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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11117/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2978/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 287 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2978-15 AGENZIA DELLE ENTRATEERISCOSSIONC, in persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controrícorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3592/14/14, depositata 29 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso, l'accoglimento del secondo, del terzo e quarto motivo, con assorbimento del secondo.

Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate rettificava il valore del terreno venduto dal contribuente e sito nel Comune di Guidonia, elevandolo da euro 52.500, dichiarato nel rogito notarile, ad euro 850.000 sulla base della stima effettuata dall'Agenzia del territorio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso.

L'Agenzia interponeva appello avanti alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, disattese le perizie prodotte da entrambe le parti, lo accoglieva parzialmente riducendo del cinquanta per cento il valore del terreno accertato dall'Ufficio.

Avverso tale decisione l'Alberti ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e assistito da memoria.RGN 2978-15 Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso, l'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, con assorbimento del quinto.

Considerato che Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme processuali e omessa pronuncia (artt. 112 cod. proc. civ., 22 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ.), la violazione delle regole del giusto processo, la nullità del processo e della sentenza per non avere la CTR dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate in ragione del mancato deposito nel termine di decadenza della fotocopia della ricevuta della spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme processuali in tema di prove (artt. 115, 113 e 114 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ.), la nullità della sentenza e del procedimento in quanto la CTR, dopo aver ritenuto inutilizzabili le prove proposte dalle parti, non ha rigettato l'appello in virtù del fatto che l'Agenzia delle entrate quale attore sostanziale non aveva adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.

Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme processuali in tema di prove (artt. 115, 113 e 114 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ.), la nullità della sentenza e del procedimento in quanto la CTR avrebbe deciso la controversia sulla base del "notorio" e delle "massime di esperienza" nella specie inesistenti, dovendosi determinare il valore di un terreno edificabile caratterizzato da elementi di specialità, e comunque non utilizzabili per determinare il valore commerciale di un immobile.RGN 2978-15 Con il quarto motivo si censura la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 115, 113 e 114 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.), in quanto la CTR avrebbe considerato fatto notorio circostanze del tutto generiche inidonee ad assumere alcun grado di certezza.

Con il quinto motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme processuali in tema di prove (artt. 115, 113 e 114 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ.), la nullità della sentenza e del procedimento in quanto la CTR avrebbe deciso la controversia secondo regole di equità in un giudizio che doveva essere deciso secondo regole di diritto.

Preliminarmente, con riguardo al primo motivo di censura, si osserva che questa Corte ha affermato che non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso, ovvero dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (Sez. un., RGN 2978-15 n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 - 03; Sez. 6-5, n. 11559 del 11/05/2018, Rv. 648380 - 01).

Pertanto, nella specie risulta necessario acquisire il fascicolo del merito al fine di verificare se nell'avviso di ricevimento dell'appello sia riportata la data di spedizione del ricorso.

La causa deve dunque essere rinviata a nuovo ruolo.

PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo del merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2978/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 287 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2978-15 AGENZIA DELLE ENTRATEERISCOSSIONC, in persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controrícorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3592/14/14, depositata 29 maggio 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso, l'accoglimento del secondo, del terzo e quarto motivo, con assorbimento del secondo. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate rettificava il valore del terreno venduto dal contribuente e sito nel Comune di Guidonia, elevandolo da euro 52.500, dichiarato nel rogito notarile, ad euro 850.000 sulla base della stima effettuata dall'Agenzia del territorio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. L'Agenzia interponeva appello avanti alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, disattese le perizie prodotte da entrambe le parti, lo accoglieva parzialmente riducendo del cinquanta per cento il valore del terreno accertato dall'Ufficio. Avverso tale decisione l'Alberti ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e assistito da memoria.RGN 2978-15 Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso, l'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, con assorbimento del quinto. Considerato che Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme processuali e omessa pronuncia (artt. 112 cod. proc. civ., 22 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ.), la violazione delle regole del giusto processo, la nullità del processo e della sentenza per non avere la CTR dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate in ragione del mancato deposito nel termine di decadenza della fotocopia della ricevuta della spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme processuali in tema di prove (artt. 115, 113 e 114 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ.), la nullità della sentenza e del procedimento in quanto la CTR, dopo aver ritenuto inutilizzabili le prove proposte dalle parti, non ha rigettato l'appello in virtù del fatto che l'Agenzia delle entrate quale attore sostanziale non aveva adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme processuali in tema di prove (artt. 115, 113 e 114 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ.), la nullità della sentenza e del procedimento in quanto la CTR avrebbe deciso la controversia sulla base del "notorio" e delle "massime di esperienza" nella specie inesistenti, dovendosi determinare il valore di un terreno edificabile caratterizzato da elementi di specialità, e comunque non utilizzabili per determinare il valore commerciale di un immobile.RGN 2978-15 Con il quarto motivo si censura la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 115, 113 e 114 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.), in quanto la CTR avrebbe considerato fatto notorio circostanze del tutto generiche inidonee ad assumere alcun grado di certezza. Con il quinto motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme processuali in tema di prove (artt. 115, 113 e 114 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ.), la nullità della sentenza e del procedimento in quanto la CTR avrebbe deciso la controversia secondo regole di equità in un giudizio che doveva essere deciso secondo regole di diritto. Preliminarmente, con riguardo al primo motivo di censura, si osserva che questa Corte ha affermato che non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso, ovvero dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (Sez. un., RGN 2978-15 n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 - 03; Sez. 6-5, n. 11559 del 11/05/2018, Rv. 648380 - 01). Pertanto, nella specie risulta necessario acquisire il fascicolo del merito al fine di verificare se nell'avviso di ricevimento dell'appello sia riportata la data di spedizione del ricorso. La causa deve dunque essere rinviata a nuovo ruolo. PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo del merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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