CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 27782/2025
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e degli eventi in fatto, non accompagnata dalla individuazione e dalla confutazione delle statuizioni contenute nellasentenza di primo grado. Questa Corte ha infatti chiarito che ilprincipio della necessaria specificità dei motivi diappello - previsto dall'art. 342, comma primo, cod. proc. civ., e, nel rito dellavoro, dall'art. 434, comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla novella operata dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134 - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenzaappellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulatie seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. E’ pertantoinammissibile l'atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado (Cass. n. 6978/2013). Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 27199/2017 (alla quale l’ordinanza n. 36481/2022 delle stesse Sezioni Unite ha dato continuità), hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. L'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente formulato un ricorso in appello, in cui le singole censure - attinenti alla ric ostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto - erano state sviluppate mediante la indicazione testuale riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con la analitica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critichee della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata). Le Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 36481/2022 hanno ribadito tali principi, estendendone la portata applicativa anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP. Ai fini della verifica dell’ammissibilità dell’appello, le Sezioni Unite hanno dunque attribuito rilievo alla specificità dei motivi e alla loro correlazione con la ratio decidendidella sentenza di primo grado. Il ricorrente, nel sostenere che i punti censurati della decisione del Tribunale sono “tutti”, muove dunque da un’interpretazione erronea dei principi espressi da questa Corte, in quanto la specificità dei motivi di appello richiede non solo che il capo della sentenza sia oggetto di impugnazione, ma anche che le argomentazioni svolte siano attinenti al percorso argomentativo seguito dal Tribunale e lo confutino adeguatamente. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Co