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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 22107/2023

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 27/09/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 settembre 2022, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 24 febbraio 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per aver detenuto a fini di cessione, in concorso tra loro, gr. 44,43 complessivi di stupefacente del tipo cocaina (fatto commesso il 16.09.2021), esclusa la contestata recidiva per l'Anzelmo, ciascuno, alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza gli imputati, a mezzo del proprio difensore, propongono ricorso, articolando sei motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo la difesa deduce la violazione degli artt. 23 e 23, comma 2, dl. 9 novembre 2020 n. 149 e 23 bis dl. 28 ottobre 2020 n. 137, in quanto la Corte d'appello di Salerno ha omesso di dare avviso agli imputati, entrambi detenuti, della facoltà di richiedere la discussione orale nel giudizio di appello, non essendo riportato tale avvertimento nel decreto di fissazione dell'udienza.

Denuncia altresì che il procuratore generale ha formulato le proprie conclusioni scritte tardivamente, in data 19/09/2022, solo 7 giorni prima dell'udienza fissata per il giudizio di appello, e quindi ben oltre il termine previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legge 9 novembre 2020 n. 149, con conseguente grave sostanziale pregiudizio per il diritto di difesa dei ricorrenti, posti nell'impossibilità di accedere all'istituto del concordato con rinuncia ai motivi di appello.

2.2. Con il secondo motivo denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto-reato in relazione all'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Deduce, in particolare, che la detenzione della sostanza stupefacente è solo presuntivamente destinata alla futura commercializzazione.

In concreto, la Corte d'appello ha ritenuto non configurabile la lieve entità del fatto sulla base della incompatibilità con la fattispecie attenuata del dato ponderale dello stupefacente detenuto e delle modalità della condotta, omettendo di considerare che il fatto contestato non riguarda alcun episodio di cessione dello stupefacente a consumatori finali.

2.3. Con il terzo motivo la difesa richiede l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 606, lettera b), cod. proc. pen. e per carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto incensurato, e per [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'atteggiamento ampiamente collaborativo e sostanzialmente ammissivo dei fatti.

2.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla negata improcedibilità per particolarità del fatto.

2.5. Con il quinto motivo denuncia genericamente la manifesta illogicità della motivazione laddove omette di indicare con puntualità chiarezza e completezza gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione senza ancorarla ad una valutazione obiettiva dei fatti e delle circostanze costituenti le ipotesi di reato contestate.

2.6. Con il sesto motivo chiede l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 606, lettera b), in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. rilevando che la Corte ha omesso qualsivoglia accertamento in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento degli imputati perché il fatto non sussiste perché il fatto non costituisce reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono nel complesso infondati, pur rilevandosi profili di inammissibilità per taluni dei motivi proposti.

2. Infondato è il primo motivo di ricorso, sia sotto il profilo della dedotta tardiva comunicazione agli appellanti delle conclusioni scritte del procuratore generale nel giudizio cartolare d'appello, sia in ordine all'omesso avviso agli imputati della possibilità di richiedere la trattazione orale del giudizio di appello.

2.1. Questa Corte ha affermato, infatti, che, nel vigore della disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il tardivo deposito delle conclusioni scritte del procuratore generale nel giudizio cartolare di appello, al pari della mancata comunicazione delle stesse in via telematica, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 - 02, in cui la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello).

Nel caso di tardiva comunicazione delle conclusioni del procuratore generale trasmesse in via telematica, la difesa dell'imputato è onerata ex art. 182 cod. proc. pen. a proporre tempestiva eccezione di nullità, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, O., Rv. 283316 - 01).

2.3. Ritiene il Collegio di condividere tale lettura della norma emergenziale, determinando la mancata o tardiva trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero una compressione del diritto di difesa, il quale non può dispiegarsi nella piena consapevolezza delle argomentazioni di parte avversa, così da costituire una nullità che attiene all'assistenza dell'imputato più che al suo intervento nel processo.

Si tratta, quindi, di una nullità di ordine generale ma non assoluta, che deve essere eccepita, se possibile, prima del compimento del relativo atto o altrimenti immediatamente dopo, vale a dire alla prima occasione utile offerta dal procedimento, secondo quanto prevede l'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. 2.4.

Nel caso specifico, come dedotto dalla difesa, le conclusioni scritte del procuratore generale sono state acquisite dal Giudice dell'appello, ma comunicate alla difesa degli imputati oltre il termine di 10 giorni antecedenti la data dell'udienza, previsto dall'art. 23 bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020.

Tuttavia, il difensore dell'imputato nel giudizio di appello ha presentato le proprie conclusioni scritte, che ben possono essere rassegnate pur quando il pubblico ministero ometta di formulare le proprie (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv 282175), senza eccepire la violazione del termine, limitandosi a proporre l'eccezione solo con il ricorso per cassazione, con conseguente tardività della stessa (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01).

2.5. Quanto all'ulteriore profilo della violazione dell'obbligo di avvertimento della possibilità per l'imputato di richiedere la discussione orale, giova evidenziare che l'art. 23 bis, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, nel disciplinare il rito cartolare in appello ha previsto che "entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 o dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 de/presente decreto."

2.6. Sul punto deve essere richiamato il consolidato orientamento di questa Corte che ha affermato che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen." (Sez. 2, n. 45188/2021, Rv. 282438-01; Sez. 6, n. 14728/2022, Rv. 283179- 01; da ultimo, Sez. 2, n. 9046 del 02/02/2023, M.V.).

Del resto, la disciplina processuale delle nullità è caratterizzata dal principio di tassatività delle stesse ex art. 177 cod. proc. pen. 2.7.

Nel caso di specie è pacifico che il giudizio di appello si svolse con rito "cartolare", non avendo alcuna delle parti fatto richiesta di discussione orale.

3. Infondato è il secondo motivo, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto-reato ai sensi dell'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3.1. Nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), "ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri".

Implica però, allo stesso tempo, "che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo" e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie.

3.2. La sentenza impugnata fa buon governo di tali principi.

Non si ferma infatti, come il ricorrente vorrebbe, al mero dato qualitativo o ponderale dello stupefacente, ma considera, condividendo il giudizio di primo grado, che esso costituisce uno degli elementi che escludono la minima portata offensiva della fattispecie invocata, oltre alle modalità di confezionamento, in involucri contenenti macrodosi di circa 5 grammi di cocaina pura, ciascuna destinata alla successiva lavorazione e ripartizione in monodosi, ciò che pone l'attività ad un livello certamente precedente, ma immediatamente propedeutico alla fase finale della distribuzione al minuto.

Rileva, inoltre, che l'Anzelmo si trovava in regime di detenzione domiciliare, proprio in esecuzione di pena per una condanna per reato in materia di stupefacenti, alla cui illecita attività la Napoli ha fornito il suo contributo, pienamente consapevole delle restrizioni cui lo stesso era sottoposto.

4. Generiche ed aspecifiche sono le doglianze di cui al terzo e al quarto motivo, con cui la difesa si è limitata a riproporre quanto esposto nei motivi di appello, sui quali il provvedimento impugnato ha espresso puntuali valutazioni, non contraddette nello specifico nel ricorso.

4.1. Il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è motivato compiutamente in ragione della particolare gravità del fatto, come sopra evidenziato dalla Corte di merito.

4.2. Giova comunque evidenziare che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta. (Sez. 3, 16/04/2021 n. 18155, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281572 - 01).

4.3. Tali elementi sono stati compiutamente espressi nella sentenza impugnata, con argomentazioni logicamente coerenti, laddove la Corte di merito evidenzia la sostanziale pari gravità delle condotte ascritte ai due imputati, la sussistenza di un precedente specifico di cui risulta gravato l'Anzelmo e l'atteggiamento non collaborativo della Napoli, che all'arrivo della polizia giudiziaria ha inscenato una finta lite con il convivente, al fine di consentirgli l'occultamento dello stupefacente.

5. Inammissibili, perché del tutto generici, sono il quinto ed il sesto motivo, con cui la difesa dei ricorrenti deduce censure già oggetto dei motivi di appello, in ordine alla ricostruzione del fatto, sotto il profilo del vizio della motivazione e della violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 5.1.

Nel caso di specie, peraltro caratterizzato da c.d.

«doppia conforme», nella struttura argomentativa della sentenza di appello sono esposti gli elementi ritenuti decisivi per la destinazione a fini di cessione dello stupefacente rinvenuto, non limitandosi al solo riferimento al dato quantitativo e qualitativo della sostanza, ma indicando ulteriori elementi significativi della destinazione alla cessione della sostanza come l'indicato confezionamento in macrodosi e la particolare purezza della cocaina, idonea ad essere successivamente divisa in dosi per lo spaccio al minuto.

5.2. Con tale tessuto probatorio, sul quale la Corte di merito fonda la dichiarazione di responsabilità penale dei due imputati, la difesa omette di confrontarsi denunciando genericamente la manifesta illogicità della motivazione o la mancata valutazione circa la sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., senza indicare con puntualità chiarezza e completezza gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda le proprie censure.

6. Al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 27/09/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 settembre 2022, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 24 febbraio 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per aver detenuto a fini di cessione, in concorso tra loro, gr. 44,43 complessivi di stupefacente del tipo cocaina (fatto commesso il 16.09.2021), esclusa la contestata recidiva per l'Anzelmo, ciascuno, alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza gli imputati, a mezzo del proprio difensore, propongono ricorso, articolando sei motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo la difesa deduce la violazione degli artt. 23 e 23, comma 2, dl. 9 novembre 2020 n. 149 e 23 bis dl. 28 ottobre 2020 n. 137, in quanto la Corte d'appello di Salerno ha omesso di dare avviso agli imputati, entrambi detenuti, della facoltà di richiedere la discussione orale nel giudizio di appello, non essendo riportato tale avvertimento nel decreto di fissazione dell'udienza. Denuncia altresì che il procuratore generale ha formulato le proprie conclusioni scritte tardivamente, in data 19/09/2022, solo 7 giorni prima dell'udienza fissata per il giudizio di appello, e quindi ben oltre il termine previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legge 9 novembre 2020 n. 149, con conseguente grave sostanziale pregiudizio per il diritto di difesa dei ricorrenti, posti nell'impossibilità di accedere all'istituto del concordato con rinuncia ai motivi di appello. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto-reato in relazione all'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce, in particolare, che la detenzione della sostanza stupefacente è solo presuntivamente destinata alla futura commercializzazione. In concreto, la Corte d'appello ha ritenuto non configurabile la lieve entità del fatto sulla base della incompatibilità con la fattispecie attenuata del dato ponderale dello stupefacente detenuto e delle modalità della condotta, omettendo di considerare che il fatto contestato non riguarda alcun episodio di cessione dello stupefacente a consumatori finali. 2.3. Con il terzo motivo la difesa richiede l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 606, lettera b), cod. proc. pen. e per carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto incensurato, e per [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'atteggiamento ampiamente collaborativo e sostanzialmente ammissivo dei fatti. 2.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla negata improcedibilità per particolarità del fatto. 2.5. Con il quinto motivo denuncia genericamente la manifesta illogicità della motivazione laddove omette di indicare con puntualità chiarezza e completezza gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione senza ancorarla ad una valutazione obiettiva dei fatti e delle circostanze costituenti le ipotesi di reato contestate. 2.6. Con il sesto motivo chiede l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 606, lettera b), in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. rilevando che la Corte ha omesso qualsivoglia accertamento in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento degli imputati perché il fatto non sussiste perché il fatto non costituisce reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono nel complesso infondati, pur rilevandosi profili di inammissibilità per taluni dei motivi proposti. 2. Infondato è il primo motivo di ricorso, sia sotto il profilo della dedotta tardiva comunicazione agli appellanti delle conclusioni scritte del procuratore generale nel giudizio cartolare d'appello, sia in ordine all'omesso avviso agli imputati della possibilità di richiedere la trattazione orale del giudizio di appello. 2.1. Questa Corte ha affermato, infatti, che, nel vigore della disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il tardivo deposito delle conclusioni scritte del procuratore generale nel giudizio cartolare di appello, al pari della mancata comunicazione delle stesse in via telematica, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 - 02, in cui la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello). Nel caso di tardiva comunicazione delle conclusioni del procuratore generale trasmesse in via telematica, la difesa dell'imputato è onerata ex art. 182 cod. proc. pen. a proporre tempestiva eccezione di nullità, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, O., Rv. 283316 - 01). 2.3. Ritiene il Collegio di condividere tale lettura della norma emergenziale, determinando la mancata o tardiva trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero una compressione del diritto di difesa, il quale non può dispiegarsi nella piena consapevolezza delle argomentazioni di parte avversa, così da costituire una nullità che attiene all'assistenza dell'imputato più che al suo intervento nel processo. Si tratta, quindi, di una nullità di ordine generale ma non assoluta, che deve essere eccepita, se possibile, prima del compimento del relativo atto o altrimenti immediatamente dopo, vale a dire alla prima occasione utile offerta dal procedimento, secondo quanto prevede l'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. 2.4. Nel caso specifico, come dedotto dalla difesa, le conclusioni scritte del procuratore generale sono state acquisite dal Giudice dell'appello, ma comunicate alla difesa degli imputati oltre il termine di 10 giorni antecedenti la data dell'udienza, previsto dall'art. 23 bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020. Tuttavia, il difensore dell'imputato nel giudizio di appello ha presentato le proprie conclusioni scritte, che ben possono essere rassegnate pur quando il pubblico ministero ometta di formulare le proprie (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv 282175), senza eccepire la violazione del termine, limitandosi a proporre l'eccezione solo con il ricorso per cassazione, con conseguente tardività della stessa (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01). 2.5. Quanto all'ulteriore profilo della violazione dell'obbligo di avvertimento della possibilità per l'imputato di richiedere la discussione orale, giova evidenziare che l'art. 23 bis, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, nel disciplinare il rito cartolare in appello ha previsto che "entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 o dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 de/presente decreto." 2.6. Sul punto deve essere richiamato il consolidato orientamento di questa Corte che ha affermato che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen." (Sez. 2, n. 45188/2021, Rv. 282438-01; Sez. 6, n. 14728/2022, Rv. 283179- 01; da ultimo, Sez. 2, n. 9046 del 02/02/2023, M.V.). Del resto, la disciplina processuale delle nullità è caratterizzata dal principio di tassatività delle stesse ex art. 177 cod. proc. pen. 2.7. Nel caso di specie è pacifico che il giudizio di appello si svolse con rito "cartolare", non avendo alcuna delle parti fatto richiesta di discussione orale. 3. Infondato è il secondo motivo, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto-reato ai sensi dell'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3.1. Nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), "ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri". Implica però, allo stesso tempo, "che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo" e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. 3.2. La sentenza impugnata fa buon governo di tali principi. Non si ferma infatti, come il ricorrente vorrebbe, al mero dato qualitativo o ponderale dello stupefacente, ma considera, condividendo il giudizio di primo grado, che esso costituisce uno degli elementi che escludono la minima portata offensiva della fattispecie invocata, oltre alle modalità di confezionamento, in involucri contenenti macrodosi di circa 5 grammi di cocaina pura, ciascuna destinata alla successiva lavorazione e ripartizione in monodosi, ciò che pone l'attività ad un livello certamente precedente, ma immediatamente propedeutico alla fase finale della distribuzione al minuto. Rileva, inoltre, che l'Anzelmo si trovava in regime di detenzione domiciliare, proprio in esecuzione di pena per una condanna per reato in materia di stupefacenti, alla cui illecita attività la Napoli ha fornito il suo contributo, pienamente consapevole delle restrizioni cui lo stesso era sottoposto. 4. Generiche ed aspecifiche sono le doglianze di cui al terzo e al quarto motivo, con cui la difesa si è limitata a riproporre quanto esposto nei motivi di appello, sui quali il provvedimento impugnato ha espresso puntuali valutazioni, non contraddette nello specifico nel ricorso. 4.1. Il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è motivato compiutamente in ragione della particolare gravità del fatto, come sopra evidenziato dalla Corte di merito. 4.2. Giova comunque evidenziare che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta. (Sez. 3, 16/04/2021 n. 18155, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281572 - 01). 4.3. Tali elementi sono stati compiutamente espressi nella sentenza impugnata, con argomentazioni logicamente coerenti, laddove la Corte di merito evidenzia la sostanziale pari gravità delle condotte ascritte ai due imputati, la sussistenza di un precedente specifico di cui risulta gravato l'Anzelmo e l'atteggiamento non collaborativo della Napoli, che all'arrivo della polizia giudiziaria ha inscenato una finta lite con il convivente, al fine di consentirgli l'occultamento dello stupefacente. 5. Inammissibili, perché del tutto generici, sono il quinto ed il sesto motivo, con cui la difesa dei ricorrenti deduce censure già oggetto dei motivi di appello, in ordine alla ricostruzione del fatto, sotto il profilo del vizio della motivazione e della violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 5.1. Nel caso di specie, peraltro caratterizzato da c.d. «doppia conforme», nella struttura argomentativa della sentenza di appello sono esposti gli elementi ritenuti decisivi per la destinazione a fini di cessione dello stupefacente rinvenuto, non limitandosi al solo riferimento al dato quantitativo e qualitativo della sostanza, ma indicando ulteriori elementi significativi della destinazione alla cessione della sostanza come l'indicato confezionamento in macrodosi e la particolare purezza della cocaina, idonea ad essere successivamente divisa in dosi per lo spaccio al minuto. 5.2. Con tale tessuto probatorio, sul quale la Corte di merito fonda la dichiarazione di responsabilità penale dei due imputati, la difesa omette di confrontarsi denunciando genericamente la manifesta illogicità della motivazione o la mancata valutazione circa la sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., senza indicare con puntualità chiarezza e completezza gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda le proprie censure. 6. Al
Sentenza Cassazione n. 22107/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris