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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18407/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21455-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 109/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ---------- Ric. 2021 n. 21455 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -2- R.G. 21455/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, a conferma della pronuncia del Tribunale di Sassari, ha dichiarato prescritto in capo a [OSCURATO:PERSONA], avvocato, l'obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata INPS per i redditi da attività libero - professionale prodotti nell'anno 2009, avendo accertato che il primo atto interruttivo della prescrizione datava 18 gennaio 2017, e che, pertanto - riportato il dies a quo alla scadenza del versamento del saldo per la predetta annualità - a quella data il quinquennio era inutilmente scaduto; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell'art. 2, commi 26- 31,

I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 10.6.2010 pubblicato in G.U. n. 146 del 19 giugno 2010 per non essere stato considerato che era stato prorogato al 6.7.2010 il termine di versamento dei contributi"; parte ricorrente denuncia la mancata applicazione, da parte della Corte d'appello, dello slittamento/differimento del termine, dovuto al d.P.C.M. richiamato in epigrafe; il motivo è fondato; la Corte d'Appello ha ricondotto il primo atto interruttivo della prescrizione al 18.01.2017, assumendo la stessa quale data della raccomandata con cui l'Inps aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata; di contro, il ricorrente deduce, in ossequio ai principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., di aver richiesto l'adempimento dell'obbligazione contributiva già il 30.05.2015 (raccomandata a.r. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con avviso di ricevimento, all.n.1 al ricorso) e che pertanto, considerato che il d.P.C.M. del 10 giugno 2010 aveva differito il termine di scadenza del pagamento del saldo dal 30 giugno al 7 luglio 2010, alla data di ricevimento dell'atto con valenza interruttiva della prescrizione, il quinquennio non era ancora decorso; la risoluzione della controversia deve essere, quindi, riportata al consolidato orientamento di questa Corte, che ha stabilito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite."([OSCURATO:PERSONA]. n. 10273 del 2021); in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 5 aprile 2022 ! i [OSCURATO:PERSONA]; Margherit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21455-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 109/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ---------- Ric. 2021 n. 21455 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- R.G. 21455/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, a conferma della pronuncia del Tribunale di Sassari, ha dichiarato prescritto in capo a [OSCURATO:PERSONA], avvocato, l'obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata INPS per i redditi da attività libero - professionale prodotti nell'anno 2009, avendo accertato che il primo atto interruttivo della prescrizione datava 18 gennaio 2017, e che, pertanto - riportato il dies a quo alla scadenza del versamento del saldo per la predetta annualità - a quella data il quinquennio era inutilmente scaduto; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell'art. 2, commi 26- 31, I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 10.6.2010 pubblicato in G.U. n. 146 del 19 giugno 2010 per non essere stato considerato che era stato prorogato al 6.7.2010 il termine di versamento dei contributi"; parte ricorrente denuncia la mancata applicazione, da parte della Corte d'appello, dello slittamento/differimento del termine, dovuto al d.P.C.M. richiamato in epigrafe; il motivo è fondato; la Corte d'Appello ha ricondotto il primo atto interruttivo della prescrizione al 18.01.2017, assumendo la stessa quale data della raccomandata con cui l'Inps aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata; di contro, il ricorrente deduce, in ossequio ai principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., di aver richiesto l'adempimento dell'obbligazione contributiva già il 30.05.2015 (raccomandata a.r. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con avviso di ricevimento, all.n.1 al ricorso) e che pertanto, considerato che il d.P.C.M. del 10 giugno 2010 aveva differito il termine di scadenza del pagamento del saldo dal 30 giugno al 7 luglio 2010, alla data di ricevimento dell'atto con valenza interruttiva della prescrizione, il quinquennio non era ancora decorso; la risoluzione della controversia deve essere, quindi, riportata al consolidato orientamento di questa Corte, che ha stabilito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite."([OSCURATO:PERSONA]. n. 10273 del 2021); in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 5 aprile 2022 ! i [OSCURATO:PERSONA]; Margherit
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