CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 18661/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA] Presidente N. SEZ. 837/2025 [OSCURATO:PERSONA] MessiniD’Agostini rel. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N. 9757/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi propost i da: 1) [OSCURATO:PERSONA] nat o a Catania il 28 / 0 2 / 200 1 2) [OSCURATO:PERSONA] nat o a [OSCURATO:PERSONA] il 06 / 12 / 2002 avverso lasentenza del 2 0 / 1 2 /20 2 4 del la Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 0 dicembre 20 24 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Arezzo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all a pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. 2. Nell’interesse degli imputati ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendol’annullamento della sentenza per vizio della motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili in quantopresentati da un difensore ( l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Napoli, con studio in Villaricca via Palermo 57) che non risulta iscritt o nell’albo speciale dei cassazionisti , bensì (a far data dal 07/01/2014), nel solo albo ordinario degli avvocati. 4. Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, cosicché i ricorsisottoscritti da difensore non abilitato sono inammissibili, vizio radicale dell’impugnazione che non consente sanatorie. 5. All’inammissibilità dell e impugnazion i propost e segue, ai sensi d ell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]