CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 08452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15664/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28 SC.A INT.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2403/2022 depositata il08/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] esponendo di aver stipulato il 30/4/2008 con il padre di costei un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile inRoma, ma che, medio tempore,il prezzo stabilito per il definitivo era divenuto eccessivamente oneroso, sicché, verificatosi il decesso del promittente venditore, aveva chiesto la riduzione del prezzo o in subordine la risoluzione del contratto, ottenendo il rifiuto dell’erede. La convenuta, ritualmente costituitasi, aveva sollecitato in via riconvenzionale, l’esecuzione specifica in forma di sentenza. Il Tribunale di Roma respinse la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, e dispose il trasferimento della proprietà dell’immobile ex art. 2932 c.c., subordinatamente al pagamento del residuo prezzo. A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2403 depositata l’8 aprile 2022, la Corte d’appello di Roma accolse il gravame, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla Caracciolo di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di secondo grado osservò che la CTU e la documentazione prodotta dalla promittente venditrice non avrebbero potuto ritenersi sufficienti ad integrare i requisiti indicati dalla legge ed applicabili alla sentenza ex art. 2932 c.c., in carenza della dichiarazione circa gli estremi del titolo abilitativo della costruzione (ovvero la dichiarazione che la costruzione era anteriore al 1967) e della dichiarazione circa la conformità catastale. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Con riguardo alla conformità urbanistica dell’immobile, la sentenza impugnata avrebbe trascurato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto – tanto nel giudizio di primo grado quanto nel giudizio di appello –“la dichiarazione che la costruzione era anteriore al 1967” e che, come risultante dalla sentenza di primo grado, “la planimetria rilasciata dal catasto e depositata all’udienza di precisazione delle conclusioni era perfettamente sovrapponibile al rilievo architettonico redatto dal CTU nel corso dell’indagine espletata e, pertanto, deve ritenersi che, allo stato, lo stato dei luoghi è conforme alla planimetria catastale”. 2) Con il secondo mezzo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4), c.p.c.,posto che la Corte d’appello avrebbe totalmente om esso di esaminare la domanda subordinata, volta all’accertamento del recesso o alla risoluzione del contratto, per inadempimento della controparte. 3) Il primo motivo è inammissibile. 3.a) La Corte d’appello ha testualmente affermato “Nel caso in esame la CTU e la documentazione prodotta dalla promittente venditrice non possono ritenersi sufficienti ad integrare i requisiti indicati dalla legge ed applicabili alla sentenza ex art. 2932 c.c., poiché difettano due attestazioni, assolutamente necessarie per la validità del trasferimento, le quali, in quanto non presenti nel preliminare, dovevano provenire dall’appellata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]: a) la dichiarazione circa gli estremi del titolo abilitativo della costruzione ovvero la dichiarazione che la costruzione era anteriore al 1967; b) la dichiarazione circa la conformità catastale”. 3.b) Da parte sua, la ricorrente assume sia di aver ripetutamente affermato – anche a mezzo di un’attestazione contenuta nella bozza di contratto definitivo, redatto dal notaio, ed allegata al ricorso - l’anteriorità della costruzione rispetto al 1967, sia la presenza in atti della planimetria rilasciata dal catasto e conforme a quella dello stato dei luoghi. Orbene, qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata conricorso ordinario per cassazione, è l'effetto di unerrore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, ilricorso è inammissibile, essendo denunziato un tipico viziorevocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 c.p.c. (Sez. 3, n. 10066 del 27 aprile 2010; Sez. 6-L., n. 7941 del 20 aprile 2015). 4) Il secondo motivo è fondato. La ricorrente haritrascritto sia l’originaria domanda riconvenzionale subordinata (rispetto a quella, principale, accolta in primo grado), sia il passo della comparsa di costituzione in appello in cui la medesima domanda è stata riproposta (e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni), ai fini di cui all’art. 346 c.p.c. In tal modo, il mancato esame da parte della Corte d’appello è stato correttamente censurato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. In definitiva, va accolto il secondo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il primo; la sentenza è cassata in relazione alla censura accolta e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezion