Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:159
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62001C0372 - IT
Avviso legale importante
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62001C0372
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 7 marzo 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 98/8/CE. - [OSCURATO:PERSONA]372/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-04553
Conclusioni dell avvocato generale
1. Nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare, ai sensi dell'art. 226 CE, che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi , è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù della summenzionata direttiva.
2. La direttiva 98/8 contiene disposizioni che regolano:
a) l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di biocidi all'interno degli Stati membri in vista della loro utilizzazione;
b) il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all'interno della Comunità, e
c) la compilazione, a livello comunitario, di un elenco positivo di principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi .
3. Ai sensi dell'art. 34 della direttiva gli Stati membri avevano l'obbligo di adottare, entro il 13 maggio 2000, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva e di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni da essi adottate.
4. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto alcuna comunicazione di misure di attuazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, ha presentato il ricorso in esame.
5. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo adduce in sua difesa che un progetto di legge che traspone le disposizioni essenziali della direttiva è stato presentato dinanzi al Parlamento lussemburghese e sottoposto al Consiglio di Stato per un parere. Un progetto di regolamento granducale completerà la trasposizione nei suoi dettagli.
6. Da quanto esposto risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di ottenere la dichiarazione richiesta.
Conclusione
7. A mio parere la Corte dovrebbe:
1) dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;
2) condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo alle spese.