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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 1967

Cassazione n. 04405/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1967 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata.

Al riguardo, si evidenzia che il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha tenuto conto degli elementi positivi (lo svolgimento di una stabile attività lavorativa) a fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, che però ha ritenuto di concedere non nella massima estensione in ragione della gravità dei fatti oggetto di imputazione e della personalità dell'imputato che, pur essendo un agente di polizia penitenziaria, si rendeva responsabile del trasporto di un carico di cocaina pari a 1080 grammi, recandosi per prelevare il suddetto stupefacente presso tale [OSCURATO:PERSONA] che si trovava agli arresti domiciliari, in uniforme, con l'autovettura di sua proprietà, e in ragione della detenzione presso la propria abitazione di un ulteriore quantitativo di cocaina e di hashish.

Il giudice a quo ha, in particolare, affermato che il trasporto di un così ingente quantitativo di stupefacente del trasporto è sintomatico di uno stabile collegamento al circuito del traffico di sostanze stupefacente in ragione del valore della merce trasportata.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1967 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata. Al riguardo, si evidenzia che il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha tenuto conto degli elementi positivi (lo svolgimento di una stabile attività lavorativa) a fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, che però ha ritenuto di concedere non nella massima estensione in ragione della gravità dei fatti oggetto di imputazione e della personalità dell'imputato che, pur essendo un agente di polizia penitenziaria, si rendeva responsabile del trasporto di un carico di cocaina pari a 1080 grammi, recandosi per prelevare il suddetto stupefacente presso tale [OSCURATO:PERSONA] che si trovava agli arresti domiciliari, in uniforme, con l'autovettura di sua proprietà, e in ragione della detenzione presso la propria abitazione di un ulteriore quantitativo di cocaina e di hashish. Il giudice a quo ha, in particolare, affermato che il trasporto di un così ingente quantitativo di stupefacente del trasporto è sintomatico di uno stabile collegamento al circuito del traffico di sostanze stupefacente in ragione del valore della merce trasportata. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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