CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21858/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 délla CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],41e ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 18 novembre 2020 ha favorevolmente rideterminato (in accoglimento della proposta di concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen con riduzione proporzionale della pena base o degli aumenti in continuazione e rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena), la pena inflitta dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in esito al giudizio abbreviato a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1) e 624 bis e 625 cod. pen. (capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui all'art. 416 cod. pen. (capo 1) e delitti di cui agli artt. 624 bis e 625 cod pen. (capi 4, 5, 7, 8, 9); [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui all'art. 416 cod. pen. (capo 1) e delitti di cui agli artt. 624 bis e 625 cod. pen. (capi da 11 a 30) e ha confermato la sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e euro 600,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 648 cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza essere concorso, acquistato merce proveniente da otto distinti episodi di furto (capo 31). 2. L' imputata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Lamenta la ricorrente che la Corte avrebbe omesso di operare il controllo in ordine alla presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., cui il giudice sarebbe sempre tenuto in ogni stato e grado del procedimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a mezzo del difensore, formulando due motivi. 3.1 Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 624-625 cod. pen. e 192 comma 2 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte, accogliendo l'accordo intervenuto fra le parti, avrebbe omesso di considerare che in relazione al reato di furto di cui al capo 4), ritenuto più grave ai fini della determinazione della pena, non sarebbe stata raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a mezzo del difensore formulando un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato (senza specificare a quale delle ventuno diverse imputazioni si riferisca la doglianza e senza specificare altresì quale fosse la corretta qualificazione) ed in ordine alla non corretta quantificazione della pena, stante l'omessa indicazione dei criteri adottati. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso mezzo del difensore formulando quattro motivi. .1 Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di ricettazione continuata. Lamenta che la Corte di Appello avrebbe fondato la sua pronuncia su elementi di fatto ambigui ed in particolare sulla sola circostanza che [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni aveva ricevuto l- presso la sua abitazione in orario prevalentemente notturno dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] dei beni, previ accordi telefonici in cui sarebbe stato utilizzato un linguaggio criptico, senza che tuttavia fosse stato provato quali fossero tali beni e se provenissero da reato. La Corte avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] tre pezzi rotti per un prezzo conforme a quello di mercato se non più alto ed avrebbe omesso di considerare che in data 2/7/2017 buona parte dei beni oggetto della ricettazione addebitata a [OSCURATO:PERSONA] erano stati sequestrati dalla polizia giudiziaria ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena. Lamenta il ricorrente che i giudici di merito, sia nella sentenza di primo grado, sia nella sentenza di appello, non avrebbero indicato le ragioni per cui erano partiti da una pena base superiore al minimo edittale, né le ragioni per cui le circostanze attenuanti generiche non erano state riconosciute nella massima estensione (indicando fra l'altro a pag, 2 che le stesse erano riconosciute in equivalenza ad una presunta aggravante, in realtà non contestata), né avrebbero indicato la quantificazione dei singoli aumenti per i singoli episodi in continuazione. 4.3 Con il quarto motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe escluso tale derubricazione sulla base di circostanze insufficienti a fondare la prova del dolo, quali le tennpistiche e le modalità della ricezione dei beni, la personalità del [OSCURATO:PERSONA] e la reiterazione dei contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5. Il Procuratore Generale nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati unitariamente in quanto attengono tutti ai poteri del Giudice di Appello nell'emettere la sentenza ex at. 599 bis cod. proc. pen. e devono essere dichiarati inammissibili in quanto i motivi sono manifestamente infondati. 2. L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la Corte di Appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 cod. proc. pen, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Nel vigore dell'analogo istituto previsto dall'art. 599 comma 4 cod. proc. pen, abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008, già si era formato il consolidato orientamento per cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6 n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707, Sez. 5, n.3391 del 15/10/2009 dep. 2010, Camassa, Rv. 245919): si è sostenuto, infatti, che tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame vi è una radicale diversità e che la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto, non solo in punto di responsabilità. Tale orientamento deve ritenersi operante anche in relazione all'istituto di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., stante la sovrapponibilità dello stesso con quello di cui all'art. 599 comma 4 cod. proc pen, (sez. 4 , n. 52803 de/ 14/09/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 274522).È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno censurato la mancata valutazione del giudice in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche la mancata valutazione in ordine alla prova di uno dei reati a lui contestati: si tratta di valutazioni che, pacificamente, in virtù dell'intervenuto accordo sulla pena con rinuncia ai motivi di appello erano sottratte alla cognizione del giudice. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato contestazioni in ordine alla qualificazione giuridica ed alla quantificazione della pena, per la quale valgono le stesse considerazioni, anche a voler tacere della assoluta aspecificità dei motivi proposti. 3.11 ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 3.1. E' noto che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Va inoltre ribadito che nella motivazione della sentenza confermativa di quella di primo grado, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107; Sez. 4 n. 6501 del 26/01/2021. PMT c/[OSCURATO:PERSONA]. 281049). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.2 Ciò premesso, il primo motivo, attinente alla affermazione della responsabilità penale, è infondato. La motivazione della sentenza di appello, letta congiuntamente a quella di primo grado nella quale sono analiticamente riportate le risultanze dell'istruttoria, non si presta a censure. I giudici, muovendo dalla premessa che [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva affermato di aver acquistato i beni indicati nell'imputazione e di averne ignorato la illecita provenienza, hanno invece ritenuto provato anche l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione a lui contestato. A tal fine, hanno sottolineato che: - gli scambi fra [OSCURATO:PERSONA] e gli associati avvenivano sempre in orario notturno e seguivano ai furti monitorati in diretta attraverso le captazioni telefoniche e il tracciamento tramite GPS degli spostamenti dei veicoli; - il contenuto delle conversazioni intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non lasciava dubbi in ordine alla natura illecita della merce oggetto di compravendita: [OSCURATO:PERSONA] intimava al [OSCURATO:PERSONA] di notte di uscire fuori, senza altro aggiungere, ovvero contrattava il prezzo della merce con un linguaggio volutamente stringato e criptico in cui mai venivano menzionati i beni da vendere; - l'avvenuto sequestro in data 2/7/2020 presso un mercatino rionale di alcuni beni provento dei furti posti in essere dagli associati, detenuti per la vendita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], provava solo che parte della refurtiva, di più facile commercializzazione, era rimasta nella disponibilità degli autori dei reati, ma non valeva a scalfire il compendio probatorio in ordine alle ricettazioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tali dati la Corte ha, dunque, ritenuto provata la consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza delittuosa dei beni ricevuti con una motivazione congrua, coerente con i dati processuali e non illogica. I dati valorizzati dalla Corte, ed in particolare la coincidenza temporale fra i furti e le consegne della merce in orario notturno ed il carattere delle comunicazioni che hanno preceduto le consegne, lungi dall'essere ambigui, come sostenuto dal ricorrente, sono invece significanti e gli elementi indicati dal ricorrente di presunto segno contrario non valgono ad inficiare la ricostruzione operata.3.3 I motivi relativi alla determinazione della pena sono manifestamente infondati. La Corte di Appello ha rigettato le richieste di rivisitazione formulate dalla difesa, ritenendole generiche e prive di adeguati argomenti a sostegno, e ha rimarcato la oggettiva gravità dei reati, reiterati nel tempo e posti in essere a sostegno di un gruppo criminale organizzato, nonché il comportamento processuale del ricorrente, il quale si era limitato ad ammettere condotte materiali che già erano comprovate in maniera univoca dalle indagini. Attraverso tale percorso argomentativo i giudici hanno confermato le valutazioni del primo giudice, che aveva applicato una pena base non distante in maniera significativa dal minimo edittale, diminuita in misura prossima alla massima estensione in forza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sul punto, da ultimo, sez 2 n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 secondo cui "la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost") e con aumenti assai contenuti per ognuno dei setti reati posti in continuazione. Il ricorrente, dunque, a fronte di una motivazione congrua e conforme al diritto, si è limitato ad una critica generica e perciò inammissibile. 3.4. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla mancata derubricazione del delitto di ricettazione in quello di incauto acquisto. E' principio ampiamente consolidato quello per cui il criterio distintivo tra i due reati risiede nell'elemento psicologico, nel senso che nel delitto di cui all'art. 648 cod. pen. l'agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. peni ricorre da parte dell'agente una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta (Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis, Rv. 201542). Nel delitto di ricettazione, peraltro, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179). La Corte di Appello, con una motivazione logica e coerente, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente in capo a [OSCURATO:PERSONA] la consapevolezza della provenienza della merce ricevuta dai delitti di furto. La mancata derubricazione, dunque, è conseguente a tale valutazione, ancorata a dati di fatto che non sono suscettibili in questa sede di diversa lettura. 4. Al rigetto del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e d