CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 agosto 2025
Cassazione n. 29499/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 822/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13899/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 novembre 2024 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, che CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29499/2025 Roma, lì, 13/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali, aggravato dall’avere commesso il fatto con l’uso di armi. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dei giudici di merito, l'imputato, nel corso di una lite condominiale, avrebbe colpito con un bastone i vicini di casa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cagionando al primo un trauma contusivo al braccio destro e alla seconda delle escoriazioni al braccio sinistro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Contesta la sussistenza dell'aggravante – determinante ai fini della procedibilità, attesa l’intervenuta remissione di querela –, sostenendo che non risulterebbe provato che le lesioni siano state causate dal «manico di scopa ritrovato nell'abitazione» dell'imputato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo che la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello sarebbe «priva di concretezza e completezza». 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.99 cod. pen. Contesta l’applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte di appello, sul punto, avrebbe reso una motivazione non «adeguata». 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 123 e 546 cod. proc. pen., 44 disp. att. cod. proc. pen. e 133 cod. pen. Contesta la pena applicata, sostenendo che non sarebbe adeguata all’effettivo disvalore del reato commesso. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha presentato una memoria scritta, con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va osservato, in ogni caso, che la Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, soffermandosi ampiamente sulla sussistenza dell'aggravante, rispondendo in maniera puntuale alle deduzioni dell'appellante relative all'utilizzo dell'arma. In particolare, ha posto in rilievo che, dall’istruttoria, era emerso che la scopa oggetto di sequestro era stata utilizzata dall'imputato direttamente per colpire le persone offese (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello, invero, ha reso una motivazione precisa e coerente in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità invocata dalla difesa. Ha posto in rilievo non solo «il non trascurabile danno provocato alle persone offese» e, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA], persona di «età avanzata», ma anche i numerosi precedenti, pure specifici, a carico dell'imputato. Ha, inoltre, posto in rilievo anche la condotta susseguente al reato tenuta dall'imputato, che aveva continuato ad avere un atteggiamento aggressivo, anche in presenza degli agenti della Polizia di Stato. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo, invero, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Va rilevato, in ogni caso, che la Corte territoriale, in ordine all'applicazione della recidiva, ha reso una motivazione precisa e coerente (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Motivazione che risulta assolutamente in linea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Il motivo non solo si presenta intrinsecamente generico, ma prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda e il reato contestato impongono, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così deciso, il 26 giugno 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]