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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05969/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 13/01/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 30/01/2020 dal Tribunale di Genova, con la quale CORTESE Filippo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa a lui ascritto.

Ha proposto ricorso per cassazione il CORTESE, deducendo vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile, perché generico.

È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

Nella specie, la confutazione del percorso argomentativo analiticamente esposto dalla Corte territoriale è avvenuta attraverso proposizioni del tutto generiche, completamente sganciate dalla concretezza della vicenda che aveva determinato la condanna in primo grado dell'odierno ricorrente.

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/12/2021 n [OSCURATO:PERSONA] ré)Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] I A [OSCURATO:PERSONA] R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 13/01/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 30/01/2020 dal Tribunale di Genova, con la quale CORTESE Filippo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa a lui ascritto. Ha proposto ricorso per cassazione il CORTESE, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). Nella specie, la confutazione del percorso argomentativo analiticamente esposto dalla Corte territoriale è avvenuta attraverso proposizioni del tutto generiche, completamente sganciate dalla concretezza della vicenda che aveva determinato la condanna in primo grado dell'odierno ricorrente. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 n [OSCURATO:PERSONA] ré)Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] I A [OSCURATO:PERSONA] R
Sentenza Cassazione n. 05969/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris