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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2015

ECLI:EU:C:2015:104
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014CO0478_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑478/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Cagliari (Italia), con decisione del 4 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2014, nel procedimento penale a carico di

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Ottava Sezione), composta da A. Ó Caoimh, presidente di sezione, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: N. Wahl cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Motivazione della sentenza Ordinanza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché dei principi di parità di trattamento e di effettività.

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] per il mancato rispetto della normativa italiana disciplinante la raccolta di scommesse. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

3. Il procedimento principale s’inscrive in un contesto di diritto e di fatto essenzialmente analogo a quello della causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑463/13, EU:C:2015:25).

4. Il 15 luglio 2014, in seguito a un controllo effettuato da una squadra della Guardia di Finanza di Cagliari (Italia) nei locali di un Centro di trasmissione di dati, gestito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ed affiliato alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, una società austriaca, le autorità competenti hanno riscontrato che l’attività di raccolta di scommesse era colà esercitata senza autorizzazione.

5. Per tale motivo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha disposto nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo di beni utilizzati per l’esercizio della suddetta attività.

6. Il 15 e il 23 settembre 2014, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dinanzi al giudice del rinvio una domanda volta all’annullamento della decisione di sequestro.

Inoltre, egli ha fatto valere che, sebbene la società austriaca alla quale è affiliato il Centro di trasmissione di dati da lui gestito avesse partecipato all’ultima gara per il rilascio di concessioni di gioco d’azzardo in Italia, essa aveva limitato la sua candidatura a 100 diritti di concessione sui 2 000 messi in palio nell’ambito di tale gara, a motivo del suo carattere discriminatorio e contrario alla sentenza Costa e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80).

7. Per questo il sig. [OSCURATO:PERSONA] si trovava privo di un titolo concessorio e, di conseguenza, ha chiesto al giudice del rinvio di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le stesse questioni già sollevate nella causa decisa dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25).

8. Il Tribunale di Cagliari, avendo riscontrato che il Consiglio di Stato aveva già sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali nell’analogo procedimento conclusosi con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche a quelle sollevate nella causa suddetta: «1) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (...) nella sentenza [Costa e Cifone (EU:C:2012:80)] vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare. 2) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (...) nella medesima sentenza (...) vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti».

Sulle questioni pregiudiziali

9. Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quest’ultima, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

10. Ciò si verifica nella presente causa, in quanto, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25), la Corte ha già avuto modo di esaminare questioni identiche a quelle sollevate nella presente causa e, di conseguenza, la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile alle questioni sollevate dal giudice del rinvio nel procedimento principale.

11. Pertanto, alle questioni poste occorre rispondere che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

Sulle spese

12. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014CO0478_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑478/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Cagliari (Italia), con decisione del 4 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2014, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta da A. Ó Caoimh, presidente di sezione, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: N. Wahl cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Motivazione della sentenza Ordinanza 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché dei principi di parità di trattamento e di effettività. 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] per il mancato rispetto della normativa italiana disciplinante la raccolta di scommesse. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 3. Il procedimento principale s’inscrive in un contesto di diritto e di fatto essenzialmente analogo a quello della causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑463/13, EU:C:2015:25). 4. Il 15 luglio 2014, in seguito a un controllo effettuato da una squadra della Guardia di Finanza di Cagliari (Italia) nei locali di un Centro di trasmissione di dati, gestito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ed affiliato alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, una società austriaca, le autorità competenti hanno riscontrato che l’attività di raccolta di scommesse era colà esercitata senza autorizzazione. 5. Per tale motivo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha disposto nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo di beni utilizzati per l’esercizio della suddetta attività. 6. Il 15 e il 23 settembre 2014, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dinanzi al giudice del rinvio una domanda volta all’annullamento della decisione di sequestro. Inoltre, egli ha fatto valere che, sebbene la società austriaca alla quale è affiliato il Centro di trasmissione di dati da lui gestito avesse partecipato all’ultima gara per il rilascio di concessioni di gioco d’azzardo in Italia, essa aveva limitato la sua candidatura a 100 diritti di concessione sui 2 000 messi in palio nell’ambito di tale gara, a motivo del suo carattere discriminatorio e contrario alla sentenza Costa e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80). 7. Per questo il sig. [OSCURATO:PERSONA] si trovava privo di un titolo concessorio e, di conseguenza, ha chiesto al giudice del rinvio di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le stesse questioni già sollevate nella causa decisa dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25). 8. Il Tribunale di Cagliari, avendo riscontrato che il Consiglio di Stato aveva già sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali nell’analogo procedimento conclusosi con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche a quelle sollevate nella causa suddetta: «1) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (...) nella sentenza [Costa e Cifone (EU:C:2012:80)] vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare. 2) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (...) nella medesima sentenza (...) vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti». Sulle questioni pregiudiziali 9. Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quest’ultima, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 10. Ciò si verifica nella presente causa, in quanto, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25), la Corte ha già avuto modo di esaminare questioni identiche a quelle sollevate nella presente causa e, di conseguenza, la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile alle questioni sollevate dal giudice del rinvio nel procedimento principale. 11. Pertanto, alle questioni poste occorre rispondere che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni. Sulle spese 12. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.