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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06866/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.RG 4379/2022, proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliataex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,in liquidazione, in persona del legale rappresentantep.t. –intimata – e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore pro-tempore, domiciliato presso il suo studio in Siracusa alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30 -intimato- CARTELLA PAGAMENTOnonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di SIRACUSA - n. 221 / 4/ 20 21, depositata l’ 1 1 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] N apolitano Rilevato che: L’Agenzia delle entratericorre nei confronti dell a Mec hanic [OSCURATO:PERSONA] (M.B.F.) S.r.l., in liquidazione e nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Siracusa che, pronunciandosi sul ricorso avverso cartella di pagamento emessa ex art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 - bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto ai tributi relativi all’anno di imposta 1992 ed accolto il ricorso quanto ai tributi relativi all’anno di imposta 2001.

La C.t.p., quanto all’anno di imposta 2001, rilevava che l’Ufficio, in data 3 marzo 20 0 5, aveva rettificato la dichiarazione; che, tuttavia, non aveva dato prova di aver dato comunicazione del diverso esito della liquidazione, come previsto a pena di nullità dall’art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212 e dall’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973.

La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado.

R ileva va che l’emissione della cartella di pagamento ex artt. 36-bis e 54 - bis cit ati non era condizionata alla preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo, salvo che da quest’ultimo non fosse emersa l’esistenza di errori; che, nella fattispecie in esame la cartella impugnata conteneva espresso riferimento alla correzione della dichiarazione del contribuente; che, pertanto, si imponeva la comunicazione della cui esistenza l’Ufficio non aveva dato prova.

Considerato che:

1. Con l’unico motivodi ricorso l’Agenza delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazionedell’art.36-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 6, comma, 5legge 27 luglio 2000, n. 212.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto invalida la cartella in ragione dell’omesso invio della comunicazione di irregolarità.

O sserva in proposito che l’omessa comunicazione determina una mera irregolarità e che l’ipotesi contemplata dall’art. 6, comma 5, citato, non ricorre nel caso di controlli automatizzati.

Aggiunge che,in ipotesi di controllo cartolare ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973,l’atto impositivo può essere motivato con mero richiamo alla dichiarazione,atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa.

Precisa che nella fattispecie in esame l’Ufficio aveva riscontrato il mancato pagamento delle ritenute come dichiarate dalla stessa contribuente e che, pertanto, correttamente aveva proceduto ad iscrivere a ruolo le somme contestate. 2.Va preliminarmente rilevato, relativamente all’instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità, quanto segue.

Il ricorso risulta essere stato notificato nei confronti della contribuente in data 9 febbraio 2022 all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della stessa presso il quale la società aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado, non avendosvolto difese la società in grado d’appello.

La stessa ricorrente Agenzia delle entrate, tuttavia, provvedeva alla rinnovazione della notifica,dopo che – rimast o privo di esito positivo il tentativo di notifica del ricorso anche presso la sede legale dell’ente – a seguito di ulteriori ricerche, aveva rilevato sulla base di visura camerale che era intervenuta dichiarazione di fallimento della società sin dal 22 dicembre 2017, in pendenza del giudizio di appello, di cui non era stata resa dichiarazione, sebbene il giudizio dovesse essere automaticamente interrotto.

La rinnovazione della notifica al curatore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione è avvenuta quindi soltanto in data 2 maggio 2022 a mezzo PEC, come documentato in atti.

Sennonché, alla stregua del principio di diritto affermato da Cass.

SU 15 luglio 2016, n. 14594 e successiva giurisprudenza conforme, la ripresa del procedimento notificatorio è da ritenersi tardiva, essendo stato superato il termine pari alla metà di quello stabilito dall’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., per la notifica del ricorso per cassazione, senza che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] abbia provato e, in verità, neppure addotto, che ciò sia dipeso da causa ad essa non imputabile.

Anzi deve rilevarsi che, in considerazione della già avvenuta messa in liquidazione della società al tempo dell’introduzione del giudizio di appello, l’individuazione della giusta parte del processo avrebbe ben potuto essere rilevata a monte dell’espletamento della prima notifica, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento comunicata anche all’Ufficio finanziario.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, che preclude pertanto lo scrutinio del motivo addotto dall’Amministrazione ricorrente a sostegno del ricorso medesimo.

Va, altresì, rilevato, per completezza , che neppure è stata validamente eseguita la notifica del ricorso per cassazione all’altra parte del giudizio litisconsorte processuale [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., eseguita in data 9.2.2022 a mezzo PEC al difensore domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA] nel grado d’appello, essendo già al tempo della notifica del ricorso intervenuto lo scioglimento dal 30 settembre 2021 con l’estinzione di detta società e relativa cancellazione dal registro delle imprese, per effetto dell’art. 76 del d. l. 25 gennaio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, cui è subentrata, dal primo ottobre 2021, senza soluzione di continuità, Agenzia delle entrate – Riscossione, presso la cui sede legale o al relativo domicilio digitale avrebbe dovuto essere pertanto eseguita la notifica del ricorso.

Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.RG 4379/2022, proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliataex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,in liquidazione, in persona del legale rappresentantep.t. –intimata – e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore pro-tempore, domiciliato presso il suo studio in Siracusa alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30 -intimato- CARTELLA PAGAMENTOnonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di SIRACUSA - n. 221 / 4/ 20 21, depositata l’ 1 1 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] N apolitano Rilevato che: L’Agenzia delle entratericorre nei confronti dell a Mec hanic [OSCURATO:PERSONA] (M.B.F.) S.r.l., in liquidazione e nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Siracusa che, pronunciandosi sul ricorso avverso cartella di pagamento emessa ex art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 - bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto ai tributi relativi all’anno di imposta 1992 ed accolto il ricorso quanto ai tributi relativi all’anno di imposta 2001. La C.t.p., quanto all’anno di imposta 2001, rilevava che l’Ufficio, in data 3 marzo 20 0 5, aveva rettificato la dichiarazione; che, tuttavia, non aveva dato prova di aver dato comunicazione del diverso esito della liquidazione, come previsto a pena di nullità dall’art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212 e dall’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado. R ileva va che l’emissione della cartella di pagamento ex artt. 36-bis e 54 - bis cit ati non era condizionata alla preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo, salvo che da quest’ultimo non fosse emersa l’esistenza di errori; che, nella fattispecie in esame la cartella impugnata conteneva espresso riferimento alla correzione della dichiarazione del contribuente; che, pertanto, si imponeva la comunicazione della cui esistenza l’Ufficio non aveva dato prova. Considerato che: 1. Con l’unico motivodi ricorso l’Agenza delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazionedell’art.36-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 6, comma, 5legge 27 luglio 2000, n. 212. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto invalida la cartella in ragione dell’omesso invio della comunicazione di irregolarità. O sserva in proposito che l’omessa comunicazione determina una mera irregolarità e che l’ipotesi contemplata dall’art. 6, comma 5, citato, non ricorre nel caso di controlli automatizzati. Aggiunge che,in ipotesi di controllo cartolare ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973,l’atto impositivo può essere motivato con mero richiamo alla dichiarazione,atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Precisa che nella fattispecie in esame l’Ufficio aveva riscontrato il mancato pagamento delle ritenute come dichiarate dalla stessa contribuente e che, pertanto, correttamente aveva proceduto ad iscrivere a ruolo le somme contestate. 2.Va preliminarmente rilevato, relativamente all’instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità, quanto segue. Il ricorso risulta essere stato notificato nei confronti della contribuente in data 9 febbraio 2022 all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della stessa presso il quale la società aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado, non avendosvolto difese la società in grado d’appello. La stessa ricorrente Agenzia delle entrate, tuttavia, provvedeva alla rinnovazione della notifica,dopo che – rimast o privo di esito positivo il tentativo di notifica del ricorso anche presso la sede legale dell’ente – a seguito di ulteriori ricerche, aveva rilevato sulla base di visura camerale che era intervenuta dichiarazione di fallimento della società sin dal 22 dicembre 2017, in pendenza del giudizio di appello, di cui non era stata resa dichiarazione, sebbene il giudizio dovesse essere automaticamente interrotto. La rinnovazione della notifica al curatore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione è avvenuta quindi soltanto in data 2 maggio 2022 a mezzo PEC, come documentato in atti. Sennonché, alla stregua del principio di diritto affermato da Cass. SU 15 luglio 2016, n. 14594 e successiva giurisprudenza conforme, la ripresa del procedimento notificatorio è da ritenersi tardiva, essendo stato superato il termine pari alla metà di quello stabilito dall’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., per la notifica del ricorso per cassazione, senza che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] abbia provato e, in verità, neppure addotto, che ciò sia dipeso da causa ad essa non imputabile. Anzi deve rilevarsi che, in considerazione della già avvenuta messa in liquidazione della società al tempo dell’introduzione del giudizio di appello, l’individuazione della giusta parte del processo avrebbe ben potuto essere rilevata a monte dell’espletamento della prima notifica, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento comunicata anche all’Ufficio finanziario. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, che preclude pertanto lo scrutinio del motivo addotto dall’Amministrazione ricorrente a sostegno del ricorso medesimo. Va, altresì, rilevato, per completezza , che neppure è stata validamente eseguita la notifica del ricorso per cassazione all’altra parte del giudizio litisconsorte processuale [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., eseguita in data 9.2.2022 a mezzo PEC al difensore domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA] nel grado d’appello, essendo già al tempo della notifica del ricorso intervenuto lo scioglimento dal 30 settembre 2021 con l’estinzione di detta società e relativa cancellazione dal registro delle imprese, per effetto dell’art. 76 del d. l. 25 gennaio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, cui è subentrata, dal primo ottobre 2021, senza soluzione di continuità, Agenzia delle entrate – Riscossione, presso la cui sede legale o al relativo domicilio digitale avrebbe dovuto essere pertanto eseguita la notifica del ricorso. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto difese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma
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