Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29948/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to il 01/01/1999 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il secondo, terzo e quarto motivo (in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della perizia sulla capacità di intendere e di volere, nonché al trattamento sanzionatorio), sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3); il) la doglianza relativa alla omessa motivazione sul beneficio della non menzione attiene ad una istanza formulata con l'atto di impugnazione in termini aspecifici e, dunque, geneticamente inammissibile, dovendosi, al riguardo ribadire che l'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDebora Tr .! ne [OSCURATO:PERSONA] ia Giorgi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 01/01/1999 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il secondo, terzo e quarto motivo (in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della perizia sulla capacità di intendere e di volere, nonché al trattamento sanzionatorio), sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3); il) la doglianza relativa alla omessa motivazione sul beneficio della non menzione attiene ad una istanza formulata con l'atto di impugnazione in termini aspecifici e, dunque, geneticamente inammissibile, dovendosi, al riguardo ribadire che l'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDebora Tr .! ne [OSCURATO:PERSONA] ia Giorgi
Sentenza Cassazione n. 29948/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris