CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2025
Cassazione n. 24401/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1551/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8942/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24401/2025 Roma, lì, 02/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 29627 del 2024 questa Corte di cassazione annullava con rinvio la sentenza di condanna, emessa l’11 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Messina a carico di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al punto concernente la revoca della sospensione condizionale della pena disposta in primo grado. La Corte di appello aveva decretato d’ufficio tale revoca, avendo rilevato l’esistenza di precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio. Questa Corte, nel pronunciare annullamento, aveva affermato il principio di diritto, secondo cui «il giudice di appello può revocare d’ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., ma sempre che le cause ostative non fossero documentalmente note al giudice di primo grado, e, a tal fine, ha l’onere di procedere ad una doverosa verifica al riguardo». 2. In applicazione del principio di diritto, la Corte di appello di Messina, quale giudice del rinvio, ha dato corso alla verifica in questione, constatando che le cause ostative non erano documentalmente note al primo giudice, in quanto il casellario giudiziale presente nel fascicolo non era aggiornato. Il giudice del rinvio ha ribadito, dunque, la revoca della sospensione condizionale già disposta dal giudice di primo grado. 3. Ricorre l’imputato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorrente pone a ragione della sua impugnazione il diverso principio di diritto, successivamente enunciato da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01, secondo cui al giudice di appello, non investito dell’impugnazione sul punto, è precluso, in ossequio al principio devolutivo, il potere di revoca d’ufficio della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, che resta riservata al giudice dell’esecuzione. Il ricorrente osserva che, applicando quest’ultimo e più autorevole principio, il giudice di rinvio non sarebbe potuto pervenire all’esito adottato. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. Hanno depositato conclusioni scritte sia l’imputato che la parte civile costituita, e quest’ultima ha chiesto il favore delle spese di lite del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. In seno al processo di cognizione, l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento della Corte di cassazione ha carattere assoluto e inderogabile, né esso viene meno per il fatto che detto principio risulti eventualmente contrario a quello successivamente emergente, rispetto alla medesima fattispecie, dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della stessa Suprema Corte (Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, Geraci, Rv. 278848-01; Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Antinoro, Rv. 270699-01; Sez. 1, n. 4049 del 10/04/2012, dep. 2013, Licata, Rv. 254217-01). I relativi enunciati, infatti, hanno pur sempre carattere dichiarativo del diritto vigente, non incidono sul sistema delle fonti e non rappresentano ius superveniens, idoneo a limitare il carattere conformativo che, a norma dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., riveste la pronuncia rescindente di legittimità. 2. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto alla posizione della parte civile, occorre invece rilevare che il suo intervento non è consentito nel giudizio di cassazione avente esclusivamente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, in quanto tale profilo non può avere alcuna incidenza sugli interessi civili; nel caso in cui l’intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell’imputato le relative spese (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935-01). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santalucia