CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 3662/22 in data 13/09/2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13/09/2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che, in data 15/07/2022, aveva disposto nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 629 cpv. in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, 416-bis. 1 cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: vizio di motivazione quanto alle richieste difensive inerenti alla gravità indiziaria per i fatti estorsivi in contestazione. In particolare, nella memoria depositata in udienza avanti al Tribunale, la difesa aveva richiamato le differenti versioni fornite dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivamente in data 30/06/2022, proprio sullo specifico punto dell'individuazione del ricorrente quale concorrente dell'estorsione consumata perpetrata "a Pasqua 2022". Il Tribunale aveva, invece, omesso di sottoporre dette dichiarazioni ad un attento vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva al fine di verificarne la coerenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 3. Tanto precisato, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. La censura proposta deve ritenersi manifestamente infondata perché attiene essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto gravità indiziaria in capo al Festa in relazione al contestato reato di estorsione continuata aggravata.3.1. La concludenza e l'efficacia probatoria degli elementi raccolti, con motivazione del tutto congrua e priva di illogicità, è stata ritenuta dal Tribunale come ampiamente idonea a resistere e superare gli elementi a discarico introdotti dalla difesa. Invero, il mero apparente - peraltro solo parziale - contrasto tra elementi di prova a carico ed elementi a discarico (tanto più se, come nella fattispecie, ritenuti privi di reale efficacia "scriminante" e di non particolare e decisiva significatività) non può essere invocato per addurre inesistenti illogicità del provvedimento impugnato, nemmeno ancorandosi a pronunce isolate di questa Suprema Corte: giova ricordare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785). 3.2. Sul piano applicativo, la valorizzazione giurisprudenziale della formula del ragionevole dubbio, ha anche influenzato la fisionomia del giudizio di appello, con le note pronunce Dasgupta e Patalano (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 e Sez. U, n. 186 del 19/01/2017): tuttavia, insuperabili ragioni di ordine logico e sistematico, non consentono l'estensione dell'art. 533 cod. proc. pen. alla materia cautelare, non solo perché si tratta di norma volta a disciplinare il giudizio di merito, ma anche perché l'incompletezza dell'accertamento nella fase cautelare preclude la trasposizione in questa di principi propri del giudizio di merito che viene espresso all'esito del formarsi della prova in dibattimento: appare concreto il rischio di una non coerente applicazione del criterio risolutore del fatto incerto al di fuori dei confini fisiologici del giudizio di merito. Non vi è motivo, invece, di discostarsi dal tradizionale insegnamento delle sezioni unite di questa Corte - rispettato dalla pronuncia impugnata - secondo cui, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia - come nella fattispecie - consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli