CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 34285/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Pescara ha rigettato la richiesta di revoca del decreto di confisca emesso dal Tribunale di Pescara in data 2 ottobre 2008, emesso nel procedimento di prevenzione iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - di cui i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si qualificano rispettivamente, la prima, quale prossimo congiunto, ed il secondo quale erede - relativo, tra gli altri, ad un immobile sito in Pescara (via Stradonetto n. 166), confermato dalla Corte di appello con decreto del 6 giugno 2011, divenuto definitivo in data 13 giugno 2012 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione. In particolare, il Tribunale — rilevando preliminarmente la propria competenza a decidere sulla richiesta di revoca della confisca quale giudice dell'esecuzione non trovando applicazione l'istituto della revocazione di cui all'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 per i provvedimenti di confisca adottati prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del c.d. codice delle leggi antimafia di cui al citato d.lgs. n.159/2011 - ha escluso la rilevanza nel caso in esame della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, che ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c) d.Lgs. n. 159/2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lett. a), rilevando che nel decreto genetico di applicazione della misura il giudizio di pericolosità sociale del proposto era stato formulato non solo con riferimento alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 (cioè, tra "coloro che debbono ritenersi sulla base di elementi di fatto abitualmente dediti a traffici delittuosi"), ma anche nella categoria prevista dalla lettera b), che annovera "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto [...] che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". A riprova di ciò si richiamava la motivazione del decreto divenuto irrevocabile dalla quale si evinceva che il proposto [OSCURATO:PERSONA] derivava la sua pericolosità anche per la sua abitudine a vivere traendo profitto da attività illecite, non risultando che avesse mai lavorato, "in quanto dedito a traffici illeciti da cui trae sostentamento per sè e per la sua famiglia anche numerosa". 2. Tramite il proprio comune difensore di fiducia, i ricorrenti hanno articolato i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della normativa di cui agli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, con riferimento ad un giudizio di pericolosità generica fondata su tale categoria soggettiva Nel ricorso si riporta il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 e si adduce che la Corte di Cassazione ha già annullato il provvedimento di confisca emesso nei confronti del coniuge della ricorrente in violazione del principio della preclusione processuale. In particolare, si richiamano e si allegano i relativi provvedimenti tra cui viene dato speciale risalto a quello della Quinta Sezione della Corte di Cassazione che con sentenza emessa in data 8 giugno 2022 ha annullato senza rinvio il decreto di confisca nei confronti di altro stretto congiunto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve rilevarsi che, trattandosi della richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca disposta a seguito di una proposta del pubblico ministero in data antecedente al 13 ottobre 2011, essa è soggetta alla disposizione transitoria dell'art. 117 d.lgs. n. 159 del 2011, che prevede l'ultrattività della disciplina previgente della I. 27 dicembre 1956, n. 1423, ed in particolare del rimedio di cui all'art. 7 della cit. legge n. 1423/1956, che attribuisce la competenza per la revoca al medesimo organo giudicante che ha disposto la confisca. Si deve ribadire il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di confisca di prevenzione, il rimedio della revocazione della decisione definitiva, attribuito dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alla competenza della corte d'appello, non è esperibile nei procedimenti la cui proposta di applicazione della misura sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del c.d. codice antimafia), continuando per essi ad applicarsi, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 117 del citato decreto, l'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che attribuisce la competenza per la revoca al medesimo organo giudicante che aveva disposto la confisca (Sez. 1, n. 9281 del 12/01/2024, in conflitto di competenza in proc. Berlingieri, Rv. 286149). Si deve rammentare che le Sezioni Unite con la sentenza n. 3513 del 16/12/2021, Fiorentino, Rv. 282474 hanno chiarito che il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, "ex" art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, citato e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione. Si tratta, però, di una decisione che fa riferimento alle proposte di misure di prevenzione soggette al c.d. codice antimafia, non potendo trovare applicazione l'istituto della revocazione di cui al citato art. 28, comma 2, per le confische di prevenzione soggette, in base alla disciplina transitoria, alla previgente normativa della I. 27 dicembre 1956, n. 1423, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità si era già attestata nel senso dell'applicabilità dell'art.7, comma 2, della 3 r I. n. 1423/1956, che prevedeva che "il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato". Si deve, a tale proposito, ricordare che anche prima della entrata in vigore del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, sotto la vigenza della I. n. 1423 citata, si erano formati due orientamenti contrapposti, essendo discusso se la revoca della confisca dopo la definitività del provvedimento che l'aveva disposta dovesse essere inquadrata nel sistema dell'esecuzione e, quindi, contro il provvedimento emesso in sede di richiesta di revoca fosse ammissibile sempre ed esclusivamente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (a favore di questo orientamento, vedi Sez. 1, 28 gennaio 1997 n. 591, Bucello; Sez. 6, 4 giugno 1997, Scuderi ed altro, Rv. 210320), oppure se contro i predetti provvedimenti fosse proponibile l'appello e, solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio, fosse esperibile il ricorso per Cassazione (a favore di questo orientamento, vedi Sez. 1, 30 gennaio 2004 n. 11408, ric. Indelicato; Sez. 2, 31 gennaio 2000 n. 648, ric. Terracciano; Sez. 6, 16 dicembre 1999 n. 4239, ric. Perre). La giurisprudenza successiva si è, poi, univocamente attestata a favore dell'autonoma applicazione della procedura prevista dall'art. 7 cit., ritenendo che il provvedimento con il quale il tribunale, abbia disposto sulla revoca di una misura di prevenzione, è impugnabile con l'appello e solo all'esito dello stesso è proponibile ricorso per cassazione, essendo applicabile la disciplina dell'impugnazione del provvedimento impositivo della misura di prevenzione (vedi, fra le tante, Sez. 5, n. 26996 del 26/05/2009, Morabito, Rv. 244484, anche per la giurisprudenza ivi richiamata; da ultimo, vedi Sez. 1, 21.1.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280559). 2. Deve, quindi, essere ribadito il principio secondo cui è impugnabile con l'appello - e non con il ricorso per cassazione - il provvedimento con il quale il tribunale rigetti l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, ex art. 7 L. n. 1423 del 1956, in quanto mancando una specifica disciplina nel predetto art. 7 deve farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla legge n. 1423 del 1956 con riguardo alle impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione. Nel caso in esame si tratta di proposta antecedente al 13 ottobre 2011 e, pertanto, non si applica né l'art. 28 cit. e né le disposizioni previste dal codice di procedura penale in tema di esecuzione, ma l'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, con la conseguente esperibilità del mezzo di impugnazione dell'appello.3. Conseguentemente, per il disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificata l'impugnazione come appello, deve procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello di L'Aquila per il giudizio. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di