CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 giugno 2021, il Tribunale di Gela ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario, il 26 maggio 2021, ha rigettato la richiesta, da lui presentata, di permesso per eventi familiari di particolare gravità ex art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354. A tal fine, ha rilevato che il reclamo è stato depositato tre giorni dopo la notifica, all'interessato, dell'atto impugnato, ovvero oltre il termine, normativamente previsto, di ventiquattro ore. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale trascurato che il termine per la proposizione del reclamo, già fissato dall'art. 30-bis, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, in ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento impugnato, è stato sostituito in quello di quindici giorni in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, settimo comma, del medesimo testo normativo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. L'art. 30-bis, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, tra l'altro, che la competenza a conoscere del reclamo proposto avverso il provvedimento reso sulla richiesta di permesso c.d. di necessità avanzata da soggetto, imputato o condannato, ai sensi del precedente art, 30 spetti, nel caso di decisione adottata da organo giudiziario diverso dal Magistrato di sorveglianza, alla Corte di appello. Nel caso di specie, risulta dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Gela, sicché competente in ordine all'impugnazione sarebbe stata la Corte di appello di Caltanissetta, cui il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen..Il Tribunale gelese, preso atto della tardività del reclamo, lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo assorbito il tema della questione di competenza. Così facendo, ha, nondimeno, omesso di considerare che, versandosi in materia di competenza funzionale, la relativa questione ha carattere pregiudiziale e, se fondata — ciò che il Tribunale ha, in concreto, ritenuto, dando atto della propria incompetenza — impone, pertanto, la trasmissione degli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5, ultimo periodo, cod. proc. pen. ciò che, correlativamente, preclude all'autorità giudiziaria erroneamente adita di adottare statuizioni con le quali definisce, in rito o nel merito, l'impugnazione. La già indicata connotazione funzionale della rilevata incompetenza consente, per consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, Martincigh, Rv. 280749; Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016, dep. 2017, Ferri, Rv. 269550; Sez. 1, n. 17053 del 02/04/2012, Tomaselli, Rv. 252928), l'intervento officioso del giudice di legittimità cui deve, pertanto, in questa sede farsi luogo. 3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di