CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29757/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso nei quali si contesta la sussistenza del dolo in relazione ai due reati di cui all'art. 336 cod. pen. contestati ai capi A) e C). Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai testi Forneris e Ferrero poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03