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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 28021/2024

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteherrt+t-e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] t) 0,1 dL.ix erk-: h

91. u v2-) ; ei-€14e-H-d+fetrserre procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, pronunciandosi sulla richiesta di misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad un furto aggravato, anche dalla violenza sulle cose, in abitazione, commesso in concorso tra i due, e a due delitti di autoriciclaggio contestati al solo Arapaj, il secondo in concorso con persona allo stato non identificata, applicava detta misura (disposta anche per altri reati) in via d'urgenza e contestualmente dichiarava la propria incompetenza territoriale in relazione a tali reati, ritenendo più grave il delitto di autoriciclaggio commesso in Canegrate (MI) e ravvisando la connessione teleologica, ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., tra detti reati. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, investito della richiesta di conferma ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. della misura custodiale in ordine a detti delitti e a detti indagati, a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del suddetto Giudice, concordando col primo Giudice sulla connessione teleologica tra i suddetti reati, ma ritenendo più grave il delitto di furto aggravato commesso ín Calcinato (BS), dichiarandosi, quindi, incompetente per essere territorialmente competente il Tribunale di Brescia, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti per la risoluzione dello stesso a questa Corte.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n.137, sia il sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedono di risolversi il conflitto con la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, Bilalaj, Rv. 269960: fattispecie in tema di associazione per delinquere, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero ritenuto, sul presupposto dell'astratta configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine, il radicamento della competenza territoriale nel luogo di prima manifestazione del programma del sodalizio, ossia nel luogo di commissione del fatto più grave contestato al coimputato, ma non anche all'imputato).

Per converso, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez.

U , n. 53390 del 26/10/2017, P.m. ci Rossi, Rv. 271223).

Nel caso in esame, sia il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano sia il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia hanno, correttamente, ravvisato una connessione teleologica tra il delitto di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 624-bis, comma 3, cod. pen., commesso a Calcinato (BS), e i restanti due reati di autoriciclaggio.

Posto che il primo reato è punito, sulla base della suddetta aggravante ad effetto speciale, con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500, deve ritenersi che lo stesso sia il reato più grave ai fini della competenza per territorio per i procedimenti connessi, secondo il disposto dell'art. 16 cod. proc. pen. 2.

Deve, pertanto, individuarsi la competenza territoriale per tutti i reati in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, nel cui circondario è stato commesso il delitto più grave e al quale vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteherrt+t-e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] t) 0,1 dL.ix erk-: h 91. u v2-) ; ei-€14e-H-d+fetrserre procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, pronunciandosi sulla richiesta di misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad un furto aggravato, anche dalla violenza sulle cose, in abitazione, commesso in concorso tra i due, e a due delitti di autoriciclaggio contestati al solo Arapaj, il secondo in concorso con persona allo stato non identificata, applicava detta misura (disposta anche per altri reati) in via d'urgenza e contestualmente dichiarava la propria incompetenza territoriale in relazione a tali reati, ritenendo più grave il delitto di autoriciclaggio commesso in Canegrate (MI) e ravvisando la connessione teleologica, ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., tra detti reati. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, investito della richiesta di conferma ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. della misura custodiale in ordine a detti delitti e a detti indagati, a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del suddetto Giudice, concordando col primo Giudice sulla connessione teleologica tra i suddetti reati, ma ritenendo più grave il delitto di furto aggravato commesso ín Calcinato (BS), dichiarandosi, quindi, incompetente per essere territorialmente competente il Tribunale di Brescia, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti per la risoluzione dello stesso a questa Corte. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, sia il sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedono di risolversi il conflitto con la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, Bilalaj, Rv. 269960: fattispecie in tema di associazione per delinquere, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero ritenuto, sul presupposto dell'astratta configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine, il radicamento della competenza territoriale nel luogo di prima manifestazione del programma del sodalizio, ossia nel luogo di commissione del fatto più grave contestato al coimputato, ma non anche all'imputato). Per converso, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U , n. 53390 del 26/10/2017, P.m. ci Rossi, Rv. 271223). Nel caso in esame, sia il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano sia il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia hanno, correttamente, ravvisato una connessione teleologica tra il delitto di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 624-bis, comma 3, cod. pen., commesso a Calcinato (BS), e i restanti due reati di autoriciclaggio. Posto che il primo reato è punito, sulla base della suddetta aggravante ad effetto speciale, con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500, deve ritenersi che lo stesso sia il reato più grave ai fini della competenza per territorio per i procedimenti connessi, secondo il disposto dell'art. 16 cod. proc. pen. 2. Deve, pertanto, individuarsi la competenza territoriale per tutti i reati in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, nel cui circondario è stato commesso il delitto più grave e al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli a
Sentenza Cassazione n. 28021/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris