CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20681/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 agosto 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha convalidato, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento con cui il locale Questore aveva prescritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatari di provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, di presentarsi presso il comando di polizia competente per residenza, secondo gli orari indicati, nei giorni in cui avevano luogo gli eventi per i quali operava il divieto. 2. Avverso detta ordinanza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, I. 401 del 1989, con distinti atti di identico contenuto, i predetti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, con conseguente nullità, per essere stata la stessa emessa prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore e, comunque, a meno di 24 ore dal momento di deposito della richiesta di convalida, così impedendo l'esercizio del diritto di difesa. 2.1. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 3 e 10 I. 241/1990 in relazione al principio di gradualità della sanzione, non avendo il giudice speso parola sulla congruità di un DASPO disposto per anni dieci, con obbligo di firma per anni cinque. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, I. 401 del 1989 per difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l'obbligo di presentazione era stato disposto anche in corrispondenza di partite amichevoli . 2.3. Con l'ultimo motivo si lamenta l'omessa motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza idonee a giustificare l'adozione della misura. 3. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, assorbente, nei termini di cui si dirà, rispetto alle altre doglianze. 3.1. Dalla stessa ordinanza impugnata risulta che il provvedimento del Questore oggetto di convalida, datato 29 agosto 2022, fu notificato ai ricorrenti il giorno successivo, alle ore 19.10 a Cereda e alle ore 21.10 a Rago. A meno di 24 ore da tali incombenti, vale a dire, come da attestazione del cancelliere, alle ore 16.45 del 31 agosto - un'ora e mezza dopo il deposito della richiesta del pubblico ministero (h. 15.15) - il g.i.p. ha convalidato il provvedimento. 3.2. Ciò premesso, osserva il Collegio che l'art. 6, comma 2-bis, legge 401 del 1989 statuisce che la notifica del provvedimento del questore «deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento». La disposizione non indica un termine entro il quale tale facoltà può essere esercitata, limitandosi a disporre che, a pena d'inefficacia delle prescrizioni imposte, il pubblico ministero il quale ritenga la sussistenza dei presupposti di legge deve chiedere al g.i.p. la convalida del provvedimento del questore entro 48 ore dalla notifica del medesimo all'interessato ed il giudice che ritenga di accogliere l'istanza deve adottare il provvedimento nelle 48 ore successive. Ai fini di garantire l'esercizio del diritto di difesa previsto dalla legge, la giurisprudenza ha tuttavia stabilito la necessità di garantire al destinatario del provvedimento un termine di almeno 48 ore, decorrente dalla notifica (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 16405 del 10/03/2010, Quattrocchi, Rv. 246764; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 18244 del 29/01/2013, Banterla, Rv. 255425; Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015, dep. 2016, D'Amato, Rv. 266480; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223). 3.3. Altrettanto pacifica è la conseguenza dell'inosservanza di detto termine dilatorio, posto che la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). 3.4. Essendo la convalida nella specie intervenuta a meno di 24 ore dalla notificazione del provvedimento del questore, non v'è pertanto dubbio sulla lesione del diritto di difesa e deve pertanto procedersi in conformità agli esposti principi, mandandosi alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore della provincia di Monza e Brianza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Monza e Brianza del 29/08/2022 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Que