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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18257/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CATANIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania che ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis, cod.pen., dal gennaio 2000 sino a dicembre 2016, aggravato dall'aver commesso il reato durante il periodo di sottoposizione a misura di prevenzione.

Deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione".

Il ricorso prende le mosse dalla mancanza di attualità e di concretezza della misura cautelare, avendo riguardo alla data di commissione del fatto (fino a dicembre 2016) e alle datate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, a fronte della rescissione di Franzetta dall'ambiente criminale, per come dimostrato dal fatto di non essere stato più indagato in alcun procedimento, tanto da ottenere un giudizio positivo dal Magistrato di [OSCURATO:PERSONA], il quale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dichiarato cessata la pericolosità sociale.

In relazione ai gravi indizi di colpevolezza, rimarca come la maggior parte dei collaboratori di giustizia rendano dichiarazioni de relato.

Compendia, dunque, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (che non lo ha riconosciuto fotograficamente), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente risalta, in particolare, come i fatti narrati risalgano a un'epoca antecedente al 2016, per lo più al 2004 e come le dichiarazioni di D'Arrigo e Caruana siano generiche e prive di riscontri, tali non potendosi considerare i tre episodi valorizzati dai giudici, per di più risalenti al 2014.

Si osserva, ancora, come le circostanze fin qui evidenziate abbiano una precisa ricaduta in punto di esigenze cautelari, in relazione alla loro attualità.

La difesa fa presente come la collocazione temporale delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la cessazione della pericolosità sociale attestata dal Magistrato di [OSCURATO:PERSONA] non possono essere superate dal fatto che Frazzetta sia stato visto in compagnia di soggetti "poco raccomandabili". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Va premesso che i motivi di doglianza, pur trattando argomenti relativi anche ai gravi indizi di colpevolezza, in realtà appaiono esclusivamente intesi a censurare l'ordinanza impugnata sotto il profilo dell'attualità delle esigenze cautelari e del superamento della presunzione di pericolosità che grava sugli indagati per il reato di cui all'art. 416-bis, cod.pen.

Su tale tema va, conseguentemente focalizzata la seguente disamina.

Sulla materia, questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale», (Sez. 6, Sentenza n. 19863 del A.--,s2kY-Os--.n.a 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02; Sez. 5, Sentenza n. 31614 del -13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA],-Rv. 279720 - 01). - Tale obbligo di motivazione non è stato soddisfatto dal Tribunale di Catania, pur sollecitato in tal senso dalla difesa.

Va premesso che il ricorrente ha fondatamente rimarcato come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riferiscano di fatti assai risalenti, facendo riferimento a un'epoca approssimativamente collocabile ai primi anni del 2000 e, comunque, non superano il 2015 (avendo riguardo alle dichiarazioni di Vinciguerra).

Va altresì osservato come anche il "bacio simbolico" con appartenenti apicali del clan mafioso risalga al 2014, tale essendo la data delle riprese videofilmate.

Elemento non trascurabile, in favore dell'indagato, è anche la cessazione della pericolosità decretata dal Magistrato di sorveglianza, oltre che l'assenza di pregiudizi a suo carico fin dal 2007, epoca dell'ultima condanna, cui non sono seguite indagini nei suoi confronti.

Deve altresì considerarsi che il fatto è stato contestato con imputazione c.d. chiusa, indicando quale cessazione del fatto associativo (per Frazzetta) nel dicembre 2016.

A tutto ciò deve aggiungersi che lo stesso Tribunale sottolinea che Frazzetta "negli ultimi anni non veniva monitorato unitamente agli altri associati".

Tutti questi elementi a favore dell'indagato sono superati dal Tribunale con brevi incisi del tutto apodittici e astratti, privi di ancoraggi oggettivi e che, perciò, dimenticano che l'attualità del pericolo deve essere desunta da elementi concreti -del tutto pretermessi nella motivazione- e che non può essere ricavata soltanto dalla gravità dei precedenti penali.

Il Tribunale, invero, omette di indicare la consistenza di elementi concreti oggettivamente significativi della persistenza della pericolosità di Frazzetta nel periodo compreso tra il dicembre 2016 e la data di applicazione della misura cautelare.

2. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale che provvederà a ovviare al vuoto motivazionale.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania -Sezione per il riesame delle misure cautelari personali- per nuovo esame.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen.

Così deciso il 25 marzo 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CATANIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania che ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis, cod.pen., dal gennaio 2000 sino a dicembre 2016, aggravato dall'aver commesso il reato durante il periodo di sottoposizione a misura di prevenzione. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione". Il ricorso prende le mosse dalla mancanza di attualità e di concretezza della misura cautelare, avendo riguardo alla data di commissione del fatto (fino a dicembre 2016) e alle datate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, a fronte della rescissione di Franzetta dall'ambiente criminale, per come dimostrato dal fatto di non essere stato più indagato in alcun procedimento, tanto da ottenere un giudizio positivo dal Magistrato di [OSCURATO:PERSONA], il quale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dichiarato cessata la pericolosità sociale. In relazione ai gravi indizi di colpevolezza, rimarca come la maggior parte dei collaboratori di giustizia rendano dichiarazioni de relato. Compendia, dunque, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (che non lo ha riconosciuto fotograficamente), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente risalta, in particolare, come i fatti narrati risalgano a un'epoca antecedente al 2016, per lo più al 2004 e come le dichiarazioni di D'Arrigo e Caruana siano generiche e prive di riscontri, tali non potendosi considerare i tre episodi valorizzati dai giudici, per di più risalenti al 2014. Si osserva, ancora, come le circostanze fin qui evidenziate abbiano una precisa ricaduta in punto di esigenze cautelari, in relazione alla loro attualità. La difesa fa presente come la collocazione temporale delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la cessazione della pericolosità sociale attestata dal Magistrato di [OSCURATO:PERSONA] non possono essere superate dal fatto che Frazzetta sia stato visto in compagnia di soggetti "poco raccomandabili". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che i motivi di doglianza, pur trattando argomenti relativi anche ai gravi indizi di colpevolezza, in realtà appaiono esclusivamente intesi a censurare l'ordinanza impugnata sotto il profilo dell'attualità delle esigenze cautelari e del superamento della presunzione di pericolosità che grava sugli indagati per il reato di cui all'art. 416-bis, cod.pen. Su tale tema va, conseguentemente focalizzata la seguente disamina. Sulla materia, questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale», (Sez. 6, Sentenza n. 19863 del A.--,s2kY-Os--.n.a 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02; Sez. 5, Sentenza n. 31614 del -13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA],-Rv. 279720 - 01). - Tale obbligo di motivazione non è stato soddisfatto dal Tribunale di Catania, pur sollecitato in tal senso dalla difesa. Va premesso che il ricorrente ha fondatamente rimarcato come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riferiscano di fatti assai risalenti, facendo riferimento a un'epoca approssimativamente collocabile ai primi anni del 2000 e, comunque, non superano il 2015 (avendo riguardo alle dichiarazioni di Vinciguerra). Va altresì osservato come anche il "bacio simbolico" con appartenenti apicali del clan mafioso risalga al 2014, tale essendo la data delle riprese videofilmate. Elemento non trascurabile, in favore dell'indagato, è anche la cessazione della pericolosità decretata dal Magistrato di sorveglianza, oltre che l'assenza di pregiudizi a suo carico fin dal 2007, epoca dell'ultima condanna, cui non sono seguite indagini nei suoi confronti. Deve altresì considerarsi che il fatto è stato contestato con imputazione c.d. chiusa, indicando quale cessazione del fatto associativo (per Frazzetta) nel dicembre 2016. A tutto ciò deve aggiungersi che lo stesso Tribunale sottolinea che Frazzetta "negli ultimi anni non veniva monitorato unitamente agli altri associati". Tutti questi elementi a favore dell'indagato sono superati dal Tribunale con brevi incisi del tutto apodittici e astratti, privi di ancoraggi oggettivi e che, perciò, dimenticano che l'attualità del pericolo deve essere desunta da elementi concreti -del tutto pretermessi nella motivazione- e che non può essere ricavata soltanto dalla gravità dei precedenti penali. Il Tribunale, invero, omette di indicare la consistenza di elementi concreti oggettivamente significativi della persistenza della pericolosità di Frazzetta nel periodo compreso tra il dicembre 2016 e la data di applicazione della misura cautelare. 2. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale che provvederà a ovviare al vuoto motivazionale. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania -Sezione per il riesame delle misure cautelari personali- per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 25 marzo 2022
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