CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39662/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, gli ha riconosciuto il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto delle sentenze sub A) e B) dell'istanza e ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 920,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che con l'unico motivo proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. si lamenta che nella determinazione della pena è stato ritenuto reato più grave quello di furto aggravato anziché quello di rapina aggravata, con conseguente erroneità del calcolo del carico sanzionatorio; che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto «il giudice dell'esecuzione, nell'applicazione della disciplina della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è tenuto ad individuare la violazione di maggior gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088 - 01); che a questo principio si è attenuto il provvedimento impugnato nel quale espressamente si fa riferimento alla pena inflitta in concreto più grave, che è quella relativa ad un furto aggravato di cui alla sentenza sub B); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il igliere estensore I