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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 33849/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

4 ORDINANZA sul ricorso 36893/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonché contro 202,Z c>4-k [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 161/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 2/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] adito il Tribunale di Campobasso con ricorso monitorio chiedendo di ingiungere a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di canoni relativi a due contratti di affitto di beni mobili, la restituzione di questi o, in alternativa, il pagamento della somma di euro 43.028,60 corrispondente al loro valore, il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 309/2011, ingiungendo al [OSCURATO:PERSONA] di pagare i canoni da febbraio 2006 a febbraio 2011 per un totale di euro 52.833,53 oltre ai canoni da dover corrispondere fino alla restituzione dei beni stessi, nonché di riconsegnare tutti i beni mobili oggetto dei due contratti o, in alternativa, di pagare euro 43.028,60 come loro valore. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva, chiedendo pure, in via riconvenzionale, di essere dichiarato proprietario dei beni per avvenuta usucapione. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, insistendo nelle proprie pretese e ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e Domenico, cui [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver ceduto la propria azienda e insieme ad essa i beni de quibus, per chiederle la restituzione dei beni.

La società si costituiva, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 28 ottobre 2014, accogliendo parzialmente l'opposizione, revocava il decreto e condannava [OSCURATO:PERSONA], in solido con la società chiamata, a restituire i beni al [OSCURATO:PERSONA] per accertata sua proprietà di essi o, in alternativa, a corrispondergli la somma di euro 43.028, che era stata indicata come corrisposta per acquistare i beni nelle aste di procedure esecutive svoltesi a carico di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza veniva impugnata con due appelli principali - presentati rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] in due distinte cause - e con appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in entrambe le cause, che venivano riunite e decise poi dalla Corte d'appello di Campobasso con sentenza del 2 maggio 2019, la quale respingeva gli appelli principali e accoglieva l'appello incidentale condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare, a titolo di canoni di locazione, al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 52.833,53, oltre interessi, e condannando sia lui sia la società a restituire al [OSCURATO:PERSONA] i beni o in alternativa a corrispondergli la somma di euro 2975,82 oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, illustrato anche con memoria, da cui si è difeso soltanto [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, anch'esso illustrato pure con memoria.

Considerato che: Il ricorso si compone di tre motivi. 1.1 n primo motivo denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. in relazione all'articolo 112 c.p.c., con riferimento alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere euro 2975,82 in alternativa alla riconsegna dei beni, nonché, in subordine, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c.

Nell'atto d'appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, nel merito, di "così decidere: 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] gelo Paolo, non essendo egli nella possibilità di restituire i beni richiesti, e dovendo rispondere per evizione eventualmente solo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; 2) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] anche in ordine alla domanda di restituzione dei beni, in virtù della nullità del titolo posto a base della medesima; 3) nel merito, annullare la sentenza impugnata per la ecla tante violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., avendo il Giudice deciso oltre quanto domandato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] gelo Paolo; 4) sempre nel merito, accogliere la domanda riconvenzionale di avvenuta usucapione dei beni mobili in capo al [OSCURATO:PERSONA], per l'avvenuto verificarsi dei presupposti di legge". 1.2 Secondo il ricorrente, dunque, l'appello del [OSCURATO:PERSONA] "è sulla statuizione di condanna alla restituzione dei beni", senza mai chiedere alla corte territoriale, "nemmeno in estremo subordine, di modificare la somma da versare ... in alternativa alla riconsegna dei beni, laddove la statuizione di condanna (alla riconsegna) non fosse stata annullata".

Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, poi, a pagina 2 ritiene il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato un riconoscimento, così tra l'altro esprimendosi: "... risponde al vero che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è aggiudicato in due tempi diversi i beni del sig. [OSCURATO:PERSONA] gelo descritti nel secondo contratto allegato (quello stipulato il 30 marzo 1997) in due procedure di espropriazione mobiliare, corrispondendo ... il prezzo stabilito per le rispettive aste ...".

Pertanto il [OSCURATO:PERSONA] - sostiene ancora il ricorrente - "non ha mai contestato (anzi: ha ammesso) che il prezzo pagato dal [OSCURATO:PERSONA] per acquistare i beni locati al [OSCURATO:PERSONA] nelle procedure esecutive instaurate nei confronti di quest'ultimo fosse quello di cui ai verbali delle vendite forzate, depositati in atti (DOC 4 e 5), e non ha mai chiesto la riduzione della somma da pagare al [OSCURATO:PERSONA] come condanna alternativa alla restituzione dei beni", chiedendo invece "l'annullamento della condanna alla restituzione del prezzo", perché detti beni, "acquistatane la proprietà per usucapione, erano stati ceduti alla [OSCURATO:PERSONA], la quale - soltanto - avrebbe potuto, al limite, essere condannata a restituirli al [OSCURATO:PERSONA]". 1.3 [OSCURATO:PERSONA], nel proprio atto d'appello, non avrebbe devoluto alla corte territoriale il tema della riduzione della somma, appuntando il gravame sulla riconsegna dei beni, e non sull'alternativa condanna al pagamento di euro 43.028,60 al [OSCURATO:PERSONA], concludendo infatti come segue: "Nel merito ... riformare ... e, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della terza chiamata ... ; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di interesse in virtù dell'inesistenza dei due contratti di locazione posti alla base del D.I. n. 309/11; - nel merito, dichiarare la nullità del contratto di locazione del 30/3/1997 perché mai registrato e, quindi, senza alcun effetto giuridico; - dichiarare l'avvenuta usucapione dei beni ... per possesso ultradecennale da parte della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] e da parte del dante causa [OSCURATO:PERSONA]; - condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese...". 1.4 Non avendo quindi né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] chiesto al giudice d'appello di modificare la somma da pagare in luogo della restituzione dei beni, la corte territoriale avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, id est l'articolo 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in parte qua.

2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. con riferimento al valore dei beni affittati.

La Corte, accertatane la proprietà in capo al [OSCURATO:PERSONA], ha affermato il diritto di quest'ultimo alla restituzione dei suddetti beni o al pagamento del loro valore, ritenendo peraltro di dovere al riguardo esaminare i verbali di acquisti delle procedure esecutive, e da essi desumendo che "vi è solo la prova dell'esborso di lire 7.762.000 (pari ad euro 2975,82)", diminuendo in tal misura la sommé da pagare come corrispondente al valore dei beni.

Così è stata ampiamente ridotta la quantificazione, "pacificamente riconosciuta dalle parti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) o, comunque, non contestata e, in quanto tale, legittimamente recepita dal Tribunale" con la prima sentenza, cioè euro 43.028,60.

Ad avviso del ricorrente, da ciò conseguirebbe la violazione dell'articolo 115 c.p.c., sotto il profilo della omessa contestazione del fatto.

"A tutto voler concedere", la corte territoriale, avendo ritenuto che non vi fossero due contratti di affitto di beni mobili bensì che il secondo contratto avesse sostituito il primo, avrebbe diminuito la condanna pronunciata dal primo giudice dell'importo indicato nel primo contratto, cioè euro 3098,74.

3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5, omesso esame di fatto discusso e decisivo "in relazione alla violazione, da parte della sentenza gravata, dei principi regolanti la valutazione delle prove", cioè degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., con riferimento al valore dei beni affittati.

La Corte d'appello, accertata la proprietà del [OSCURATO:PERSONA] sui beni, ne ha riconosciuto il conseguente diritto alla restituzione o, in alternativa, al pagamento del valore.

Si riporta il medesimo passo invocato nel precedente motivo in cui è stata diminuita la somma per affermare che la quantificazione è stata fortemente ridotta rispetto a quella "pacificamente ammessa" dalle parti - qui, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] - "o, comunque, non contestata, e, in quanto tale, legittimamente recepita ... con la sentenza di primo grado".

Si invoca altresì il passo già sopra estratto dall'atto di citazione in ordine alla pretesa assenza di contestazione del prezzo dei beni che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto corrispondere nelle aste per imputare alla corte territoriale di avere trascurato un fatto decisivo, "e cioè che il [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato i beni oggetto dell'affitto ad una determinata somma in sede di esecuzione forzata, e che tale fatto, risultante dagli atti del giudizio (DOCC. 4 e 5), fosse stat oggetto di discussione processuale tra le parti, e nessuna di esse l'avesse contestato, e fosse decisivo al fine di stabilire il valore dei beni da corrispondere al [OSCURATO:PERSONA]": e "il fatto non esaminato" dimostrerebbe "una circostanza di tale portata da invalidare il convincimento del giudice di merito". 4.1 Il primo motivo concerne la pretesa violazione dell'articolo 112 c.p.c., che, a ben guardare, non può che riqualificarsi in violazione dell'articolo 329 c.p.c. e conseguente formazione di giudicato per mancanza di proposizione d'appello incidentale da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Così rettificata, la censura prende le mosse dall'asserto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anche se, come si è visto, nella illustrazione della censura vi è un passo in cui le parti non includerebbero quest'ultima società: deve considerarsi un refuso, visto il contesto delle argomentazioni e la conclusione del ricorso) non avrebbero contestato il quantum versato dall'attuale ricorrente per acquisire alle aste giudiziarie i beni mobili de quibus, e così non avrebbero contestato neppure, conseguentemente, il quantum della domanda di condanna al pagamento del valore dei beni avanzata in alternativa alla loro restituzione. 4.2 Va peraltro ricordato che secondo il principio di non contestazione ex articolo 115, perché un fatto sia non contestato e perciò non esiga una specifica dimostrazione occorre o che sia esplicitamente ammesso dal convenuto o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto; la parte che invoca il principio di non contestazione è poi tenuta a dimostrare di aver adempiuto al suo onere processuale "di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa" su cui controparte debba prendere posizione (così ben si esprime, in motivazione, Cass. sez. 2, ord. 22 maggio 2019 n. 13828).

Ed è compatibile con il testo riformato della norma quanto era stato già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità anteriormente, e cioè che i fatti allegati da una parte vanno considerati "pacifici" - esonerando dunque la parte gravata del relativo onere probatorio di dimostrarli - "quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconosciment di tali fatti", come afferma Cass. sez. 3, 5 marzo 2002 n. 3175, cui sono conformi, tra i massimati, Cass. sez. 2, 5 luglio 2002 n. 9741, Cass. sez. 3, 25 novembre 2002 n. 16575; sulla stessa linea si pone la recente Cass. sez. 5, ord. 29 ottobre 2020 n. 23862, dichiarando che i fatti allegati da una parte sono da considerarsi pacifici, esonerando la parte dal provarli, solo quando controparte ha impostato la sua difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento di tali fatti, ovvero quando si sia limitata a contestarne, esplicitamente e specificamente, solo alcuni, così evidenziando di non avere interesse ad accertare gli altri. 4.3 È assai discutibile attribuire al [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] una difesa incompatibile con il fatto de quo, cioè il quantum del valore dei beni, semplicemente difendendosi su altri aspetti ma, appunto, non riconoscendo implicitamente tale quantum per difetto di incompatibilità se si intende seguire l'interpretazione della giurisprudenza di cui sopra.

Che poi nella citazione di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] abbia riconosciuto che l'opponente si era aggiudicato quei beni "corrispondendo ... il prezzo stabilito per le rispettive aste" necessiterebbe però indicare specificamente tale prezzo, quantomeno per ciascuna asta; specificazione assente, non apportata neanche dal ricorrente, che si limita ad un generico richiamo a due documenti - "DOC 4 e 5" -, che sarebbero, visto l'elenco finale offerto dal ricorso, rispettivamente "Verbale vendita 6.2.1995" e "Verbale vendita 17.2.1997".

Al giudice di legittimità, pertanto, occorrerebbe andare a leggere al pari di un giudice di merito tali documenti, di cui non si riporta neppure uno stralcio nel ricorso, certamente non autosufficiente sul punto. 4.4 Quanto al giudizio d'appello, però, la situazione si chiarifica in totale autosufficienza: il motivo in esame riporta le - già sopra trascritte - precisate conclusioni dei due appellanti (ricorso, pagine 9-11).

Il ricorrente, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], ne deduce che "dunque, è sulla statuizione di condanna alla restituzione dei beni ... che si appunta l'appello del [OSCURATO:PERSONA]" (ricorso, pagina 10).

Le precisate conclusioni si oppongono infatti alla domanda di restituzione, e quindi si collocano sull'an.

Analogo contenuto, rimarca il ricorrente, si rinviene nella posizione della società.

Il ricorrente qualifica la conseguenza di quanto esposto ancora sulla mancanza di contestazione in primo grado.

Però oggettivamente il contenuto della censura verte, in questa seconda parte, sulla devoluzione.

Dalle conclusioni dei due appelli, invero, emerge che il quantum è in effetti mancante, per cui la corte territoriale è effettivamente incorsa in una chiara ultrapetizione.

Ciò conduce all'accoglimento del ricorso, assorbiti ictu °cui/ gli altri due motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ORDINANZA sul ricorso 36893/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonché contro 202,Z c>4-k [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 161/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 2/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] adito il Tribunale di Campobasso con ricorso monitorio chiedendo di ingiungere a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di canoni relativi a due contratti di affitto di beni mobili, la restituzione di questi o, in alternativa, il pagamento della somma di euro 43.028,60 corrispondente al loro valore, il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 309/2011, ingiungendo al [OSCURATO:PERSONA] di pagare i canoni da febbraio 2006 a febbraio 2011 per un totale di euro 52.833,53 oltre ai canoni da dover corrispondere fino alla restituzione dei beni stessi, nonché di riconsegnare tutti i beni mobili oggetto dei due contratti o, in alternativa, di pagare euro 43.028,60 come loro valore. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva, chiedendo pure, in via riconvenzionale, di essere dichiarato proprietario dei beni per avvenuta usucapione. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, insistendo nelle proprie pretese e ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e Domenico, cui [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver ceduto la propria azienda e insieme ad essa i beni de quibus, per chiederle la restituzione dei beni. La società si costituiva, resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 28 ottobre 2014, accogliendo parzialmente l'opposizione, revocava il decreto e condannava [OSCURATO:PERSONA], in solido con la società chiamata, a restituire i beni al [OSCURATO:PERSONA] per accertata sua proprietà di essi o, in alternativa, a corrispondergli la somma di euro 43.028, che era stata indicata come corrisposta per acquistare i beni nelle aste di procedure esecutive svoltesi a carico di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza veniva impugnata con due appelli principali - presentati rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] in due distinte cause - e con appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in entrambe le cause, che venivano riunite e decise poi dalla Corte d'appello di Campobasso con sentenza del 2 maggio 2019, la quale respingeva gli appelli principali e accoglieva l'appello incidentale condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare, a titolo di canoni di locazione, al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 52.833,53, oltre interessi, e condannando sia lui sia la società a restituire al [OSCURATO:PERSONA] i beni o in alternativa a corrispondergli la somma di euro 2975,82 oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, illustrato anche con memoria, da cui si è difeso soltanto [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, anch'esso illustrato pure con memoria. Considerato che: Il ricorso si compone di tre motivi. 1.1 n primo motivo denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. in relazione all'articolo 112 c.p.c., con riferimento alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere euro 2975,82 in alternativa alla riconsegna dei beni, nonché, in subordine, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. Nell'atto d'appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, nel merito, di "così decidere: 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] gelo Paolo, non essendo egli nella possibilità di restituire i beni richiesti, e dovendo rispondere per evizione eventualmente solo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; 2) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] anche in ordine alla domanda di restituzione dei beni, in virtù della nullità del titolo posto a base della medesima; 3) nel merito, annullare la sentenza impugnata per la ecla tante violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., avendo il Giudice deciso oltre quanto domandato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] gelo Paolo; 4) sempre nel merito, accogliere la domanda riconvenzionale di avvenuta usucapione dei beni mobili in capo al [OSCURATO:PERSONA], per l'avvenuto verificarsi dei presupposti di legge". 1.2 Secondo il ricorrente, dunque, l'appello del [OSCURATO:PERSONA] "è sulla statuizione di condanna alla restituzione dei beni", senza mai chiedere alla corte territoriale, "nemmeno in estremo subordine, di modificare la somma da versare ... in alternativa alla riconsegna dei beni, laddove la statuizione di condanna (alla riconsegna) non fosse stata annullata". Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, poi, a pagina 2 ritiene il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato un riconoscimento, così tra l'altro esprimendosi: "... risponde al vero che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è aggiudicato in due tempi diversi i beni del sig. [OSCURATO:PERSONA] gelo descritti nel secondo contratto allegato (quello stipulato il 30 marzo 1997) in due procedure di espropriazione mobiliare, corrispondendo ... il prezzo stabilito per le rispettive aste ...". Pertanto il [OSCURATO:PERSONA] - sostiene ancora il ricorrente - "non ha mai contestato (anzi: ha ammesso) che il prezzo pagato dal [OSCURATO:PERSONA] per acquistare i beni locati al [OSCURATO:PERSONA] nelle procedure esecutive instaurate nei confronti di quest'ultimo fosse quello di cui ai verbali delle vendite forzate, depositati in atti (DOC 4 e 5), e non ha mai chiesto la riduzione della somma da pagare al [OSCURATO:PERSONA] come condanna alternativa alla restituzione dei beni", chiedendo invece "l'annullamento della condanna alla restituzione del prezzo", perché detti beni, "acquistatane la proprietà per usucapione, erano stati ceduti alla [OSCURATO:PERSONA], la quale - soltanto - avrebbe potuto, al limite, essere condannata a restituirli al [OSCURATO:PERSONA]". 1.3 [OSCURATO:PERSONA], nel proprio atto d'appello, non avrebbe devoluto alla corte territoriale il tema della riduzione della somma, appuntando il gravame sulla riconsegna dei beni, e non sull'alternativa condanna al pagamento di euro 43.028,60 al [OSCURATO:PERSONA], concludendo infatti come segue: "Nel merito ... riformare ... e, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della terza chiamata ... ; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di interesse in virtù dell'inesistenza dei due contratti di locazione posti alla base del D.I. n. 309/11; - nel merito, dichiarare la nullità del contratto di locazione del 30/3/1997 perché mai registrato e, quindi, senza alcun effetto giuridico; - dichiarare l'avvenuta usucapione dei beni ... per possesso ultradecennale da parte della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] e da parte del dante causa [OSCURATO:PERSONA]; - condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese...". 1.4 Non avendo quindi né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] chiesto al giudice d'appello di modificare la somma da pagare in luogo della restituzione dei beni, la corte territoriale avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, id est l'articolo 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in parte qua. 2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. con riferimento al valore dei beni affittati. La Corte, accertatane la proprietà in capo al [OSCURATO:PERSONA], ha affermato il diritto di quest'ultimo alla restituzione dei suddetti beni o al pagamento del loro valore, ritenendo peraltro di dovere al riguardo esaminare i verbali di acquisti delle procedure esecutive, e da essi desumendo che "vi è solo la prova dell'esborso di lire 7.762.000 (pari ad euro 2975,82)", diminuendo in tal misura la sommé da pagare come corrispondente al valore dei beni. Così è stata ampiamente ridotta la quantificazione, "pacificamente riconosciuta dalle parti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) o, comunque, non contestata e, in quanto tale, legittimamente recepita dal Tribunale" con la prima sentenza, cioè euro 43.028,60. Ad avviso del ricorrente, da ciò conseguirebbe la violazione dell'articolo 115 c.p.c., sotto il profilo della omessa contestazione del fatto. "A tutto voler concedere", la corte territoriale, avendo ritenuto che non vi fossero due contratti di affitto di beni mobili bensì che il secondo contratto avesse sostituito il primo, avrebbe diminuito la condanna pronunciata dal primo giudice dell'importo indicato nel primo contratto, cioè euro 3098,74. 3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5, omesso esame di fatto discusso e decisivo "in relazione alla violazione, da parte della sentenza gravata, dei principi regolanti la valutazione delle prove", cioè degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., con riferimento al valore dei beni affittati. La Corte d'appello, accertata la proprietà del [OSCURATO:PERSONA] sui beni, ne ha riconosciuto il conseguente diritto alla restituzione o, in alternativa, al pagamento del valore. Si riporta il medesimo passo invocato nel precedente motivo in cui è stata diminuita la somma per affermare che la quantificazione è stata fortemente ridotta rispetto a quella "pacificamente ammessa" dalle parti - qui, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] - "o, comunque, non contestata, e, in quanto tale, legittimamente recepita ... con la sentenza di primo grado". Si invoca altresì il passo già sopra estratto dall'atto di citazione in ordine alla pretesa assenza di contestazione del prezzo dei beni che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto corrispondere nelle aste per imputare alla corte territoriale di avere trascurato un fatto decisivo, "e cioè che il [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato i beni oggetto dell'affitto ad una determinata somma in sede di esecuzione forzata, e che tale fatto, risultante dagli atti del giudizio (DOCC. 4 e 5), fosse stat oggetto di discussione processuale tra le parti, e nessuna di esse l'avesse contestato, e fosse decisivo al fine di stabilire il valore dei beni da corrispondere al [OSCURATO:PERSONA]": e "il fatto non esaminato" dimostrerebbe "una circostanza di tale portata da invalidare il convincimento del giudice di merito". 4.1 Il primo motivo concerne la pretesa violazione dell'articolo 112 c.p.c., che, a ben guardare, non può che riqualificarsi in violazione dell'articolo 329 c.p.c. e conseguente formazione di giudicato per mancanza di proposizione d'appello incidentale da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Così rettificata, la censura prende le mosse dall'asserto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anche se, come si è visto, nella illustrazione della censura vi è un passo in cui le parti non includerebbero quest'ultima società: deve considerarsi un refuso, visto il contesto delle argomentazioni e la conclusione del ricorso) non avrebbero contestato il quantum versato dall'attuale ricorrente per acquisire alle aste giudiziarie i beni mobili de quibus, e così non avrebbero contestato neppure, conseguentemente, il quantum della domanda di condanna al pagamento del valore dei beni avanzata in alternativa alla loro restituzione. 4.2 Va peraltro ricordato che secondo il principio di non contestazione ex articolo 115, perché un fatto sia non contestato e perciò non esiga una specifica dimostrazione occorre o che sia esplicitamente ammesso dal convenuto o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto; la parte che invoca il principio di non contestazione è poi tenuta a dimostrare di aver adempiuto al suo onere processuale "di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa" su cui controparte debba prendere posizione (così ben si esprime, in motivazione, Cass. sez. 2, ord. 22 maggio 2019 n. 13828). Ed è compatibile con il testo riformato della norma quanto era stato già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità anteriormente, e cioè che i fatti allegati da una parte vanno considerati "pacifici" - esonerando dunque la parte gravata del relativo onere probatorio di dimostrarli - "quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconosciment di tali fatti", come afferma Cass. sez. 3, 5 marzo 2002 n. 3175, cui sono conformi, tra i massimati, Cass. sez. 2, 5 luglio 2002 n. 9741, Cass. sez. 3, 25 novembre 2002 n. 16575; sulla stessa linea si pone la recente Cass. sez. 5, ord. 29 ottobre 2020 n. 23862, dichiarando che i fatti allegati da una parte sono da considerarsi pacifici, esonerando la parte dal provarli, solo quando controparte ha impostato la sua difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento di tali fatti, ovvero quando si sia limitata a contestarne, esplicitamente e specificamente, solo alcuni, così evidenziando di non avere interesse ad accertare gli altri. 4.3 È assai discutibile attribuire al [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] una difesa incompatibile con il fatto de quo, cioè il quantum del valore dei beni, semplicemente difendendosi su altri aspetti ma, appunto, non riconoscendo implicitamente tale quantum per difetto di incompatibilità se si intende seguire l'interpretazione della giurisprudenza di cui sopra. Che poi nella citazione di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] abbia riconosciuto che l'opponente si era aggiudicato quei beni "corrispondendo ... il prezzo stabilito per le rispettive aste" necessiterebbe però indicare specificamente tale prezzo, quantomeno per ciascuna asta; specificazione assente, non apportata neanche dal ricorrente, che si limita ad un generico richiamo a due documenti - "DOC 4 e 5" -, che sarebbero, visto l'elenco finale offerto dal ricorso, rispettivamente "Verbale vendita 6.2.1995" e "Verbale vendita 17.2.1997". Al giudice di legittimità, pertanto, occorrerebbe andare a leggere al pari di un giudice di merito tali documenti, di cui non si riporta neppure uno stralcio nel ricorso, certamente non autosufficiente sul punto. 4.4 Quanto al giudizio d'appello, però, la situazione si chiarifica in totale autosufficienza: il motivo in esame riporta le - già sopra trascritte - precisate conclusioni dei due appellanti (ricorso, pagine 9-11). Il ricorrente, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], ne deduce che "dunque, è sulla statuizione di condanna alla restituzione dei beni ... che si appunta l'appello del [OSCURATO:PERSONA]" (ricorso, pagina 10). Le precisate conclusioni si oppongono infatti alla domanda di restituzione, e quindi si collocano sull'an. Analogo contenuto, rimarca il ricorrente, si rinviene nella posizione della società. Il ricorrente qualifica la conseguenza di quanto esposto ancora sulla mancanza di contestazione in primo grado. Però oggettivamente il contenuto della censura verte, in questa seconda parte, sulla devoluzione. Dalle conclusioni dei due appelli, invero, emerge che il quantum è in effetti mancante, per cui la corte territoriale è effettivamente incorsa in una chiara ultrapetizione. Ciò conduce all'accoglimento del ricorso, assorbiti ictu °cui/ gli altri due motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione. P.Q.M.
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