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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 07263/2024

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nunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 21788-2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -resistente- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza n. 28036/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 4/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., parte ricorrente nel procedimento RG n. 13491/2020, definito con l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso principale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5971/2019, relativa ad avviso di accertamento ICI 2010, proposto dalla medesima società avverso il Comune di Guidonia di Montecelio e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto da quest’ultima, cassando con rinvio la sentenza impugnata, evidenzia che, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza in oggetto, è stata indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, quale Giudice di rinvio, ed è stato omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso incidentale, dianzi indicato, come riportato in motivazione; [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., nonostante la ritualità della notifica dell’udienza camerale, non ha depositato memorie, il Comune è rimasto intimato; in primo luogo, va evidenziato che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza, ritualmente notificata dalla Cancelleria alle parti, volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 biscod. proc. civ.; il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 380 bis cod. proc. civ. giustifica, quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno cosìla possibilità di depositare memorie (e non anche di proporre controricorso; cfr. Cass. n. 30651 del 25/11/2019); considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza, alla pag. 27, è stata indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in luogo di quella del Lazio, ed è stato omesso di dichiarare inammissibile il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., come riportato in motivazione, alle pagg. 7-8, con la relativa statuizione in ordine alla debenza del c.d.

«raddoppio» del contributo unificato per atti giudizi ari , quale effetto automatico e conseguente del dispositivo di rigetto o inammissibilità del gravame(cfr. Cass. n. 15738 del 23/7/ 2020) P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 28036/2023 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 4/10/2023, e dispone che nel dispositivo, a pag. 27, rigo 22, in luogo di «Sicilia» si inserisca, al suo posto, la parola «Lazio», e a pag. 27, rigo 23, dopo le parole «in diversa composizione», si inseriscano le parole «dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.», nonché le parole «Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto », mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 21788-2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -resistente- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza n. 28036/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 4/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., parte ricorrente nel procedimento RG n. 13491/2020, definito con l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso principale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5971/2019, relativa ad avviso di accertamento ICI 2010, proposto dalla medesima società avverso il Comune di Guidonia di Montecelio e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto da quest’ultima, cassando con rinvio la sentenza impugnata, evidenzia che, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza in oggetto, è stata indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, quale Giudice di rinvio, ed è stato omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso incidentale, dianzi indicato, come riportato in motivazione; [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., nonostante la ritualità della notifica dell’udienza camerale, non ha depositato memorie, il Comune è rimasto intimato; in primo luogo, va evidenziato che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza, ritualmente notificata dalla Cancelleria alle parti, volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 biscod. proc. civ.; il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 380 bis cod. proc. civ. giustifica, quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno cosìla possibilità di depositare memorie (e non anche di proporre controricorso; cfr. Cass. n. 30651 del 25/11/2019); considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza, alla pag. 27, è stata indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in luogo di quella del Lazio, ed è stato omesso di dichiarare inammissibile il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., come riportato in motivazione, alle pagg. 7-8, con la relativa statuizione in ordine alla debenza del c.d. «raddoppio» del contributo unificato per atti giudizi ari , quale effetto automatico e conseguente del dispositivo di rigetto o inammissibilità del gravame(cfr. Cass. n. 15738 del 23/7/ 2020) P.Q.M. La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 28036/2023 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 4/10/2023, e dispone che nel dispositivo, a pag. 27, rigo 22, in luogo di «Sicilia» si inserisca, al suo posto, la parola «Lazio», e a pag. 27, rigo 23, dopo le parole «in diversa composizione», si inseriscano le parole «dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.», nonché le parole «Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto », mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da
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