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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 00998/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 febbraio 2020, confermava la sentenza di condanna dì [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642 cod.pen.. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che già in appello era stata eccepita la tardività della querela, in quanto la parte offesa Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., al momento della ricezione della nota investigativa, aveva già piena cognizione dei fatti, e che già dopo aver ricevuto la comunicazione di avvenuto incidente in data 23.3.2015 aveva dato incarico alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di effettuare indagini sul sinistro, per cui sin dall'immediatezza della denuncia di sinistro aveva nutrito seri dubbi sulla veridicità della medesima; dalla disamina contenuta nella relazione investigativa, avvenuto il 17.6.2015, risultava che si poteva pervenire già con un elevato grado di certezza alla conclusione che il sinistro era da considerarsi falso.

Il difensore aggiunge che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale la parte offesa sarebbe incorsa nel reato di calunnia qualora avesse sporto denuncia prima della nota investigativa dei Carabinieri del 4.11.2015; (da cui era stato fatto decorrere il termine per la proposizione della querela) era illogica, posto che il riferito atto di indagine nulla aveva aggiunto alle conclusioni cui era pervenuta la compagnia di assicurazione privata; pertanto, la querela sporta soltanto in data 7 gennaio 2016 doveva ritenersi tardiva. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che la motivazione della Corte di appello relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche era mancante, visto che faceva riferimento unicamente alla gravità del reato ed alla valutazione "quantitativa" dei precedenti penali del ricorrente.

2. Il Procuratore generale depositava note scritte, con le quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 La giurisprudenza di questa Corte ha più volte osservato che il dies a quo per proporre querela deve essere individuato nella data della piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (Cass. Sez. 6, n. 3719 del - "4."' 24/11/2015 - dep. 27/01/2016, Saba, Rv. 266954); la decorrenza del termine per la presentazione della querela è infatti differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, fermo restando che tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato (Cass. sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726; Cass. Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014 - dep. 23/04/2015, Slimani, Rv. 263620).

Quanto alla tempestività della querela, va premesso, che ai sensi dell'art.124 c.p., comma 1, il diritto di querela deve essere esercitato nel termine di decadenza di "tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato", intendendosi per notizia del fatto la conoscenza certa dell'episodio delittuoso e quindi la piena cognizione che dello stesso si siano realizzati i requisiti costitutivi, nel senso cioè che l'interessato sia venuto in possesso degli elementi necessari per proporre fondatamente l'istanza punitiva.

In tale contesto è frequente l'incertezza circa la tempestività della querela ed il dubbio al riguardo investe, in particolare, il dies a quo; l'indirizzo giurisprudenziale prevalente è nel senso che l'onere della prova dell'intempestività della querela è a carico di chi allega l'inutile decorso del termine e la decadenza dal diritto di proporla va accertata con criteri rigorosi, non potendosi ritenere verificata in base a semplici supposizioni prive di valore probatori Tale onere risulta essere stato adempiuto dal ricorrente, il quale ha evidenziato che la compagnia assicuratrice aveva incaricato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di effettuare indagini in ordine alla riferita comunicazione di sinistro, e che la predetta società aveva proceduto ad escutere i soggetti coinvolti nella vicenda, a visionare gli automezzi rimasti coinvolti, a porre domande a soggetti non direttamente coinvolti, producendo poi una propria relazione in data 17 giugno 2015; ora, di fronte a tali approfonditi accertamenti, non si vede quale ulteriore elemento ai fini della completa conoscenza dei fatti abbia potuto portare la nota investigativa redatta dai Carabinieri di Sant'Ilario dello Ionio del 4 novembre 2015 Pertanto, la querela del 7 gennaio 2016 deve ritenersi proposta ben oltre i tre mesi dalla piena conoscenza dei fatti, che deve essere ritenuta avvenuta in data 17 giugno 2015, data del deposito della relazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sopra richiamata. í La sentenza impugnata e quella di primo grado devono pertanto essere annullate senza rinvio, con conseguente eliminazione delle statuizioni civili, in quanto l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per tardività della querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado pronunciata in data 18/10/2017 perché l'azione non avrebbe potuto essere iniziata per tardività della querela e, per l'effetto, elimina le statuizioni civili.

Così deciso il 26/11/2021 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 febbraio 2020, confermava la sentenza di condanna dì [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642 cod.pen.. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che già in appello era stata eccepita la tardività della querela, in quanto la parte offesa Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., al momento della ricezione della nota investigativa, aveva già piena cognizione dei fatti, e che già dopo aver ricevuto la comunicazione di avvenuto incidente in data 23.3.2015 aveva dato incarico alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di effettuare indagini sul sinistro, per cui sin dall'immediatezza della denuncia di sinistro aveva nutrito seri dubbi sulla veridicità della medesima; dalla disamina contenuta nella relazione investigativa, avvenuto il 17.6.2015, risultava che si poteva pervenire già con un elevato grado di certezza alla conclusione che il sinistro era da considerarsi falso. Il difensore aggiunge che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale la parte offesa sarebbe incorsa nel reato di calunnia qualora avesse sporto denuncia prima della nota investigativa dei Carabinieri del 4.11.2015; (da cui era stato fatto decorrere il termine per la proposizione della querela) era illogica, posto che il riferito atto di indagine nulla aveva aggiunto alle conclusioni cui era pervenuta la compagnia di assicurazione privata; pertanto, la querela sporta soltanto in data 7 gennaio 2016 doveva ritenersi tardiva. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che la motivazione della Corte di appello relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche era mancante, visto che faceva riferimento unicamente alla gravità del reato ed alla valutazione "quantitativa" dei precedenti penali del ricorrente. 2. Il Procuratore generale depositava note scritte, con le quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 La giurisprudenza di questa Corte ha più volte osservato che il dies a quo per proporre querela deve essere individuato nella data della piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (Cass. Sez. 6, n. 3719 del - "4."' 24/11/2015 - dep. 27/01/2016, Saba, Rv. 266954); la decorrenza del termine per la presentazione della querela è infatti differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, fermo restando che tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato (Cass. sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726; Cass. Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014 - dep. 23/04/2015, Slimani, Rv. 263620). Quanto alla tempestività della querela, va premesso, che ai sensi dell'art.124 c.p., comma 1, il diritto di querela deve essere esercitato nel termine di decadenza di "tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato", intendendosi per notizia del fatto la conoscenza certa dell'episodio delittuoso e quindi la piena cognizione che dello stesso si siano realizzati i requisiti costitutivi, nel senso cioè che l'interessato sia venuto in possesso degli elementi necessari per proporre fondatamente l'istanza punitiva. In tale contesto è frequente l'incertezza circa la tempestività della querela ed il dubbio al riguardo investe, in particolare, il dies a quo; l'indirizzo giurisprudenziale prevalente è nel senso che l'onere della prova dell'intempestività della querela è a carico di chi allega l'inutile decorso del termine e la decadenza dal diritto di proporla va accertata con criteri rigorosi, non potendosi ritenere verificata in base a semplici supposizioni prive di valore probatori Tale onere risulta essere stato adempiuto dal ricorrente, il quale ha evidenziato che la compagnia assicuratrice aveva incaricato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di effettuare indagini in ordine alla riferita comunicazione di sinistro, e che la predetta società aveva proceduto ad escutere i soggetti coinvolti nella vicenda, a visionare gli automezzi rimasti coinvolti, a porre domande a soggetti non direttamente coinvolti, producendo poi una propria relazione in data 17 giugno 2015; ora, di fronte a tali approfonditi accertamenti, non si vede quale ulteriore elemento ai fini della completa conoscenza dei fatti abbia potuto portare la nota investigativa redatta dai Carabinieri di Sant'Ilario dello Ionio del 4 novembre 2015 Pertanto, la querela del 7 gennaio 2016 deve ritenersi proposta ben oltre i tre mesi dalla piena conoscenza dei fatti, che deve essere ritenuta avvenuta in data 17 giugno 2015, data del deposito della relazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sopra richiamata. í La sentenza impugnata e quella di primo grado devono pertanto essere annullate senza rinvio, con conseguente eliminazione delle statuizioni civili, in quanto l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per tardività della querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado pronunciata in data 18/10/2017 perché l'azione non avrebbe potuto essere iniziata per tardività della querela e, per l'effetto, elimina le statuizioni civili. Così deciso il 26/11/2021 Il consigliere est
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