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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26109/2022

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INANZA sul ricorso iscritto al n. 3476/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15/A - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27 A,24,o - contro ricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4947/2019, pubblicata in data 10 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. L'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione alla cartella esattoriale n. 097 2013 02382522 67, emessa da [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale era stato richiesto il pagamento, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 100.648,45 a titolo di restituzione di parte del finanziamento del «Progetto regionale informatico per l'orientamento educativo, formativo e al lavoro» presentato dall'Università.

A fondamento dell'opposizione l'Università dedusse la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità della procedura esecutiva in mancanza del titolo, nonché, nel merito, l'insussistenza del credito azionato.

Il Tribunale di Roma, aderendo alle argomentazioni difensive della Regione [OSCURATO:PERSONA], che, costituendosi in giudizio, aveva replicato che l'azione di recupero delle somme era del tutto legittima a seguito di provvedimento amministrativo che aveva accertato l'inammissibilità di parti delle voci rendicontate, rigettò l'opposizione, compensando le spese di lite.2.

La sentenza venne impugnata dalla Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] e, all'esito del giudizio nel corso del quale si costituirono la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte d'appello di Roma dichiarò inammissibile l'impugnazione perché tardivamente proposta oltre il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ., rilevando che le cause di opposizione all'esecuzione non erano soggette alla sospensione feriale dei termini ex art. 3

I. n. 742 del 1969.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.l. cod. proc civ.

In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, è opportuno rilevare, alla luce del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la difesa in giudizio delle Università deve essere assunta ex art. 43 del r.d. n. 1611/1933 dall'Avvocatura dello Stato, salvo che non ricorra una delle specifiche ipotesi derogatorie previste dal richiamato art. 43, che consente di avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro in caso di conflitto di interessi con l'amministrazione statale o di motivata deliberazione da sottoporre al controllo degli organi di vigilanza (Cass., sez.

U, n. 24876/2017), che, nel caso di specie, la odierna ricorrente ha prodotto la delibera di autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell'Ateneo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], adottata dal Consiglio di amministrazione, nella quale sono esplicitate le ragioni della scelta dell'affidamento dell'incarico ad un avvocato del libero foro.

2. Superflua è, inoltre, la verifica della ritualità o meno dell'instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell'evenienza di ricorso di cui si palesi l'inammissibilità o l'infondatezza (Cass., sez.

U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez.

U, 22/12/2015, n. 25772).

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio ai predetti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza c:omportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez.

U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141).

3. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] di Roma deduce la «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 3, legge n. 742/1969 e all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere ritenuto inapplicabile la sospensione feriale dei termini all'impugnazione della sentenza di primo grado».

La ricorrente, prendendo le mosse dalla considerazione che la deroga al principio statuito al comma 1 della

I. n 742/1969 discende dall'esigenza, considerata preminente, di garantire la massima celerità nella trattazione di un giudizio suscetl:ibile di incidere sull'attività esecutiva, in modo da non pregiudicare l'interesse del creditore, sostiene che, in seno al giudizio di impugnazione la ratio della deroga risulta palesemente incoerente con le previsioni del termine di impugnazione cd.

«lungo», di durata semestrale, ossia con lo stesso termine previsto per le ordinarie cause di cognizione.

Considerato che il giudizio di opposizione, anche in sede di appello, è stato assimilato dal legislatore al giudizio ordinario di cognizione, con il quale condivide la disciplina dei termini, prosegue la ricorrente, il legislatore, laddove avesse voluto accordare privilegio, anche in appello, alle suindicate esigenze di celerità della trattazione del giudizio, avrebbe dovuto escludere non solo la sospensione feriale dei termini, ma anche e soprattutto l'applicabilità del termine «lungo» di impugnazione.

Invoca, pertanto, una interpretazione della norma in esame che, in conformità ai principi di ragionevolezza e diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost., consenta l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, in sede di gravame, ogni qualvolta operi il termine lungo di impugnazione, sottolineando che l'applicazione dell'istituto della sospensione feriale in sede di gravame non sarebbe incompatibile con gli interessi del creditore uscito vittorioso dal giudizio di primo grado, il quale ben potrebbe dare corso all'esecuzione nelle more del trascorrere del termine per l'impugnazione.

In subordine, la ricorrente formula istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui all'art. 3 della legge n. 742/1968 e all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., ribadendo la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione prospettata, posto che la disposizione considerata, ove interpretata in modo non costituzionalmente orientato, determinerebbe una evidente irragionevolezza e contraddittorietà del sistema processuale.

3.1. La censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte d'appello ha deciso la questione di diritto - che il ricorso investe - in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Non sussiste, quindi, la denunciata violazione delle disposizioni normative indicate 'nella rubrica del motivo.

I giudici di secondo grado hanno dato atto che il primo giudice aveva espressamente qualificato l'iniziale opposizione in guisa di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e alla stregua della qualificazione della domanda hanno poi fatto applicazione dell'insegnamento di questo Giudice a tenor del quale, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutwe, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (cfr. Cass., sez. 6-3, 11/01/2012, n. 171).

3.2. La sentenza impugnata si sottrae alla censura ad essa mossa, stante l'univoco orientamento di questa Corte (Cass., sez. 3, 28/09/2009, n. 20745; Cass., sez. 3, 11/12/2012, n. 22646; Cass., sez. 6-3, 28/09/2020, n. 20354) secondo cui le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e l'esame del motivo non offre elementi per mutare l'orientamento.

Questa Corte, in particolare, è costante nell'affermare che l'esclusione dalla sospensione feriale dei termini, prevista dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 per le opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo (Cass., sez. 3, 6/12/2002, n. 17440; Cass., sez. 3, 22/10/2004, n. 20594; Cass., sez. 3, 27/04/2010, n. 9998; Cass., sez.

U, 03/05/2010, n. 10617; Cass., sez. 3, 28/01/2011, n. 2120; Cass., sez. 3, 6/04/2011, n. 7854 e n. 7862; Cass., sez. 3, 12/03/2013, n. 6107), deve intendersi riferita all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilrnente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione (Cass., sez. 3, 12/03/2013, n. 6107; Cass., sez. 3, 08/04/2014, n. 8137; Cass., sez. 1, 11/04/2019, n. 10212; Cass., sez. 3, 14/01/2022, n. 1127).

3.3. Si è spiegato che la norma citata, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura, tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione, e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (in materia di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi o di terzo, v., tra le altre: Cass., sez. 3, 6/02/2004, n. 2342; Cass., sez. 3, 18/01/2006, n. 818; Cass., sez. 3, 2/03/2010, n. 4942; Cass., sez. 3, 14/10/2011, n. 21292; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass., sez.

L, 4/03/2000, n. 2450; Cass., sez.

U, 8/02/2006, n. 2636); e che il principio trova applicazione anche ai termini per proporre l'impugnazione incidentale (tra le altre, specificando che il ricorso incidentale per cassazione va dispiegato entro i quaranta giorni, non sospesi nel periodo feriale, dalla notifica di quello principale: Cass., sez. 3, 12/11/1998, n. 11449; Cass., sez. 1, 20/04/2006, n. 9196), non venendo meno per essa - ed anzi riproponendosi negli stessi esatti contorni ed ambiti - le esigenze di sollecita trattazione che la giurisprudenza di legittimità ritiene sussistere nella natura dell'oggetto della controversia.

3.4. Tale indirizzo trova conforto anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2016 che, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza, nella parte in cui non prevede la riconducibilità, alle ipotesi derogatorie della regola generale della sospensione dei termini feriali, dei termini previsti per il compimento degli atti del processo esecutivo, ha ritenuto infondata la questione, precisando quanto, invece, alle opposizioni all'esecuzione,, che «l'esigenza di celerità è perseguita mediante la deroga alla sospensione dei termini feriali anche in considerazione della peculiarità del procedimento che, nella prassi giudiziaria, può prestarsi ad un utilizzo strumentale con finalità dilatoria da parte del debitore assoggettato all'esecuzione».

3.5. Ovviamente, tale esigenza opera, non solo in relazione al giudizio di primo grado, ma anche in relazione ai gradi successivi, sicché, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l'interpretazione del citato art. 3, adottata da questa Corte, non si appalesa irragionevole e non lede il diritto di difesa.

Ne segue che è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui all'art. 3 legge n. 742/1969 e all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., poiché la scelta di ritenere non operante la sospensione feriale dei termini è stata operata dal legislatore in funzione delle materie espressamente indicate nel citato art. 92, e non in relazione ai diversi gradi del giudizio, sicché aderendo alla diversa interpretazione suggerita dalla ricorrente si perverrebbe alla conclusione di far coesistere diversi criteri per il calcolo dei termini processuali per l'impugnazione nei diversi gradi di giudizio, in evidente distonia con la volontà del legislatore che ha inteso assoggettare anche i giudizi di opposizione all'esecuzione al cd. termine lungo semestrale per l'impugnazione, al fine di non creare disparità di trattamento con il giudizio ordinario di cognizione, ma ha al contempo inteso soddisfare l'esigenza di celerità, preminente nei giudizi di opposizione all'esecuzione, mediante l'inapplicabilità del periodo di sospensione feriale.

La scelta compiuta rientra nell'esercizio del'a discrezionalità riconosciuta al legislatore, che incontra l'unico limil:e costituito dalla non arbitrarietà e irragionevolezza della scelta (Corte Cost. sentenze n. 237 del 2007 e n. 341 del 2006; ordinanze n. 405 e n. 376 del 2007), limite che è stato pienamente rispettata proprio con la previsione che l'inoperatività della sospensione feriale dei termini processuali debba operare indistintamente per tutti i gradi di giudizio.

4. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dekricorren12, dell'ulteriore importo, a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 3476/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15/A - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27 A,24,o - contro ricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4947/2019, pubblicata in data 10 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. L'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione alla cartella esattoriale n. 097 2013 02382522 67, emessa da [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale era stato richiesto il pagamento, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 100.648,45 a titolo di restituzione di parte del finanziamento del «Progetto regionale informatico per l'orientamento educativo, formativo e al lavoro» presentato dall'Università. A fondamento dell'opposizione l'Università dedusse la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità della procedura esecutiva in mancanza del titolo, nonché, nel merito, l'insussistenza del credito azionato. Il Tribunale di Roma, aderendo alle argomentazioni difensive della Regione [OSCURATO:PERSONA], che, costituendosi in giudizio, aveva replicato che l'azione di recupero delle somme era del tutto legittima a seguito di provvedimento amministrativo che aveva accertato l'inammissibilità di parti delle voci rendicontate, rigettò l'opposizione, compensando le spese di lite.2. La sentenza venne impugnata dalla Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] e, all'esito del giudizio nel corso del quale si costituirono la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte d'appello di Roma dichiarò inammissibile l'impugnazione perché tardivamente proposta oltre il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ., rilevando che le cause di opposizione all'esecuzione non erano soggette alla sospensione feriale dei termini ex art. 3 I. n. 742 del 1969. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.l. cod. proc civ. In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, è opportuno rilevare, alla luce del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la difesa in giudizio delle Università deve essere assunta ex art. 43 del r.d. n. 1611/1933 dall'Avvocatura dello Stato, salvo che non ricorra una delle specifiche ipotesi derogatorie previste dal richiamato art. 43, che consente di avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro in caso di conflitto di interessi con l'amministrazione statale o di motivata deliberazione da sottoporre al controllo degli organi di vigilanza (Cass., sez. U, n. 24876/2017), che, nel caso di specie, la odierna ricorrente ha prodotto la delibera di autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell'Ateneo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], adottata dal Consiglio di amministrazione, nella quale sono esplicitate le ragioni della scelta dell'affidamento dell'incarico ad un avvocato del libero foro. 2. Superflua è, inoltre, la verifica della ritualità o meno dell'instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell'evenienza di ricorso di cui si palesi l'inammissibilità o l'infondatezza (Cass., sez. U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U, 22/12/2015, n. 25772). Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio ai predetti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza c:omportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141). 3. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] di Roma deduce la «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 3, legge n. 742/1969 e all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere ritenuto inapplicabile la sospensione feriale dei termini all'impugnazione della sentenza di primo grado». La ricorrente, prendendo le mosse dalla considerazione che la deroga al principio statuito al comma 1 della I. n 742/1969 discende dall'esigenza, considerata preminente, di garantire la massima celerità nella trattazione di un giudizio suscetl:ibile di incidere sull'attività esecutiva, in modo da non pregiudicare l'interesse del creditore, sostiene che, in seno al giudizio di impugnazione la ratio della deroga risulta palesemente incoerente con le previsioni del termine di impugnazione cd. «lungo», di durata semestrale, ossia con lo stesso termine previsto per le ordinarie cause di cognizione. Considerato che il giudizio di opposizione, anche in sede di appello, è stato assimilato dal legislatore al giudizio ordinario di cognizione, con il quale condivide la disciplina dei termini, prosegue la ricorrente, il legislatore, laddove avesse voluto accordare privilegio, anche in appello, alle suindicate esigenze di celerità della trattazione del giudizio, avrebbe dovuto escludere non solo la sospensione feriale dei termini, ma anche e soprattutto l'applicabilità del termine «lungo» di impugnazione. Invoca, pertanto, una interpretazione della norma in esame che, in conformità ai principi di ragionevolezza e diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost., consenta l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, in sede di gravame, ogni qualvolta operi il termine lungo di impugnazione, sottolineando che l'applicazione dell'istituto della sospensione feriale in sede di gravame non sarebbe incompatibile con gli interessi del creditore uscito vittorioso dal giudizio di primo grado, il quale ben potrebbe dare corso all'esecuzione nelle more del trascorrere del termine per l'impugnazione. In subordine, la ricorrente formula istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui all'art. 3 della legge n. 742/1968 e all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., ribadendo la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione prospettata, posto che la disposizione considerata, ove interpretata in modo non costituzionalmente orientato, determinerebbe una evidente irragionevolezza e contraddittorietà del sistema processuale. 3.1. La censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte d'appello ha deciso la questione di diritto - che il ricorso investe - in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Non sussiste, quindi, la denunciata violazione delle disposizioni normative indicate 'nella rubrica del motivo. I giudici di secondo grado hanno dato atto che il primo giudice aveva espressamente qualificato l'iniziale opposizione in guisa di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e alla stregua della qualificazione della domanda hanno poi fatto applicazione dell'insegnamento di questo Giudice a tenor del quale, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutwe, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (cfr. Cass., sez. 6-3, 11/01/2012, n. 171). 3.2. La sentenza impugnata si sottrae alla censura ad essa mossa, stante l'univoco orientamento di questa Corte (Cass., sez. 3, 28/09/2009, n. 20745; Cass., sez. 3, 11/12/2012, n. 22646; Cass., sez. 6-3, 28/09/2020, n. 20354) secondo cui le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e l'esame del motivo non offre elementi per mutare l'orientamento. Questa Corte, in particolare, è costante nell'affermare che l'esclusione dalla sospensione feriale dei termini, prevista dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 per le opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo (Cass., sez. 3, 6/12/2002, n. 17440; Cass., sez. 3, 22/10/2004, n. 20594; Cass., sez. 3, 27/04/2010, n. 9998; Cass., sez. U, 03/05/2010, n. 10617; Cass., sez. 3, 28/01/2011, n. 2120; Cass., sez. 3, 6/04/2011, n. 7854 e n. 7862; Cass., sez. 3, 12/03/2013, n. 6107), deve intendersi riferita all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilrnente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione (Cass., sez. 3, 12/03/2013, n. 6107; Cass., sez. 3, 08/04/2014, n. 8137; Cass., sez. 1, 11/04/2019, n. 10212; Cass., sez. 3, 14/01/2022, n. 1127). 3.3. Si è spiegato che la norma citata, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura, tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione, e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (in materia di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi o di terzo, v., tra le altre: Cass., sez. 3, 6/02/2004, n. 2342; Cass., sez. 3, 18/01/2006, n. 818; Cass., sez. 3, 2/03/2010, n. 4942; Cass., sez. 3, 14/10/2011, n. 21292; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass., sez. L, 4/03/2000, n. 2450; Cass., sez. U, 8/02/2006, n. 2636); e che il principio trova applicazione anche ai termini per proporre l'impugnazione incidentale (tra le altre, specificando che il ricorso incidentale per cassazione va dispiegato entro i quaranta giorni, non sospesi nel periodo feriale, dalla notifica di quello principale: Cass., sez. 3, 12/11/1998, n. 11449; Cass., sez. 1, 20/04/2006, n. 9196), non venendo meno per essa - ed anzi riproponendosi negli stessi esatti contorni ed ambiti - le esigenze di sollecita trattazione che la giurisprudenza di legittimità ritiene sussistere nella natura dell'oggetto della controversia. 3.4. Tale indirizzo trova conforto anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2016 che, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza, nella parte in cui non prevede la riconducibilità, alle ipotesi derogatorie della regola generale della sospensione dei termini feriali, dei termini previsti per il compimento degli atti del processo esecutivo, ha ritenuto infondata la questione, precisando quanto, invece, alle opposizioni all'esecuzione,, che «l'esigenza di celerità è perseguita mediante la deroga alla sospensione dei termini feriali anche in considerazione della peculiarità del procedimento che, nella prassi giudiziaria, può prestarsi ad un utilizzo strumentale con finalità dilatoria da parte del debitore assoggettato all'esecuzione». 3.5. Ovviamente, tale esigenza opera, non solo in relazione al giudizio di primo grado, ma anche in relazione ai gradi successivi, sicché, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l'interpretazione del citato art. 3, adottata da questa Corte, non si appalesa irragionevole e non lede il diritto di difesa. Ne segue che è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui all'art. 3 legge n. 742/1969 e all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., poiché la scelta di ritenere non operante la sospensione feriale dei termini è stata operata dal legislatore in funzione delle materie espressamente indicate nel citato art. 92, e non in relazione ai diversi gradi del giudizio, sicché aderendo alla diversa interpretazione suggerita dalla ricorrente si perverrebbe alla conclusione di far coesistere diversi criteri per il calcolo dei termini processuali per l'impugnazione nei diversi gradi di giudizio, in evidente distonia con la volontà del legislatore che ha inteso assoggettare anche i giudizi di opposizione all'esecuzione al cd. termine lungo semestrale per l'impugnazione, al fine di non creare disparità di trattamento con il giudizio ordinario di cognizione, ma ha al contempo inteso soddisfare l'esigenza di celerità, preminente nei giudizi di opposizione all'esecuzione, mediante l'inapplicabilità del periodo di sospensione feriale. La scelta compiuta rientra nell'esercizio del'a discrezionalità riconosciuta al legislatore, che incontra l'unico limil:e costituito dalla non arbitrarietà e irragionevolezza della scelta (Corte Cost. sentenze n. 237 del 2007 e n. 341 del 2006; ordinanze n. 405 e n. 376 del 2007), limite che è stato pienamente rispettata proprio con la previsione che l'inoperatività della sospensione feriale dei termini processuali debba operare indistintamente per tutti i gradi di giudizio. 4. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dekricorren12, dell'ulteriore importo, a titolo
Sentenza Cassazione n. 26109/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris