusa procedente non abbia fatto. Il ricorso deve, per le ragioni che precedono, essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammis