CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 22976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1971RUSSO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]SAITTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]BRISCHETTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]PUGLISI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI CATANIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria depositata inGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse diMARCO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processualedell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', entrambi difensori di fiducia di SAITTAGIUSEPPE, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimentodello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza emessa il 15 aprile 2025,riformava - in relazione a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a seguitodi concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. - quella del Tribunale di Catania,mentre confermava la prima sentenza in ordine alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. I ricorsi per cassazione proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], VittorioPuglisi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di plurimi motivi, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessariper la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in duemotivi.3.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quantoal diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, avendo l’imputatoammesso la propria responsabilità, già in primo grado.3.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionequanto alla omessa esclusione della recidiva, difettando una adeguata motivazionea riguardo.4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con il qualeil ricorrente lamenta violazione dell’art. 133 cod. pen. in quanto la sentenza nonavrebbe dato conto che il delitto per il quale si procede risultava risalente al luglio2019. Ciò avrebbe dovuto incidere sulla dosimetria della pena e sulla proporzionedegli aumenti per il riconosciuto vincolo della continuazione, dovendosi tenere inconto la distanza temporale fra il fatto e la condanna.5. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in unico motivo, con ilquale il ricorrente lamenta violazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.La motivazione impugnata non si confronterebbe con la circostanza che laresponsabilità per il delitto associativo mafioso risulterebbe non accompagnatodalla prova del contributo offerto dall’imputato nel periodo in contestazione. Neconseguirebbe una condanna in assenza di certezza quanto alla responsabilità, inviolazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.6. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in duemotivi.6.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge penale in relazione all’art. 629cod. pen.La Corte di appello non avrebbe correttamente valutato l’insussistenza deldelitto di estorsione - nella forma del cd. cavallo di ritorno - in quanto la personaoffesa si attivò per il tramite di altra persona per contattare [OSCURATO:PERSONA] e ottenerela restituzione dietro pagamento di 300,00 euro.6.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge penale in relazione aldiniego della circostanza attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen.La Corte di appello non avrebbe dato conto adeguatamente delle ragioni diesclusione della attenuante, tenuto in conto che l’imputato ottenne solo 300,00euro e che rispondeva solo di estorsione e non di furto, cosicché il danno vaindividuato non nel valore dell’autovettura sottratta ma nella somma versata.7. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato inquattro motivi di ricorso.7.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione al delitto diestorsione ritenuto al capo 3).La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere attribuibile all’imputato ilconcorso nella condotta estorsiva - consistita nella spedizione punitiva, condevastazione del locale commerciale e in concorso con altri sette uomini, in dannodel titolare di un panificio, reo di aver licenziato la nipote di un coindagato delricorrente - non emergendo dalle immagini delle telecamere di sorveglianza alcuncontributo posto in essere dall’imputato all’azione contestata. Tanto più che nelladirezione della esclusione della responsabilità depone anche l’assoluzione dal capo1), quanto alla condotta di partecipazione all’associazione di stampo mafioso.Altro profilo di doglianza attiene alla qualificazione della condotta come delittodi estorsione in luogo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni – in quanto ladipendente licenziata non aveva ottenuto il pagamento del trattamento di finerapporto - non potendo ritenersi – come invece ritiene la Corte di appello - che lacondotta posta in essere fosse diretta nei confronti di soggetti ulteriori rispetto altitolare del panificio.7.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione al capo 4) –delitto di esercizio arbitrario e violenza privata aggravati dall’art. 416-bis 1 cod.pen. - non essendo emerso che l’imputato abbia contribuito alla condotta e nonavendo i dipendenti del panificio – persone offese - indicato [OSCURATO:PERSONA] fra gli autoridel reato.7.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione al capo 3), quantoalle ritenute aggravanti, dell’art. 629, secondo comma, cod. pen. e in particolaredi quella dell’art. 416-bis 1 cod. pen.A tal riguardo, in difetto di atteggiamenti minacciosi o violenti dell’imputato,l’aggravante risulterebbe erroneamente applicata, oltre che in contraddizione conl’assoluzione dal delitto associativo.7.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, in difetto di una motivazione specifica e a frontedella assoluzione dell’imputato dal delitto associativo, come anche della risalenzadei precedenti penali di oltre 30 anni, per giunta non specifici.8. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in duemotivi.8.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 416-biscod. pen.La Corte di appello non ha valutato il difettare di accuse da parte di alcuni deicollaboratori di giustizia nei confronti dell’imputato, quanto alla partecipazione alsodalizio mafioso.Anche i contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia valorizzati dallasentenza impugnata risulterebbero inadeguati alla prova richiesta: la narrazionedel dichiarante Angrì nei confronti del ricorrente è da ricondurre ad uno status enon a una partecipazione dinamica, come richiesto dalla giurisprudenza dilegittimità; quella del dichiarante Reale, narra di vicende risalenti al 2005 e 2006e prive di riscontri; quella del dichiarante Messina inerisce a vicende dimicrocriminalità, non alla partecipazione associativa. Inoltre, un controllo di poliziagiudiziaria e una conversazione intercettata fra terzi che dialogano sulla presenzadell’imputato «per risolvere la questione», in assenza di elementi che attestino laverità del contenuto della conversazione, non dovevano far ritenere integrata laprova della partecipazione al sodalizio mafioso.8.2 Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 416-bis, quarto comma,cod. pen. quanto alla ritenuta aggravante dell’associazione armata, difettando unaprova adeguata in ordine alla disponibilità di armi da parte del sodalizio, se nonper un caso isolato narrato dal dichiarante Messina.9. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.10. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MarcoBrischetto sono inammissibili.Limitatamente fondato quello nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], quanto allacircostanza aggravante dell’art. 62 n. 4 cod. pen. Nel resto il ricorso del Cosentinoè infondato, come lo sono i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].2. Va premesso, ai fini della migliore valutazione dei motivi di ricorso, che lesentenze di merito hanno ritenuto sussistente l’associazione per delinquere distampo mafioso, denominata [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), facente capo allo storicoleader [OSCURATO:PERSONA], ritenuta - per quel che qui rileva in relazione agli attualiricorrenti - organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e della quale sono stati ritenuti partecipisia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto anche responsabile del delitto di usura aggravatodall’art. 416-bis 1 cod. pen. contestato al capo 14); [OSCURATO:PERSONA] anche dei delittidi arbitrario esercizio delle proprie ragioni e di minaccia (capo 5), ricettazione(capo 6), estorsione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo 7) e tentataestorsione (capo 9), tutti aggravati dall’art. 416-bis 1 cod. pen.Non sono stati ritenuti responsabili della partecipazione al delitto associativogli altri ricorrenti, essendo accertata la responsabilità penale di costoro da partedella Corte di appello come segue: per [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delittisub capi 3) e 4), riqualificato il primo delitto, in origine contestato come esercizioarbitrario delle proprie ragioni, in estorsione aggravata, mentre il secondo capo diimputazione contesta la violenza privata, il tutto aggravato anche dall’art. 416-bis1 cod. pen.; per [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di estorsione aggravata exart. 416-bis 1 cod. pen. (capo 8); per [OSCURATO:PERSONA] in relazioneall’estorsione contestata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] al capo 7), con esclusionedelle circostanze aggravanti contestate.3. Quanto ai ricorrenti che hanno definito il giudizio di appello con concordatoex art. 599 bis cod. proc. pen. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rinunciando ai motivi di appello con esclusione di quelli relativi alla pena, in ordinealla quale le parti d’accordo proponevano alla Corte di appello la rideterminazionedella stessa - va evidenziato quanto segue.3.1 In ordine al ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] lo stesso è del tutto nonconsentito per due ordini di ragioni.In primo luogo, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento inappello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice disecondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputatoper una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza dicause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causadell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi nonoggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; insenso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4,n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l’intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01).Pertanto, non è consentita alcuna doglianza sul punto dell’omessa verificadelle ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.Va anche ricordato che la dedotta violazione di legge ex art. 606, comma 1,lett. b) - in relazione agli artt. 129 e 533 cod. proc. pen. - non è ammessa.Infatti, non è consentita la deduzione del vizio di violazione di legge inrelazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenutenell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stessocodice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena dinullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (exmultis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016,Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191;Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrariola qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando iniure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., posto che tale disposizione,per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazionedella legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dallacitata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di normeprocessuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n.8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016,P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).Il ricorso, pertanto, è inammissibile.3.2 Quanto al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] – chelamenta il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche eomessa esclusione della recidiva – deve evidenziarsi come i citati motivicorrispondevano ai primi due motivi di appello, che risultano essere stati oggettodi rinuncia. Infatti, l’appello era articolato solo in tre motivi: i primi due, seppurdeclinati in una unica argomentazione, sollecitavano il giudizio di prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche e l’esclusione della recidiva, mentre il terzo erainerente alla rideterminazione della pena. La ‘proposta di definizione’ in atti,sottoposta al Procuratore generale territoriale che prestava il consenso, esordivacon la rinuncia «ai motivi di appello diversi dalla rideterminazione della pena».L’espressione non lascia adito a dubbi in ordine alla circostanza che solo il terzomotivo non fosse oggetto di rinuncia, che invece riguardava le doglianze in temadi giudizio di bilanciamento e di recidiva. Pertanto, gli attuali motivi di ricorso sonoinammissibili perché oggetto di rinuncia.In tal senso, in modo condivisibile, si è affermato che in tema di concordatoin appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso percassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità dellapena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiteratainfraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 1, n. 30403 del09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 - 01). Come anche che in tema diimpugnazioni, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti lamisura della pena, ricomprende anche la richiesta di applicazione delle circostanzeripercussioni non integrano una connessione in senso tecnico, ma un effettoriflesso (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025. Toscano, Rv. 288093 – 01; conf.: N.827 del 2018 Rv. 271750 - 01, N. 19014 del 2012 Rv. 252861 - 01, N. 29574 del2009 Rv. 244849 - 01, N. 53340 del 2016 Rv. 268696 – 01).Il ricorso è, pertanto, inammissibile.3.3 Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non contesta né l’illegalitàdella pena né l’erroneità del calcolo, bensì la dosimetria della pena che avrebbedovuto tener conto della risalenza della condotta associativa.In primo luogo, va evidenziato che il motivo, così come formulato, è del tuttoinedito, in quanto con l’atto di appello l’imputato si doleva della mancataapplicazione della più tenue previsione sanzionatoria antecedente al 2015 –prevista dall’art. 416-bis cod. pen. - e poi della natura progressiva del reato,riferendosi al vincolo della continuazione esistente fra la sentenza di condanna perla condotta associativa qui in contestazione e quella antecedente per la pregressacondotta, sempre ex art. 416-bis cod. pen.A riguardo deve osservarsi, come anticipato, che la quantificazione della penanon viene censurata né sotto il profilo della sua illegalità, né quanto all’erroneitàdel calcolo che la renderebbe illegittima, bensì solo quanto all’esercizio delladiscrezionalità da parte della Corte di appello ex art. 133 cod. pen. che, però,risulta aver recepito le indicazioni concordi provenienti dalle parti.Ne consegue, quindi, che a seguito della rinuncia dei motivi di appello e dellaproposta concordata della pena, in dettaglio determinata dalle parti, la stessa nonrichiedeva alcuna motivazione peculiare, sia perché determinata nel minimoquanto al delitto associativo più grave, qui giudicato, sia anche perché gli aumentiper la recidiva e per la continuazione con la condanna per il precedente delittoassociativo risultavano essere assolutamente minimi e proporzionati, nella misuradi anni uno per ciascun aumento.Il motivo è, dunque, non consentito ma anche manifestamente infondato, inquanto - come osservano Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269in motivazione - l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diversea seconda dei casi, sia per la pena base che per gli aumenti per la continuazione.Infatti, per la pena base consolidato è il principio secondo il quale nel caso incui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimoedittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. «deve ritenersimotivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto;invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tantopiù si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina alminimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n.28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464)». Analogamente, anche la misuradegli aumenti per la continuazione risulta in sintonia con quanto affermato dalleSez. U Pizzone, risultando indicati i singoli aumenti e comunque rispettati iparametri fissati dall’autorevole Consesso, quali i limiti dell’art.81 cod. pen., chenon sia stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene, la sussistenza dellaproporzione fra pena principale e pene dei delitti satellite, profili sui quali il ricorsonulla adduce, cosicché lo stesso è anche assolutamente generico.In sostanza la sentenza impugnata si attiene ai principi autorevolmenteespressi dalle Sezioni Unite in motivazione, cosicché il motivo è non consentito emanifestamente infondato.4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmentefondato.4.1 In ordine al primo motivo – che chiede di escludere la qualificazione diestorsione, data l’iniziativa della persona offesa di offrire il pagamento nel cd.cavallo di ritorno - lo stesso non si confronta con la sentenza impugnata che, alfol. 48, richiama il consolidato orientamento per il quale sussiste il reato diestorsione anche nel caso in cui è lo stesso derubato a offrire, di propria iniziativa,una somma all'autore del furto per ottenere la restituzione dell'oggetto sottratto:ciò dal momento che tale comportamento è determinato dalla minaccia implicitadella perdita definitiva del bene (Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rodolfi, Rv.274508 – 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 11713 del 30/03/1990, Brugnara, Rv.185152 – 01; Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Gatti, Rv. 173800; Sez. 1, n.11924 del 10/05/1982, Pilone, Rv. 156654 – 01).Il motivo è pertanto manifestamente infondato.4.2 Il secondo motivo è invece fondato.A bene vedere la motivazione della Corte di appello è rapportata al dannoconseguente al furto e non, invece, al danno da estorsione.Sul punto anche il principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte di appello(fol. 48) è riferito al furto, come anche le successive considerazioni relative alrilievo del ciclomotore rubato per la persona offesa.In effetti, il danno nel delitto di estorsione consegue alla minaccia e collimacon il profitto ingiusto – la norma incriminatrice recita «con altrui danno» -cosicché è all’importo ottenuto grazie alla minaccia implicita, nel caso di speciepari a 300,00 euro, che la Corte territoriale avrebbe dovuto rapportarsi.Ovviamente, anche tale valutazione deve essere complessiva, dovendoricomprendere il danno patrimoniale per la vittima, ma anche gli effetti dannosiconseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenzao la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto estorsivo (così Sez. 2, n.32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 – 01 in relazione all’ipotesi ditentativo).Nello stesso senso, d’altro canto, si è affermato che l'attenuante del danno dispeciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di naturaplurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose unpregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnatoperò da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima(Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080 – 01, in un caso in cui assumevarilievo il perdurante stato d'ansia determinato dalle reiterate e pesanti minacceesercitate dall'imputato; conf.: N. 45985 del 2013, N. 45985 del 2013, N. 12456del 2008, N. 12456 del 2008).Pertanto, fondato è il motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnatacorrela la valutazione ex art. 62 n. 4 cod. pen. ad un danno diverso da quelloprodotto dal reato per il quale si procede. In sede rescissoria la Corte di rinviodovrà attenersi ai citati principi, determinando effettivamente la dimensione deldanno da estorsione e valutando, conseguentemente, la censura difensiva e larichiesta di applicazione dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.5. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamenteinfondato.5.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, siconcentrano sul difetto di prova quanto alla partecipazione dell’imputato allaspedizione punitiva integrante l’estorsione. La sentenza impugnata offre unaricostruzione fondata sugli elementi di vicinanza e contiguità di [OSCURATO:PERSONA] adesponenti del sodalizio mafioso, alcuni dei quali erano parte del commando cheoperò il raid.Da ciò la Corte di appello trae il convincimento che la certa presenza diRecupero in occasione dell’azione del commando - che svolse le due azionicontestate ai capi 3) e 4), presenza attestata dal riconoscimento dell’imputatooperato dalla polizia giudiziaria attraverso i filmati - non fosse casuale e, invece,avesse la logica propria del contributo all’azione di devastazione del localecommerciale, non essendo congrua l’ipotesi alternativa della presenza di soggettiestranei al gruppo di aggressori nel contesto della azione criminale violenta. Sitratta di una motivazione non manifestamente illogica.In tal senso, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto diestorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramentecasuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autoredel fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire,palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 – 01; conf.: N. 50323 del 2013 Rv. 257979 –01). La Corte di appello fa buon governo di tale principio.Quanto al capo 4), l’azione si è svolta nel medesimo contesto già descritto e,dunque, le valutazioni della Corte di appello, come quelle per il capo 3), risultanonon incongrue né errate in diritto.I motivo sono, dunque, infondati.5.2 Aspecifica è la doglianza mossa in ordine alla riqualificazione in estorsionein luogo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, operata dal Giudicedell’udienza preliminare in primo grado e confermata dalla Corte di appello, quantoal capo 3).La Corte di appello per un verso indica come infondato il corrispondentemotivo di impugnazione, facendo riferimento alla circostanza che l’azione nonavesse solo la finalità di contribuire alla realizzazione della pretesa del creditore,ma avesse una ulteriore finalità, quella della agevolazione mafiosa.Questa motivazione viene ‘attaccata’ dal ricorrente, che però non censura enon si confronta in modo specifico con una seconda parte della argomentazione,in sé autosufficiente e comunque decisiva. La Corte territoriale, infatti, procedenell’argomentare che il delitto estorsivo è sussistente anche perché del tuttoesclusa era la possibilità che l’agente potesse rivolgersi al giudice a tutela dellaasserita pretesa. Infatti, non risultava ancora maturato il diritto alla riscossionedel trattamento di fine rapporto della dipendente che era stata licenziata, il cherende inapplicabile l’art. 393 cod. pen. per un credito non esigibile.Con tale argomento non si confronta affatto il motivo di ricorso che, pertanto,è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto limita la critica solo ad unadelle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, entrambe autonomeed autosufficienti, in quanto dalla pronuncia favorevole solo sulla prima non derivaall'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui sisostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogniimpugnazione (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 27119del 05/03/2015, P.G. in proc. Bertozzi, Rv. 264267; Sez. 3, n. 2754 del06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448).Ne consegue la genericità del motivo.5.3 Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.È generica la doglianza con riferimento all’aggravante dell’art. 629, comma 2,cod. pen. - che viene ritenuta dalla Corte di appello sussistente in relazione alle‘persone riunite’, ex art. 628, terzo comma, cod. pen. (fol. 27) - in quanto non siconfronta in modo specifico con la tipologia di aggravante e, comunque, neanchecon la motivazione complessiva che riscontra l’esistenza di plurimi autori del reato.Anche del tutto generico è il motivo in ordine all’aggravante dell’art. 416-bis1 cod. pen., caratterizzata da un motivo di appello che non si confronta in modospecifico con la motivazione (fol. 24) quanto al metodo mafioso.Per altro, il motivo è manifestamente infondato, in quanto anche l’imputatoassolto dal delitto di partecipazione all’associazione può essere ritenutoresponsabile di un delitto aggravato dal metodo mafioso e, comunque,l’aggravante di natura oggettiva, quale è quella del metodo mafioso, si estendeanche al concorrente.Ciò è tanto più evidente quanto lo è la circostanza che ai fini dellaconfigurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art.7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, nonoccorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione perdelinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano laveste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben piùpenetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della suaprovenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti,sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, aventenatura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni diintimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni diessi (Sez. 2 , n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 – 02; conf. N. 2204del 1998 Rv. 211178 – 01).D’altro canto, in una storica pronuncia sulla aggravante ad effetto speciale, leSezioni unite chiarivano l’autonomia logica e probatoria fra la partecipazioneassociativa e il metodo mafioso affermando che «al di là della formulazioneletterale, il metodo mafioso previsto dall'art. 416-bis cod. pen. e quello di cui alladisposizione che sancisce l'aggravamento di pena, integrano due distinte entità: ilprimo connota il fenomeno associativo ed è, al pari del vincolo, un elemento chepermane indipendentemente dalla commissione dei vari reati; il secondocostituisce eventuale caratteristica di un concreto episodio delittuoso, ben potendosuccedere, di converso, che un associato attui una condotta penalmente rilevante,e pur costituente reato fine, senza avvalersi del potere intimidatorio del clan. Delresto, anche dal punto di vista soggettivo, va tenuto presente che diversa è lavolontà di impiego di un certo mezzo in un programma indeterminato rispetto aquella che sorregge il ricorso allo stesso in un caso specifico» (così Sez. U, n. 10del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218378 – 01, in motivazione).Il motivo è, dunque, generico e manifestamente infondato, oltre ad esseresostanzialmente reiterativo di quello altrettanto generico mosso con l’atto diappello.5.4 Il quarto motivo, in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, è manifestamente infondato.Accurata è la valutazione con la quale la Corte di appello esamina le censuremosse a riguardo con l’appello (cfr. fol. 27 della sentenza impugnata) e con lestesse non si confronta in modo specifico il ricorrente. D’altro canto, il diniegofondato sull’essere l’imputato pluripregiudicato e per l’assenza di comportamentipositivi che giustifichino l’attenuazione, integra una motivazione nonmanifestamente illogica e non sindacabile in questa sede.5.5. Pertanto, il ricorso va rigettato.6. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamenteinfondato.6.1 Quanto al primo motivo, la Corte di appello passa in rassegna ledichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le analizza singolarmente, traendoneuna valutazione di convergenza in ordine ad un ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nel contestoassociativo. A riguardo la doglianza è in parte reiterativa delle censure di appello.D’altro canto, la doppia conformità delle sentenze di merito, in ordine alledichiarazioni dei collaboratori, si estende anche all’interpretazione dellaconversazione intercettata fra due esponenti mafiosi che attribuisce all’imputato ilsignificativo ruolo di mediatore in un contrasto fra gruppi dediti alle estorsioni.La Corte di appello analizza senza manifeste illogicità il contesto e le ragionidi credibilità del contenuto del colloquio intercettato, tenendo in conto anche laqualità dei colloquianti, in sintonia con il principio per il quale in tema di prove, ilcontenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementidi accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta dellasua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delleconversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 – 04; conf.: N. 37588 del 2014 Rv.260842 - 01, N. 42981 del 2016 Rv. 268042 - 01, N. 35860 del 2006 Rv. 235020- 01, N. 31260 del 2013 Rv. 256739 - 01, N. 4572 del 2016 Rv. 265747 - 01, N.48286 del 2016 Rv. 268414 - 01, N. 3882 del 2012 Rv. 251527 - 01, N. 47028del 2013 Rv. 257519 – 01).La Corte, poi, opera una valutazione sintetica delle fonti di prova ricapitolatein modo diffuso e analitico dalla sentenza di primo grado – cfr. foll. 74 ss.Il ricorso, invece, non si confronta con le dichiarazioni – richiamate dallasentenza impugnata e riprodotte per esteso nella prima sentenza - deicollaboratori di giustizia Nizza e D’Aquino e con il ruolo che il primo assegnaall’imputato, nel campo delle estorsioni, che trova rispondenza nel contenuto dellaintercettazione, come osservano le sentenze di merito (in particolare sentenza diprimo grado, fol. 80).Infine, la Corte di appello richiama un controllo su strada che vedeval’imputato in compagnia di storici esponenti del sodalizio mafioso, fra i qualiproprio Pappalardo, che lo aveva citato nella conversazione captata, e richiamaanche quanto all’imputato le quattordici condanne, alcune per delitti riconducibilialle attività di sodalizi mafiosi, come anche una condanna per partecipazione adassociazione mafiosa.La Corte analizza poi la dichiarazione del collaboratore Messina, appartenentead altro clan, che viene convocato da [OSCURATO:PERSONA] per risolvere un contrasto – ruolo nondissimile da quello narrato nella conversazione intercettata - nonché ledichiarazioni di Angrì e Reale.L’insieme di tali elementi palesa per la Corte di appello – senza aporie logiche- un contributo attivo del [OSCURATO:PERSONA] al consorzio criminale mafioso, alla luce di unalettura non atomistica, come quella proposta invece dal ricorrente, che trascura diconsiderare che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomisticae parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi,ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza(nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili osupposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica)e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se larelativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in unavisione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là diogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale,sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili,siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estraneeall'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 1,n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12aprile 2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941).Dall’esame delle sentenze di merito, valutate in modo congiunto data ladoppia conformità, emerge quindi l’attribuzione non manifestamente illogica di unruolo dinamico a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sodalizio, in sintonia con il principio per ilquale integra il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso lacondotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione conil tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" diappartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizionedell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 5, n. 45840 del14/06/2018, M., Rv. 274180 – 01).Ogni ulteriore censura risulta versata in fatto.Ne consegue l’infondatezza del motivo.6.2 Quanto al secondo motivo, inerente all’aggravante dell’associazionearmata ex art. 416-bis quarto comma cod. pen., risulta sostanzialmente ineditoper genericità del correlato motivo di appelloÈ noto che le Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822– 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possaessere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilitàstessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può esseredichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudicedell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio,in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi neiprecedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.Nel caso in esame il motivo di appello era assolutamente generico (cfr. fol. 3dell’atto di appello), come correttamente rilevato dalla Corte di appello.6.3 Il ricorso è pertanto da rigettarsi perché complessivamente infondato.7. Ne consegue l’annullamento della sentenza quanto ad [OSCURATO:PERSONA] alla circostanza aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., conrinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.Diversamente vanno rigettati, nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del tutto iricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna di questi ultimi alpagamento delle spese processuali.Infine, inammissibili vanno dichiarati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con la condanna di costoro al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamentealla circostanza aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovoesame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta nel restoil ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta, altresì, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, in data 02/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente