CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 06880/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni in punto di fatto già vagliate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 sulla presenza di plurime circostanze idonee a trarre in inganno la persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iglie e estensore Il Presidente