CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 442-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in [OSCURATO:PERSONA], alla via PERGOLESI, N. 2; -intimata - avverso la sentenza n. 2128/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17.05.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] decedeva Maria GiuseppaNoé, designando quale erede universale [OSCURATO:PERSONA]. Il testamento pubblico aggiungeva che, nel caso l’erede designata non volesse o non potesse Ric. 2018 n. 00442 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 2 - accettare, istitutiva erede universale la nipote. [OSCURATO:PERSONA] non aveva espressamente accettato né espressamente rinunciato a detta eredità, [OSCURATO:SOCIETA]., avendone interesse in quanto creditrice della [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di €19.519,55 per la mancata corresponsione dei canoni da lei dovuti in forza di contratto di locazione ad uso commerciale, con ricorso depositato in data 15.06.2012 si rivolgeva al Tribunale di Milano - sezione di staccata di Legnano per chiedere la fissazione di un termine exart. 481 cod. civ. entro il quale la chiamata all’eredità avrebbe dovuto manifestare la sua volontà in ordine all’accettazione o rinuncia. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si dava atto che la [OSCURATO:PERSONA], non costituitasi , non aveva accettato l’eredità nei modi e termini alla stessa consentiti, dovendo considerarsi la stessa definitivamente rinunciata. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. promuoveva azione giudiziale ex art. 524 cod. civ. innanzi al Tribunale di Varese volta a chiedere l’autorizzazione ad accettare, in nome e in luogo di [OSCURATO:PERSONA], l’eredità di [OSCURATO:PERSONA], allo scopo ultimo di soddisfare sull’immobile i crediti vantati verso la chiamata all’eredità. 2.1. Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 237/2016, rigettava la domanda attorea, ritenendo che l’art. 524 cod. civ. non fosse applicabile alla fattispecie in esame, poiché detta norma autorizza il creditore del chiamato all’eredità ad agire in nome e luogo dell’erede solo nel caso in cui quest’ultimo avesse rinunciato all’eredità di cui si discute; la mancata accettazione dell’eredità successiva alla fissazione del termine ex art. 481 cod. civ. non è assimilabile alla rinuncia. Considerava, infine, assorbite tutte le altre domande ed eccezioni svolte dall’attrice in via principale. 3. Impugnava la sentenza del Tribunale di Varese AllS.r.l. innanzi alla Corte d’Appello di Milano, affinché si pronunciasse sulla questione Ric. 2018 n. 00442 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 3 - giuridica inerente l’applicabilità in via estensiva dell’art. 524 cod. civ. anche alle ipotesi in cui –come quella di specie – l’erede designata non avesse rispettato il termine imposto ex art. 481, con ciò rinunciando implicitamente all’eredità. 3.1. Il giudice di seconde cure rigettava il gravame, osservando che: - dal contrasto dottrinale e giurisprudenziale sulla questione giuridica proposta dall’appellante emerge che quello previsto dall’art.481 cod. civ. è un termine di decadenza, finalizzato ad eliminare lo stato di incertezza connesso alla pendenza del termine per l’accettazione dell’eredità, destinato a estinguere sul piano sostanziale il diritto di accettare (Cass. n. 4849/2012). Ne consegue la perdita della qualità di chiamato all’eredità e, in conseguenza dell’inefficacia della devoluzione testamentaria, la devoluzione per legge dell’eredità, ex art.457 cod. civ. (Cass. n. 22195/2014); - alla luce della giu risprudenza citata, si realizza una perdita definitiva del diritto di accettare, ostativa alla richiesta di autorizzazione ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante prevista dall’art. 524 cod. civ., rivolta unicamente all’ipotesi di rinunzia; -ai due istituti disciplinati rispettivamente dall’art. 524 cod. civ. e 481 cod. civ. devono, dunque, attribuirsi diversa natura ed effetti, che impedisconola loro analogica estensione o assimilabilità. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2128/2017 ricorreva [OSCURATO:SOCIETA]., affidando il ricorso a due motivi. [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza laricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2018 n. 00442 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 4 - 1. Con il primo motivo deduce la ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 524 cod. civ., anche in combinato disposto con l’art. 481 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Nella prospettazione della ricorrente, erra l a Corte d’Appello nel ritenere dirimente ed ostativa la natura decadenziale del termine di cui all’art. 481 cod. civ. (Cass. n. 7735/2007; Cass. n. 4849/2012; Cass.n. 22195/2014), così travisando taluni principi di diritto espressi da questa Corte –d a cu i discenderebbe la perdita definitiva della qualità di chiamato all’eredità e del diritto di accettare. Al contrario, prosegue la ricorrente, dottrina recente e la stessa giurisprudenza citata dal giudice meneghino (Cass. n. 7735/2007, in obiter ) prescindo no – pur non negandola - dalla natura decadenziale del termine di cui all’art.481 cod. civ., valorizzando piuttosto la ratiodella norma di cui all’art.524 cod. civ. il cui scopo è quello di tutelare i creditori, evitando che essi siano danneggiati dalla sua rinunzia ad un’eredità. 1.1. Il motivo è infondato. Si è discusso sulla questione della possibilità di applicazione del rimedio exart. 524 cod. civ. a favore dei creditori soltanto in presenza di una rinunzia «formale» oppure anche nelle ipotesi di decadenza del chiamato dal diritto di accettare l'eredità a seguito dell'esperimento dell'actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ. o ai sensi dell'art. 487, comma 3, cod. civ., ovvero nel caso di maturata prescrizione. Pur trattandosi di questioni dibattute in dottrina, si rileva che nella giurisprudenza di questa Corte – contrariamente a quanto sostenuto in sentenza (p. 7) - si è affermata la tesi estensiva con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall'art. 481 cod. civ. (Cass. Sez. 3, n. 7735 del 29.03. 2007 , punto 6.1.: […]«da un lato, secondo l'art. 481 c.c., chiunque vi abbia interesse, e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al chiamato all'eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità; Ric. 2018 n. 00442 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 5 - dall'altro, se rinunci o lasci trascorrere il termine senza accettare, ciò che comporta l'effetto che egli perda il diritto di accettare, l'art. 524 c.c. mette a disposizione dei creditori del chiamato lo strumento dell'azione di impugnazione della rinuncia»). La stessa giurisprudenza, in linea con l'opinione dominante in dottrina, esclude -invece -il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art. 524 cod. civ.allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 cod civ.: «L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale» (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 del 23.07.2020; Cass. Sez. 2, n. 33479 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Nel caso di specie,la successione si era aperta il 07.0 9 .2002 , data del decesso della dante causa;sì che mentre la proposizione del ricorso (15.06.2012) per l’ actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ. era intervenuta prima che fosse compiuto il termine di prescrizione, non ancora scaduto alla data di fissazione del termine a cura del Tribunale di Milano - Sez. dist. di Legnano per esprimersi in ordine all’accettazione dell’eredità, ossia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’esercizio dell’azione di impugnazione della rinuncia ex art. 524 cod. civ., comma 1, è intervenuto in data successiva alla scadenza del termine decennale di prescrizione, poiché l’atto di citazione è stato notificato dall’odierna ricorrente in data 15.10.2012. Ric. 2018 n. 00442 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 6 - 2. Con il secondo motivo deduce la ricorrente il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., sulle domande di merito svolte, che si traduce anche in vizio di nullità della sentenza per error in procedendocensurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Laricorrente si duole della mancata statuizione su domande di merito svolte in primo grado in atto di citazione, richiamate in sede di precisazione delle conclusioni,riproposte pedissequamente in atto di appello e parimenti precisate in sede di conclusioni. Nella prospettazione della ricorrente, l’errata applicazione della c.d. figura dell’assorbimento comporta, anche in riferimento alla sentenza di secondo grado, la nullità della sentenza derivante da detta omissione. 2.1. Il motivo è inammissibile. E’ opportuno ricordare i presupposti di configurabilità dell'assorbimento della domanda o della questione: il qualesi ha in senso proprio quando la decisione sulla domanda o sulla questione assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda o sulla questione assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno;mentre l’assorbimento è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande per la soluzione di una questione di carattere esaustivo (tra le altre: Cass. Sez. U., n. 4225 del 17/02/2017, punto 2.; Cass. 27/12/2013, n. 28663; sulla seconda parte, v. pure Cass. 12/07/2016, n. 14190; di recente: Cass. Sez. 3, n. 10780del 22.04.2021, punto 7). Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione della figura dell’assorbimento improprio, laddove (v. sentenza impugnata, p. 9, 2°- 4° capoverso) ha espressamente rigettato le altre questioni (tra le quali, l’accertamento del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]) sollevate dall’allora appellante per l’impossibilità di provvedere su di Ric. 2018 n. 00442 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 7 - esse, stante il rigetto della richiesta di accettare, in nome e luogo di [OSCURATO:PERSONA], l’eredità della de cuius. Ne consegue che non può questa Corte pronunciarsi su questioni (correttamente) non decise dal giudice del merito. 3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Non si procede alla determinazione delle spese non avendo la controparte svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat