CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Salerno, con ordinanza del 19/07/2021, rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Salerno del 01/07/2021. Tale sequestro veniva disposto sul presupposto del fumus del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., consistente, per quanto qui rileva, nell'attribuzione fittizia, da parte di [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, alla figlia [OSCURATO:PERSONA] del 5% delle quote di TM Distributori di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e del 79% delle quote di Peccati di gola di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell'art. 512-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione relativamente: a) alla fittizietà dell'intestazione delle quote delle due società a [OSCURATO:PERSONA] - oltre che a sua madre [OSCURATO:PERSONA] e a sua zia [OSCURATO:PERSONA] (con riguardo a TM Distributori di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].) e a suo fratello [OSCURATO:PERSONA] (con riguardo a Peccati di gola di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].) - «difettan[do] elementi tali per ritenere l'esistenza di un "capitale certo" attribuibile al Ferrara» Gennaro e sussistendo invece elementi per ritenere la sufficiente capacità economica di [OSCURATO:PERSONA] per la costituzione e gestione di TM Distributori di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., mentre, per quanto specificamente riguarda [OSCURATO:PERSONA], l'esiguità dell'investimento nelle due società rendeva privo di un effettivo significato il fatto che la stessa fosse sprovvista di redditi; al fine, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e alla consapevolezza di tale fine da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. È opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521-01). Giova altresì ricordare che le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119- 01). 2. Quanto alla fattispecie legale del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., la Corte di cassazione ha chiarito che, i fini dell'integrazione di tale delitto con riferimento alla costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423-01). Il predetto delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645-01). Quanto all'elemento psicologico, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché è imprescindibile, ai fini della sua punibilità, che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle (Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437-01). 3. Rammentati tali principi, il ricorso è inammissibile. Il Tribunale di Salerno, dopo avere ricostruito l'intera indagine dalla quale erano emersi i fatti oggetto del procedimento, ha valutato, alla luce degli elementi di prova acquisiti, compresa la documentazione prodotta dalla difesa degli indagati, il fumus del delitto di trasferimento fraudolento di valori con riguardo a tutti gli elementi di tale fattispecie. Il Tribunale del riesame ha anzitutto valutato come le capacità economiche sia di [OSCURATO:PERSONA], sia di [OSCURATO:PERSONA], sia, infine, di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima del tutto priva di redditi, fossero (assolutamente, nel caso di [OSCURATO:PERSONA]) insufficienti per la costituzione e la gestione delle due società (nel caso di [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto delle quote di TM Distributori di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e per la costituzione e gestione di Peccati di gola di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].) e come le risorse per le dette costituzione e gestione fossero da ricondurre a [OSCURATO:PERSONA], in particolare, all'abusiva attività finanziaria da questi svolta (emersa dalle dichiarazioni di soggetti destinatari di finanziamenti, da intercettazioni ambientali e dalle annotazioni sull'agenda di [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale del riesame ha poi valutato come [OSCURATO:PERSONA] potesse fondatamente presumere l'avvio, nei propri confronti, di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - e avesse perciò la necessità di non fare apparire la propria titolarità delle due società, attribuendole a dei familiari prestanome - evidenziando, al riguardo, come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato condannato per associazione di tipo mafioso e senz'altro a conoscenza dei meccanismi propri delle misure di prevenzione in quanto sovente applicate ai responsabili di tale delitto, e come egli, che non risultava svolgere alcuna attività lavorativa lecita, vivesse abitualmente del provento di illeciti, in particolare, dei proventi del delitto di abusiva attività finanziaria. Il Tribunale di Salerno ha altresì valutato la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] del fine di [OSCURATO:PERSONA], padre della stessa Jessica, di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, anche alla luce del fatto che la stessa i aveva collaborato col padre nell'abusiva attività finanziaria da lui svolta, riscuotendo alcune rate di restituzione dei finanziamenti concessi. Dal complesso di tali valutazioni emerge quindi senz'altro la compatibilità della fattispecie concreta al vaglio del Tribunale di Salerno con la fattispecie legale di cui all'art. 512-bis cod. pen. A fronte di ciò, le censure avanzate con il ricorso non concernono, in realtà, la violazione di tale art. 512-bis, né la mancanza o apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma consistono, piuttosto, in una mera critica alle valutazioni del quadro probatorio compiute dal Tribunale del riesame, inammissibile in sede di ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. 4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/04/2022.