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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34635/2026

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LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in ordine all'identificazione nell'imputato dell'autore dell'articolo diffamatorio, pubblicato sul blog Iacchitè, è manifestamente infondato, poiché, in tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo a firma anonima su un giornale "on line", il direttore del periodico risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di diffamazione e non dal reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., quando vi sia prova del suo consenso e della sua adesione al contenuto dello scritto diffamatorio (Sez. 5, n. 52743 del 28/09/2017, Ambrosetti, Rv. 271782 - 01), con conseguente inconcludenza delle doglianze difensive; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in ordine all'identificazione nell'imputato dell'autore dell'articolo diffamatorio, pubblicato sul blog Iacchitè, è manifestamente infondato, poiché, in tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo a firma anonima su un giornale "on line", il direttore del periodico risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di diffamazione e non dal reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., quando vi sia prova del suo consenso e della sua adesione al contenuto dello scritto diffamatorio (Sez. 5, n. 52743 del 28/09/2017, Ambrosetti, Rv. 271782 - 01), con conseguente inconcludenza delle doglianze difensive; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34635/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris