CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 18147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d.17/05/2023 CC ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],tutti elettivamente domiciliat i in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 48,presso l o studio dell 'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso –ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P. A. , in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura per notaio [OSCURATO:PERSONA] di Siena del 1 2 maggi o 201 4 rep. n. 33190 , elettivamentedom i ciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 6 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e dife sa d all’ a vv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura a margine de l controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 2526/2017 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 7/6/2017; Pag. 2di 9–R.G. 2402/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023, n.2526/2017 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnano la sentenza App. Napoli 7.6.2017, n. 2526 che ne ha dichiarato inammissibili gli appelli avverso la sentenza Trib. Nola 13.1.2015, n. 143 che, in accoglimento della domand a propost a da MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria dell’odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., condannò i ricorrenti –il primo quale debitore principale e gli altri quali fideiussori –al pagamento in favore della attrice dell’importo di € 80.985,25, oltre interessi, a titolo di restituzionedi quanto versato dall’istituto di credito in forza delcontratto di prestito d’uso d’oro stipulato tra le parti (banca e [OSCURATO:PERSONA]) e della successiva apertura di credito documentario in favore di una società di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva fornito al debitore [OSCURATO:PERSONA] quantitativo d’oro di valore corrispondente ; 2. l a corte ha premesso che: a) secondo il primo giudice il contratto di prestito d’uso d’oro era collegato a quello di conto corrente, la cui disciplina s’imponeva e così sfuggendo il primo all’imposizione della forma scritta dell’art.117 TUB; b)le modalità particolari individuate da Banca d’Italia a seguito del DM Tesoro 24.4.1992 consentivano di escludere che per operazioni e servizi innestati su rapporti preesistenti originati da contratti stipulati in forma scritta ricorresse analoga necessità, bastando nel caso che la disciplina dell’apertura di credito si collegasse al conto corrente , per come allegat o nel supporto documentale dalla banca, assolvendo esso al citato requisito; c) ne conseguivache l’apertura di credito regolata in conto corrente, con cui alla società di [OSCURATO:PERSONA] era stata erogata la somma concessa in prestito al correntista [OSCURATO:PERSONA] l’acquisto di oro non esigeva la ridetta forma scritta ad substantiam, potendo la prima provarsi anche per facta concludentiaed il secondo, come detto, risultando da atto scritto; d) Pag. 3di 9–R.G. 2402/2018 nella specie, la banca aveva provato l’accreditamento presso un istituto svizzero delle somme chieste in restituzione alla società di [OSCURATO:PERSONA] e dovute da [OSCURATO:PERSONA]; e) era poi infondata l’eccezione di estinzione del debito, anche per le illegittime maggiorazioni in anatocismo dei versamenti, non avendo [OSCURATO:PERSONA] provato l’effettivo pagamento delle somme; 3. l a c orte ha dichiara to inammissibil i gli appelli , ai sensi dell’art.342 c.p.c., ritenendo che tutti gli appellanti avessero ripropost o le medesime eccezioni già formulate in primo grado, trascurando di correlarle alla motivazione della sentenza impugnatae ha così ritenuto che: a)contraddittoriamente era invocata la nullità del prestito d’uso per difetto di forma scritta e al contempo un’eccedenza solutoria rispetto a quanto richiesto dalla banca, senza alcuna specifica contestazione sul collegamento negoziale tra contratto di conto corrente e prestito d’uso d’orocon concessione di linea di credito, come evidenziato dal tribunale; b) erano state proposte argomentazioni difensive, come il disconoscimento della firma apposta da [OSCURATO:PERSONA] all’atto di riconoscimento del debitoallegato dalla banca, sebbene il primo giudice avesse espressamente chiarito di poter as sumere la decisione prescindendo del tutto dal contenuto di tale documento, considerato quindi non rilevante ai fini della decisione; c) nulla era stato dedotto rispetto alla documentazione prodotta dalla banca, sin dal precedente grado di giudizio, dalla quale emergeva incontrovertibilmente l’accredito,a favore della società beneficiaria d e l credito documentario, della somma pretesa, per il pagamento de l quantitativo d’orofine fornito al [OSCURATO:PERSONA]; d) i fideiussori non avevano censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui escludeva l’applicazione del beneficium excussionis in assenza di una specifica pattuizione ai sensi dell’art. 1944, co.2 c.c. 4. a vverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione da i soccombenti, affidato a quattro motivi ed ulteriormente illustrato da Pag. 4di 9–R.G. 2402/2018 memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] d ei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –I motivi proposti possono essere come di seguito riassunti . 1.1 Con il primo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342c.p.c., nonché la nullità del procedimento in relazione all’art. 360, comma primo , n. 4 c .p.c. , per avere la corte d’appello dichiarato l’inammissibilità degli atti di impugnazione proposti da tutti gli appellanti, ritenendo che i motivi di gravame fossero consistiti nella riproposi zione delle eccezioni già formulate in primo grado, trascurando il dato motivazionale. Secondo i ricorrenti, il giudizio di appello, quale revisio prioris instantiae, non preclude affatto, ma anzi impone la riproposizione delle eccezioni e delle deduzioni difensive che la parte appellante assume essere state ingiustamente disattese dal primo giudicante; inoltre, a detta de i ricorrenti , nel caso di specie sarebbero stati ripercors i in chiave critica i singoli passaggi motivazionali della sentenza impugnata, stimolando i giudici del gravame ad una revisione del materialeprocessuale alla luce delle censure mosse. 1.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione e la fals a applicazione degli artt. 1325 e 2697 c.c. e dell’art. 117 TUB , laddove la corte d’appelloha confermato la decisione di pri m o g rado nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenzadel contratto di prestito d’uso sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalla banca attestante il versamento, alla società beneficiaria del c redito documentario, dell’importo r ichiesto in restituzione, corrispondente al prezzo del quantitativo d’oro acquistatoda [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i ricorrenti,l’art. 117 TUB imporrebbe per tal e tipologia di contratti la forma scritta apena di nullità: in assenza della produzione in giudizio del contratto di prestito d’uso, la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare nulle non solo le clausole del contratto principale , Pag. 5di 9–R.G. 2402/2018 comprese quelle relative ai tassi di interesse applicati e ai termini di restituzione della sommaanticipata dalla banca , ma anche quelle del contratto di fideiussione, quale patto accessorio e di garanzia , con conseguente integrale rigetto della domanda attorea. 1.3 Con il terzomotivo si deducela violazione e la falsa applicazione degli artt. 1936 e 1942 c .c. e dell’art. 117 TUB , in quanto la corte d’appello non avrebbe considerato che la fideiussione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], relativa al solo conto corrente aperto dal [OSCURATO:PERSONA], riportava una data antecedente di oltre dieci anni quella della stipula del contratto di prestito d’uso. Secondo i ricorrenti, inoltre, la prova del contratto di prestito d’uso non poteva essere d esunta dall’esiste nza del contratto di conto corrente, diverso per oggetto e causa dal primo, né dalla scrittura , priva di data,di riconoscimento del debito, sottoscritta da uno dei due fideiussori, ma disconosciutadal debitore principale. 1.4 Con il quarto motivo i ricorrenti lamenta no la violazione e la falsa applicazione dell’art. 216 e s. c.c. , nonché la nullità del procedimento in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per non avere la corte d’appello tenutoconto del fatto che la banca, anche in sede di c.t.u., ha omesso di depositare l’originale dell’atto formalmente disconosciuto dal debitore [OSCURATO:PERSONA] , nonostante ne fosse stata espressamente onerata dal giudice istruttore con l’ordinanza di conferimento dell’incarico al consulente. 2.il primo motivo è inammissibile; la sentenza, ove dà conto della inammissibilità dell’appello e procede dall’osservazione che gli appellanti hanno “riproposto le medesime eccezioni già formulate in primo grado” (pag.5) anticipa una criticità dell’impugnazione poi meglio sviluppata sulle singole censure; ne deriva che, già per tale ragione, appare errata la doglianza per come si è appuntata solo su tale passaggio argomentativo, che infatti è seguito nella pronuncia dalla disamina dei motivi d’appello; in ogni caso, la deduzione della Pag. 6di 9–R.G. 2402/2018 questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., ove integrante un error in procedendodel giudice, legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, ma «presuppone pur sempre l'ammissibilitàdel motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza» (Cass. 3612/2022); nella specie, il motivo è del tutto omissivo sul punto; 3. il secondo motivo è inammissibile, sotto ogni profilo; in primo luogo, i ricorrenti non si confrontano con la ratio decidendiadottata in sentenza, per la quale il collegamento tra il conto corrente (stipulato per iscritto) e il prestito d’uso d’oro (per il quale non era stata documentata la conclusione parimenti scritta) non ostava ad ammettere le obbligazioni restitutorie di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato il complessivo rapporto ricostruito per facta concludentia e ad esso avendo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dato esecuzione, data l’inequivoca circostanza dei versamenti comunque effettuati verso la banca; in particolare ed inoltre, non è stato contestato che il contratto di conto corrente stipulato per iscritto tra banca e [OSCURATO:PERSONA] contemplasse, ai sensi delle vigenti NBU (art.6) la facoltà della banca di concessione di apertura di credito; 3.1.sul punto, anche di recente Cass. 926/2022 ha ribaditoche, nei contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto Pag. 7di 9–R.G. 2402/2018 a pena di nullità, ma con salvezza della sua previsione e disciplina già inserite «nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993»nella disciplina ratione temporisvigente (anche Cass. 19941/2006); né vengono in questione in termini critici le modalità della relazione triangolare tra banca, società formalmente e direttamente beneficiaria del credito documentario e debitore finale, fruitore dell’acquisto dell’oro, non risultando aver [OSCURATO:PERSONA] contestato che l’intera operazione di finanziamento fosse stata dal medesimo disposta verso la banca che l’aveva così eseguita; la natura del prestito d’uso d’oro, peraltro, è stata ricostruita nel precedente di Cass. n. 23171 del 2017 , cui si è ispirata anche la successiva Cass. n. 9256 del 2020, così illustrandone le caratteristiche quale contratto atipico mediante cui un istituto di credito mette a disposizione di soggetti operanti nel settore dell'oreficeria un certo quantitativo d'oro, del quale - alla scadenza pattuita -può essere disposta la restituzione, ovvero, in alternativa, il pagamento del controvalore; la stessa messa a disposizione ha come corrispettivo una somma di danaro, sotto forma di interessi sul "prestito", interessi normalmente decorrenti su di un contratto bancario collegato al "prestito" dell'oro e diretta a remunera re il servizio di finanziamento;nella vicenda di causa, [OSCURATO:PERSONA] (correntista di MPS) è stato richiesto di restituire la somma che è servita alla società di [OSCURATO:PERSONA], finanziata in apertura di credito e su sua apparente indicazione, a comprare l’oro, invero consegnatogli; 3.2. ne consegue che sono assorbite anche le censure afferenti all’omessa considerazione del disconoscimento di debito (altra essendo la ragione esplicitata in sentenza per fondare la responsabilità restitutoria di [OSCURATO:PERSONA]) e ai profili di invalidità derivata della fidejussione; Pag. 8di 9–R.G. 2402/2018 4.il terzomotivo è inammissibile, in via principale, perché esso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza, la quale appare essere stata impegnata dall’appellante sul diverso punto del beneficium excussionis, ivi evidentemente invocato e non riscontrato dalla corte, poiché il fidejussore nulla avrebbe provato al riguardo, ai sensi dell’art.1944 co.2 c.c.; 4.1.nulla in sentenza è invece detto quanto alla divaricazione temporale tra prestazione di detta garanzia e successivo prestito d’uso, né il ricorrente si dà cura di riportare come, quando e in quale sede processuale di merito avrebbe introdotto il tema, conseguendone l’inammissibilità della censura; infine, in p unto di accessorietà del prestito d’uso rispetto al conto corrente, vanno ripetute le considerazioni di accessorietà al secondo, per ciò che rileva, dell’apertura di credito, mentre priva di pertinenza al decisum è la riproposta tematica delriconoscimento del debito; 5. il quarto motivo è assorbito, per compiuta trattazione della irrilevanza della questione del deposito del disconoscimento dell’atto ricognitivo di debito già evidenziata dal giudice di merito siccome irrilevante, posto che l’obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] non poggiava su tale circostanza; ne consegue la non pertinenza della sua riproposizione come motivoulteriore; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue che le spese sono fondate sul criterio di soccombenzae liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti per disporre il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le parti ricorrent i al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.200, di cui 200 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, nonché accessori di legge; a i sensi de ll’art. 13, comma 1quater, del Pag. 9di 9–R.G. 2402/2018 d.P.R. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore