CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14896/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni cinque di reclusione ed euro 21.429,00 di multa (disapplicata la recidiva pena base anni sette di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni sette mesi sei di reclusione ed euro 32.143,00 di multa ridotta per la scelta del rito) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed euro 16.667,00 di multa (pena base anni sette di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, diminuita per le attenuanti generiche ad anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni sei di reclusione ed euro 25.000,00 di multa, ridotta per la scelta del rito) in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in provincia di [OSCURATO:PERSONA] il 13 aprile 2021 (capo 159) e di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in provincia di [OSCURATO:PERSONA] e, a seguire, di Crotone in data 30 aprile-4 maggio 2021. Con recidiva reiterata a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per difetto di correlazione tra ric:hiesta e sentenza relativamente alla pena della multa, richiesl:a nella misura di euro 20.000,00 e applicata nella misura di euro 21.429,00; con il secondo motivo, per omessa statuizione di confisca della somma di denaro di euro 5.150,00 sequestrata presso l'abitazione del Cosentino il 30 maggio 2023; con il terzo motivo per difetto di motivazione in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione per avere il giudice di meril:o omesso di indicare i motivi per i quali non fosse possibile pervenire alla sentenza assolutoria; con il secondo motivo, violazione degli artt.111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono censure (violazione di legge e vizio di motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. e prive della necessaria allegazione della causa di proscioglimento che sarebbe stata rilevabile in quanto evidente (Sez. 2, n.39159 del 10/09/2019, Hussain„ Rv. 277102 - 01). 2. Con riguardo al primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], astrattamente proponibile ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis, cod. proc. pen., in quanto inerente al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, si tratta di censura manifestamente infondata. Secondo quanto si evince dalla richiesta presentata alla Procura della Repubblica di Bologna dal difensore dell'imputato, datata 7 novembre 2023, sebbene sia stata indicata nella parte iniziale la somma di euro 20.000,00 di multa, nella determinazione del calcolo si è fatto riferimento alla somma di euro 21.429,00 poi applicata nella sentenza, che risulta peraltro l'esatto risultato della riduzione di 1/3 applicabile alla multa di euro 32.143,00 in ragione del rito prescelto, esattamente riportata nell'istanza medesima. 3. Con riguardo al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che nella sentenza effettivamente non è stata disposta la confisca del denaro in sequestro. Ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso secondo i canoni dell'art.568 cod. proc. pen., l'atto d'impugnazione deve, tuttavia, indicare l'interesse concreto, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare che, in quanto attualmente pregiudizievoli, il ricorrente chiede siano eliminati. Tale indicazione difetta, nel caso concreto. 5. Conclusivamente, entrambi i ricorsi sono inammissibili; all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al , y pagamento di una somma che si stima equo determinare, in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il giorno 3 apri