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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 07840/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 582,585 comma 2 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità , perché tende a sollecitare la Corte di Cassazione ad una rivisitazione del materiale probatorio, fondato in principalità sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle lesioni obbiettivamente attestate dal referto medico ; ed esula dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali; Considerato che il secondo motivo, che si duole del giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e la circostanza aggravante dell'uso dell'arma, non è consentito in sede di legittimità perché non dedotto con i motivi di gravame - art. 606 cornma 3 cod. proc. pen. - ed è comunque manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che - come avvenuto nella specie, pag. 4 - per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Osservato che la memoria difensiva, inoltrata dalla difesa dell'imputato il 3 gennaio 2024, nulla consenta di utilmente aggiungere alle conclusioni così rassegnate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 582,585 comma 2 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità , perché tende a sollecitare la Corte di Cassazione ad una rivisitazione del materiale probatorio, fondato in principalità sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle lesioni obbiettivamente attestate dal referto medico ; ed esula dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali; Considerato che il secondo motivo, che si duole del giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e la circostanza aggravante dell'uso dell'arma, non è consentito in sede di legittimità perché non dedotto con i motivi di gravame - art. 606 cornma 3 cod. proc. pen. - ed è comunque manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che - come avvenuto nella specie, pag. 4 - per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Osservato che la memoria difensiva, inoltrata dalla difesa dell'imputato il 3 gennaio 2024, nulla consenta di utilmente aggiungere alle conclusioni così rassegnate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 07840/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris