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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 40440/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ‘•1,, Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello diC2Aq ha confermato - per quanto ora di interesse - la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni gravi.

Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione anche quanto al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei risultati di prova, come dedotto nell'atto di ricorso quanto al tema dell'apprezzamento delle prove dichiarative ( testi e persona offesa) mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Resta, quindi , esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito - come proposto nell'impugnazione in esame - attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime sub valenti, ha fatto corretto e logico riferimento alla negativa personalità dell'imputato, che aveva esercitato violenza elevatissima e per futili motivi contro la persona offesa ed alla gravità delle lesioni riportate da quest'ultima.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ‘•1,, Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello diC2Aq ha confermato - per quanto ora di interesse - la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni gravi. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione anche quanto al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti. Il ricorso è inammissibile. Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei risultati di prova, come dedotto nell'atto di ricorso quanto al tema dell'apprezzamento delle prove dichiarative ( testi e persona offesa) mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Resta, quindi , esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito - come proposto nell'impugnazione in esame - attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime sub valenti, ha fatto corretto e logico riferimento alla negativa personalità dell'imputato, che aveva esercitato violenza elevatissima e per futili motivi contro la persona offesa ed alla gravità delle lesioni riportate da quest'ultima. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il
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