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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 dicembre 2020

Cassazione n. 26067/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13550-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], società beneficiaria della scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]11; controricorrenti - avverso la sentenza n. 6409/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava degli avvisi di accertamento relativi alla rendita catastale di un parco eolico per il 2016; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ne accoglieva l'appello affermando che il palo eolico non deve essere incluso nella determinazione della rendita catastale in quanto funzionale al processo produttivo.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo di ricorso; resiste la parte contribuente con controricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: con il motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e all'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 per avere la sentenza erroneamente non ricondotto al genere delle "costruzioni" la "torre" degli impianti aerogeneratori, la quale, diversamente Ric. 2021 n. 13550 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- da quanto sostenuto dalla CTR, non è funzionale al processo produttivo.

Il ricorso, che pone all'attenzione di questo Collegio la questione della tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha escluso dalla stima diretta «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», è infondato e va rigettato, essendosi questa Corte recentemente pronunciata sulla medesima questione, peraltro in giudizi vedenti tra le stesse parti, ritenendo che il palo di sostegno (torre) dell'impianto aerogeneratore non rientri nel computo della rendita catastale, in quanto parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, affermando il seguente principio di diritto: «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "D/1-Opificio"; tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd.

"imbullonati") - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.

Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo Rìc. 2021 n. 13550 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -3- produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, cit.)» (Cass. n. 25784 del 2021; cfr., tra le ultime pronunce emesse tra le stesse parti, Cass., Sez. 5^, n. 25000, n. 26497, n. 26495, n. 26493, n. 26486 del 2021, e Cass. Sez. 6^-5^, n. 7343 del 2021, nonché n. 1011 del 2021; v. anche, di questa Sottosezione, Cass., nn. 20726, 20727, 20728, 21286, 21287, 21288, 21460, 21461 e 21462 del 2020).

Con tali precedenti, pur prendendosi atto del consolidamento dell'orientamento secondo cui i parchi eolici, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1- Opificio» (Categoria proposta dalla contribuente in sede di DOCFA, come emerge dal ricorso), questa Corte ha osservato che la norma in oggetto (art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015), ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegní, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

Ric. 2021 n, 13550 sez.

MT ud. 06-07-2022 -4- Si è ritenuto che con tale disposizione normativa il legislatore, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», ha sottratto all'assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio noti con la denominazione di «imbullonati» (già in obiter dictum Cass., Sez.

V, 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., Sez.

V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica del manufatto.

Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo».

Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto conforme ai suindicati principi e immune da censure in sede di legittimità.

La CTR ha, difatti, accertato, che, nella fattispecie concreta, la torre costituisce una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015.

In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

Ric. 2021 n. 13550 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -5- Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13550-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], società beneficiaria della scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]11; controricorrenti - avverso la sentenza n. 6409/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava degli avvisi di accertamento relativi alla rendita catastale di un parco eolico per il 2016; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ne accoglieva l'appello affermando che il palo eolico non deve essere incluso nella determinazione della rendita catastale in quanto funzionale al processo produttivo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo di ricorso; resiste la parte contribuente con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con il motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e all'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 per avere la sentenza erroneamente non ricondotto al genere delle "costruzioni" la "torre" degli impianti aerogeneratori, la quale, diversamente Ric. 2021 n. 13550 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- da quanto sostenuto dalla CTR, non è funzionale al processo produttivo. Il ricorso, che pone all'attenzione di questo Collegio la questione della tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha escluso dalla stima diretta «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», è infondato e va rigettato, essendosi questa Corte recentemente pronunciata sulla medesima questione, peraltro in giudizi vedenti tra le stesse parti, ritenendo che il palo di sostegno (torre) dell'impianto aerogeneratore non rientri nel computo della rendita catastale, in quanto parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, affermando il seguente principio di diritto: «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "D/1-Opificio"; tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. "imbullonati") - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo Rìc. 2021 n. 13550 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, cit.)» (Cass. n. 25784 del 2021; cfr., tra le ultime pronunce emesse tra le stesse parti, Cass., Sez. 5^, n. 25000, n. 26497, n. 26495, n. 26493, n. 26486 del 2021, e Cass. Sez. 6^-5^, n. 7343 del 2021, nonché n. 1011 del 2021; v. anche, di questa Sottosezione, Cass., nn. 20726, 20727, 20728, 21286, 21287, 21288, 21460, 21461 e 21462 del 2020). Con tali precedenti, pur prendendosi atto del consolidamento dell'orientamento secondo cui i parchi eolici, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1- Opificio» (Categoria proposta dalla contribuente in sede di DOCFA, come emerge dal ricorso), questa Corte ha osservato che la norma in oggetto (art. 1, comma 21, I. n. 208/2015), ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegní, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». Ric. 2021 n, 13550 sez. MT ud. 06-07-2022 -4- Si è ritenuto che con tale disposizione normativa il legislatore, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», ha sottratto all'assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio noti con la denominazione di «imbullonati» (già in obiter dictum Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica del manufatto. Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo». Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto conforme ai suindicati principi e immune da censure in sede di legittimità. La CTR ha, difatti, accertato, che, nella fattispecie concreta, la torre costituisce una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato. Ric. 2021 n. 13550 sez. MT - ud. 06-07-2022 -5- Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016,
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