CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. \ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2021, il Tribunale di Bologna, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale del 30 settembre 2021, che aveva rigettato l'istanza difensiva ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, eventualmente corredati dal presidio di controllo elettronico a distanza di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 99, quarto comma, cod. pen. Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto che le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., possano essere contenute solo attraverso la misura della custodia in carcere, tenendo conto dei plurimi precedenti definitivi, per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, anche recentissimi e commessi sotto diversi alias, in conseguenza dei quali ha già subito misure cautelari e periodi di detenzione, oltre che per l'insofferenza ai controlli delle forze dell'ordine. Inoltre, l'efficacia della misura degli arresti domiciliari viene esclusa in quanto l'imputato ricorre alla commissione di reati anche al fine di procurarsi i mezzi per il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita, non avendo fonti di reddito lecito. 2. Avverso l'ordinanza l'interessato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione. Si sostiene che nell'ordinanza impugnata si confondono "i tre diversi e successivi piani di apprezzamento" nell'iter applicativo della misura: quello dei gravi indizi, quello della sussistenza delle esigenze cautelari e quello dell'adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura stessa, mentre nell'istanza di sostituzione era stato contestato esclusivamente quest'ultimo aspetto. Si lamenta che il Tribunale avrebbe richiamato il pericolo di fuga, senza addurre profili di novità rispetto a quelli valorizzati dal Gip, ma ravvisando specifici elementi a sostegno di una ritenuta probabilità, anche per l'abilità tecnica dell'indagato, di manomissione del presidio del braccialetto elettronico, tali da determinare l'inidoneità della misura custodiale domestica. La motivazione circa il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole sarebbe, inoltre, carente o illogica, in quanto solo un ruolo apicale di organizzatore o di venditore/acquirente nella catena di spaccio renderebbe inidonea la misura degli arresti domiciliari, mentre il ricorrente sarebbe un semplice gregario, trasportatore della sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, perché basato sulla mera reiterazione di doglianze già formulate in appello e motivatamente disattese dal Tribunale. Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, deve rilevarsi che la censura sull'adeguatezza della misura in concreto applicata è manifestamente infondata, posto che, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, la suddetta può essere ritenuta quando la gravità del fatto, le motivazioni di esso e la pericolosità dell'indagato depongano nel senso della propensione all'inosservanza delle prescrizioni, soprattutto nei casi in cui è apparso evidente il protrarsi di una condotta svolta con stabilità e professionalità (ex plurimis, Sez. 2, n. 27272 del 15/05/2019, Rv. 275786; Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, Rv. 274133). Infatti, in tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato. Questa è desunta - nel caso di specie - dalle modalità del fatto e dalla personalità del ricorrente, che è connotata dall'assenza di regolare attività lavorativa e da plurimi precedenti penali, per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti anche recentissimi e commessi con l'uso di alias„ oltre che per l'insofferenza ai controlli delle forze dell'ordine, come emerge peraltro dal tentativo di fuga, realizzatosi attraverso il tamponamento dell'auto della polizia, in occasione dell'arresto. Alla stregua di tale valutazione, l'ordinanza correttamente evidenzia l'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, in quanto il contesto nel quale il prevenuto vivrebbe da solo e privo di mezzi di mantenimento non neutralizzerebbe il pericolo reiterativo, anche in presenza di controlli rafforzati ex art. 275-bis cod. proc. pen., data anche la necessità di autorizzare contatti con persone deputate all'assistenza, necessariamente estranee, non avendo l'indagato concreti riferimenti familiari. Quanto all'ulteriore pericolo del profilo del pericolo di fuga - correttamente valorizzato dal Tribunale in senso preclusivo - va ribadita l'esegesi dell'art. 274, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., compiuta, dopo l'interpolazione operata dalla legge n. 47 del 2015, con l'aggiunta del requisito della "attualità" accanto a quello della concretezza: il requisito anzidetto non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali del soggetto agente, che disvelino l'inizio dell'allontanamento dello stesso o siano comunque espressione di fatti prodromici all'allontanamento medesimo, essendo sufficiente accertare, sulla scorta di un giudizio prognostico verificabile - perché tratto dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai precedenti a suo carico ed anche dalle pendenze giudiziarie e, più in generale, da elementi in atti, che siano vicini nel tempo - l'esistenza di un effettivo e ragionevolmente prossimo pericolo di fuga, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (ex plurimis, Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Rv. 274220; Sez. 5, n. 7270 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 267135). Del tutto coerentemente con tali principi, il provvedimento impugnato ha ritenuto che ogni soluzione alternativa alla detenzione carceraria non avrebbe ragionevolmente impedito la reiterazione dell'illecito, alla stregua della condotta fin qui mantenuta dal ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali, e datosi alla fuga al momento dell'arresto; cosicché devono essere ritenuti impraticabili gli arresti domiciliari, anche col braccialetto elettronico, proprio per la possibilità dell'indagato di disattivare il presidio e far perdere le proprie tracce, come confermato dal frequente utilizzo di alias per eludere i controlli. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pe