CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.317/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1423/2021 - Repert. n. 4069/2022 depositata il 16/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nei confronti del Ministero della Giustizia opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso la revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contenuta nella sentenza emessa dal Tribunale di Taranto all’esito del primo grado di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nella contumacia dell’Amministrazione, con ordinanza RG n. 1423/2021 - Repert. n. 4069/2022 del 16.11.2022, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso per difetto di legittimazione passiva del Ministero, sostenendo che l’opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio rientrasse nella previsione di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 e che, dunque, legittimato passivamente fosse l’Ufficio finanziario. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale sulla scorta di un unico motivo. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 170 d.P.R. 115/2002. In particolare, il ricorrente lamenta l’erroneità della declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero della Giustizia, in quanto il rimedio avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello di cui all’art. 170 d.P.R. 115/2002, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato. Il motivo è fondato. Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che il Tribunale di Taranto ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia sostenendo che l’opposizione in questione sarebbe regolata dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002. Tale assunto, tuttavia, è erroneo. Invero, come già più volte precisato da questa Corte, in tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma nell'art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o dinieghi di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la deneghi(cfr.: Cass. n. 13807/2011; in senso conforme, si vedano: Cass.n. 12719/2012; Cass. n. 21685/2013). Come recentemente rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la giurisprudenza di legittimità ha seguito e consolidato la soluzione di cui innanzi, «affermando ripetutamente che l’art. 170, richiamato in materia di patrocinio dall’art. 84 ai fini della opposizione a decreti di liquidazione dei compensi, in assenza di previsione espressa, costituisce, nell’ambito delle disposizioni del testo unico, un rimedio di carattere generale per contestare i provvedimenti ivi previsti (Cass. n. 12719 del 2012; Cass. n. 21685 del 2013; Cass. n. 3028 del 2018; Cass. n. 6068 del 2019; Cass. n. 33562 del 2021)» (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20929/2025). Quanto, poi, all’aspetto specifico della legittimazione passiva, occorre osservare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il Ministero della Giustizia, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso; analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all'Agenzia delle Entrate, la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale (cfr.: Cass. n. 2517/2019; quanto alla sussistenza della legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, si vedano anche: Cass. n. 21700/2015; Cass. n. 22148/2016; Cass. n. 22281/2020; Cass.n. 15219/2022; Cass., Sez. Un., n. 20929/2025). Peraltro, la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 non è messa in discussione neppure nell’ordinanza impugnata. Una volta risolte le questioni giuridiche sollevate con il ricorso, deve rilevarsi che correttamente l’odierno ricorrente aveva proposto l’opposizione avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 ed aveva instaurato il contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, con la conseguenza che l’opposizione stessa avrebbe dovuto essere esaminata nel merito e non, invece, essere definita con la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell’Amministrazione resistente. 2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto. L’ordinanza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona del Presidente o di diverso magistrato delegato, perché provveda al riesame della domanda in applicazione dei principi suesposti. Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona del Presidente o di diverso magistrato delegato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così de